Sagoma limite e trasporto di cose: novità 2022, cosa cambia

Sagoma limite e trasporto di cose: novità 2022, cosa cambia

Novità 2022 su sagoma limite e trasporto di cose: cosa cambia dopo l'introduzione di alcune modifiche al Codice della Strada

10 Ottobre 2022 - 12:10

Tra le novità apportate al Codice della Strada dal decreto-legge n. 68/2022 (decreto Infrastrutture e Mobilità), poi convertito con modifiche nella legge n. 108/2022, ci sono anche un paio di eccezioni alla sagoma limite dei veicoli e alcuni cambiamenti alla normativa che regola il trasporto di cose su veicoli a motori e sui rimorchi, con particolare riferimento alla verifica della massa. Vediamo, nello specifico, di che si tratta.

SAGOMA LIMITE DI VEICOLI EQUIPAGGIATI CON CABINE ALLUNGATE O CON DISPOSITIVI AERODINAMICI

Come ben sappiamo l’articolo 61 del Codice della Strada definisce la sagoma limite dei veicoli precisando la larghezza e l’altezza massima nonché la lunghezza totale (ne abbiamo parlato diffusamente qui). La novità 2022 consiste nell’introduzione di un paio di eccezioni che riguardano i veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici che rispondono ai requisiti di omologazione europei.

Il secondo periodo del comma 1 lettera c) specifica infatti che tali tipologie di veicoli (o complessi di veicoli) possono superare le lunghezze totali previste dal CdS. I dispositivi aerodinamici devono però essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. Inoltre l’uso di tali dispositivi deve essere compatibile con le operazioni di trasporto intermodali (su treno e nave) e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo dei dispositivi.

Una successiva circolare del Ministero dell’Interno ha poi precisato che per quanto riguarda le cabine allungate, l’aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Invece per le appendici aerodinamiche non occorre l’aggiornamento della carta di circolazione e gli stessi possono essere installati sui veicoli a condizione che rispettino le norme europee (in particolare il Regolamento UE 535/2021). È comunque ammesso che sullo stesso veicolo possano essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamici.

Queste eccezioni alla sagoma limite sono già applicabili.

Sagoma limite e trasporto di cose novità 2022

TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI: RILEVAMENTO DELLA MASSA COMPLESSIVA

L’altro cambiamento al Codice della Strada di cui parliamo in quest’ambito, con riferimento all’articolo 167, ha ridisegnato quasi completamente la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose, introducendo nuovi commi (1-bis e 12-bis) e modificandone altri (2, 2-bis, 3, 3-bis, 5, 10, 10-bis, 11 e 12). Ma cosa cambia in concreto?

Differentemente dalla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non deve più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto a una misurazione eseguita con uno strumento di pesatura approvato e omologato. Tale tolleranza si applica riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico.

Riguardo invece l’eccedenza di peso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 t, rispetto alla vecchia norma che prevedeva un’eccedenza fino al 15% del peso indicato sul libretto, adesso questi veicoli possono circolare con un’eccedenza fissa di una tonnellata (da applicarsi sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza). Per i medesimi veicoli con massa complessiva a pieno carico NON superiore a 10 t, l’eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata è invece ridotta al 10% (prima era il 15%). L’applicazione della tolleranza del 5% o del 10% è prevista anche per l’eccedenza dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati).

Infine è stata ridotta al 5% (prima era il 10%) l’eccedenza di peso oltre la quale bisogna ridurre il carico per proseguire il viaggio.

Per ulteriori precisazioni leggi l’apposita circolare del Viminale (scorrere fino all’art. 167).

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