Sanzioni penali del Codice della Strada: quali sono Quali sono le condizioni che fanno scattare il processo penale nel caso in cui l’automobilista venga sorpreso in stato di ebbrezza al volante?

Sanzioni penali del Codice della Strada: quali sono

Quali sono le sanzioni penali del Codice della Strada? Il codice stradale contempla alcune gravi violazioni che costituiscono fattispecie di reato

23 Settembre 2021 - 12:09

Le sanzioni del Codice della Strada sono in gran parte amministrative e prevedono il pagamento di una somma di denaro (sanzioni pecuniarie) e l’eventuale applicazione di una sanzione accessoria quale può essere la sospensione della patente. Tuttavia alcune violazioni particolarmente gravi che riguardano la circolazione stradale costituiscono fattispecie di reato e danno pertanto luogo a sanzioni penali, ossia l’arresto e il carcere. Precisiamo che i reati in materia di circolazione stradale non sono previsti soltanto dal Codice della Strada ma, in qualche caso, anche dal Codice Penale.

SANZIONI PENALI DEL CODICE DELLA STRADA: COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE CON VEICOLI A MOTORE E GARE DI VELOCITÀ

L’articolo 9-bis CdS vieta l’organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e la partecipazione alle suddette gare. I trasgressori, ossia coloro che organizzano, promuovono, dirigono o agevolano tali competizioni, nonché chi ne prende parte, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 25.000 a 100.000 euro. Sono previste aggravanti se lo svolgimento della competizione causa la morte di una o più persone (reclusione da sei a dodici anni, mentre se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni), se l’evento è organizzato a fine di lucro o per esercitare o consentire scommesse clandestine, oppure se vi partecipano minorenni (pene aumentate fino a un anno). Inoltre chi effettua scommesse su queste competizioni è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro.

Invece il successivo articolo 9-ter del Codice della Strada vieta di gareggiare in velocità con veicoli a motore (anche al di fuori di competizioni organizzate clandestinamente) e dispone per i trasgressori la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 5.000 a 20.000 euro. Se dallo svolgimento della gara deriva la morte di una o più persone si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.

SANZIONI PENALI CODICE DELLA STRADA: FALSIFICAZIONE DI TARGHE

La fattispecie di reato punita dall’art.100 comma 14 del CdS è quella della falsificazione, manomissione o alterazioni di targhe automobilistiche e del loro uso. Non è però prevista una sanzione specifica ma un semplice e generico rimando al Codice Penale.

Sanzioni penali del Codice della Strada

SANZIONI PENALI CODICE DELLA STRADA: GUIDA SENZA PATENTE

Fino al 2016 la guida senza patente (nel senso di patente mai conseguita o revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psico-fisici) era considerata reato e contemplava per il trasgressore una pesante ammenda. Ma con la depenalizzazione sancita dal D.Lgs. n. 8/2016 il reato è diventato semplice illecito amministrativo, conservando comunque una contravvenzione di pari importo (da 2.257 a 9.032 euro più sanzioni accessorie). L’art. 116 comma 15 del Codice della Strada prevede attualmente una fattispecie di reato ma solo in caso di recidiva: ossia chi viene beccato senza patente per due volte in un biennio, la seconda volta è punito con l’arresto fino a un anno.

SANZIONI PENALI DEL CODICE DELLA STRADA: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI

Per l’articolo 186 del CdS, chi guida in stato di ebbrezza è punito con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi se il tasso alcolemico accertato risulta tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l). L’ammenda sale da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno (più varie sanzioni amministrative accessorie) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 g/l (stesse pene qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico). Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate. Inoltre l’ammenda aumenta da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7. Importante: la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità.

Il successivo art. 186-bis CdS riguarda più specificatamente la guida sotto l’influenza di alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, prevedendo pene più severe.

Invece l’art. 187 CdS riguarda la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Le fattispecie di reato contemplate sono queste: chi guida sotto l’effetto di droghe è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno (pene raddoppiate se si provoca un incidente). Se il conducente ha meno di 21 anni, oppure è un neopatentato o esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, la sanzione è aumentata da un terzo alla metà. Stessa cosa se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7.

SANZIONI PENALI DEL CODICE DELLA STRADA: OBBLIGO DI PRESTARE SOCCORSO

L’articolo 189 comma 1 ricorda che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Pertanto in caso di incidente con danno alle persone, chi non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (pena che non si applica nei confronti del conducente che, entro le 24 ore successive al sinistro, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria), mentre chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

CODICE PENALE: I REATI CHE RIGUARDANO LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il reato previsto dall’articolo 337 del Codice Penale, ‘Resistenza a un pubblico ufficiale’ (reclusione da sei mesi a cinque anni) non è attinente in modo specifico alla circolazione stradale, tuttavia il comportamento di chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale incaricato di un pubblico servizio, mentre costui sta svolgendo un atto d’ufficio o di servizio, è prefigurabile anche se compiuto nei confronti di uno o più agenti accertatori (p.s. della Polizia Stradale o Locale) durante un controllo su strada.

Dal 2016, poi, il Codice Penale prevede anche i reati di Omicidio stradale (art. 589-bis), Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter), Lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis) e Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (art. 590-ter).

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