
Retromarcia: quali sono gli obblighi del conducente?
Sentenza della Cassazione: il conducente che effettua retromarcia ha sempre l'obbligo di controllare la strada, anche (anzi soprattutto) se la visuale è coperta
Sentenza della Cassazione: il conducente che effettua retromarcia ha sempre l'obbligo di controllare la strada, anche (anzi soprattutto) se la visuale è coperta
Il conducente che effettua la retromarcia ha l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi. Può sembrare una considerazione banale ma ha dovuto ribadirla la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23939/2025, relativa a una causa di omicidio stradale per la morte di un motociclista urtato, appunto, da un’auto che stava procedendo all’indietro. Nel confermare la condanna del conducente dell’auto, la Suprema Corte ha rispettato le disposizioni dell’articolo 154 comma 1 del Codice della Strada, secondo cui i conducenti che intendono eseguire una manovra per fare retromarcia, devono assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi. Cosa che nella vicenda in questione non è avvenuta, essendo stato accertato che l’automobilista ha invaso ‘al buio’ la strada lungo la quale stava transitando il motociclista, avendo la visuale coperta.
LA MANOVRA DI RETROMARCIA VA ESEGUITA CON IL COMPLETO CONTROLLO DELLO SPAZIO RETROSTANTE
Del resto già con precedenti sentenze la Cassazione aveva chiarito che, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha comunque l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri.
RETROMARCIA: IL CONDUCENTE NON PUÒ FARE AFFIDAMENTO SUL FATTO CHE GLI ALTRI PRESTINO A LORO VOLTA ATTENZIONE
Il conducente è dunque tenuto a osservare una particolare prudenza nell’eseguire la manovra di retromarcia, non facendo in nessun modo affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l’eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente.
Peraltro, leggiamo ancora nella sentenza, in maniera coerente con tali principi si è anche successivamente precisato che l’utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità, venendosi in tal modo a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell’affidamento.
LA VICENDA IN QUESTIONE
Tornando al caso all’esame, i giudici hanno in definitiva escluso che il comportamento della vittima abbia interferito con la dinamica del sinistro, ricondotto al solo comportamento del conducente dell’auto che, senza approntare la dovuta prudenza, aveva deciso di impegnare, peraltro ponendosi in posizione da poter effettuare la manovra di cambio di direzione di marcia sulla strada percorsa dalla vittima, la sede stradale di circa un metro/un metro e mezzo, così andando a interferire con il percorso del motociclo, il cui conducente può anche ragionevolmente (e non, dunque, imprudentemente) aver ritenuto che l’auto stesse svoltando su quella traversa e non uscendone in retromarcia. Del resto, anche ove la mancanza di manovre di deviazione fosse stata dovuta a disattenzione, il comportamento non poteva costituire un fatto imprevedibile, nei termini già chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.