Targa prova: l’assicurazione copre i soggetti non autorizzati?
Targa prova: quali sono le sanzioni a carico di eventuali soggetti non autorizzati presenti a bordo e come funziona in questi casi l'assicurazione?
Targa prova: quali sono le sanzioni a carico di eventuali soggetti non autorizzati presenti a bordo e come funziona in questi casi l'assicurazione?
Ci siamo occupati recentemente della targa prova in relazioni alle novità sul numero massimo di persone autorizzate a salire sui veicoli ammessi alla circolazione di prova, che il decreto-legge n. 73/2025 convertito dalla legge n. 105/2025 e la successiva circolare de ministero dell’Interno 8 agosto 2025 hanno fissato in non più di due unità, precisamente il conducente dell’auto (che può essere un soggetto qualunque, ad esempio il cliente che vuole provare la vettura) e un solo passeggero che può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione di prova o un suo dipendente/addetto/collaboratore munito di delega. Dunque sappiamo quante persone possono salire a bordo di un’auto munita di targa prova, ma a questo punto sorge spontanea una domanda: quali sono le sanzioni a carico di eventuali soggetti non autorizzati presenti a bordo, e soprattutto come funziona in questi casi l’assicurazione? Tali soggetti sarebbero comunque coperti in caso di sinistro?
SANZIONI PER USO IMPROPRIO DELLA TARGA PROVA
Alla prima domanda risponde la circolare di cui sopra, puntualizzando che la violazione del numero massimo di persone a bordo (cioè non più di due) comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 98 comma 3 del Codice della Strada, secondo cui “chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova a uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega“. Dopo la terza violazione la multa sale da un minimo di 173 a un massimo di 694 euro e si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
TARGA PROVA: COME FUNZIONA L’ASSICURAZIONE PER I SOGGETTI NON AUTORIZZATI
Il principio enunciato dall’art. 98 comma 3 del CdS serve anche a capire come funziona con l’assicurazione. Infatti, considerando che la presenza a bordo di soggetti non autorizzati configura a tutti gli effetti un utilizzo improprio del veicolo in prova, assimilabile all’“uso diverso” previsto dalla norma e dunque sanzionabile con la multa da 87 a 344 euro, la naturale conseguenza è che in caso di un incidente che coinvolga un trasportato non autorizzato, la compagnia di assicurazione dell’auto con targa prova sia legittimata ad agire in rivalsa per i danni liquidati ai terzi, compresi quelli inerenti al trasportato stesso.

ATTENZIONE ALLA RIVALSA
Anche perché, molto spesso, nei set informativi delle polizze RC auto, per la guida con targa prova vi è l’esclusione dell’operatività dell’assicurazione con riferimenti a un suo ‘utilizzo irregolare‘ o ‘se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo‘ o formulazioni analoghe, prefigurando l’”uso diverso” citato nell’art. 98 comma 3 CdS. Certo, come sottolinea il quotidiano assicurativo Assinews, è un po’ strano, oltre che eccessivamente penalizzante per gli eventuali trasgressori delle norme sulla targa prova, che le compagnie di assicurazione prevedano formule di ‘rinuncia alla rivalsa‘ totale o parziale per infrazioni gravi come la guida in stato di ebbrezza, e non (oppure raramente) per una violazione tutto sommato minore come l’utilizzo improprio del veicolo in prova.