Nell'ambito della RC auto, se il contraente della polizza è anche un trasportato, in caso di sinistro con responsabilità viene lo stesso risarcito?
Se il proprietario o il contraente di una polizza RC auto sale a bordo del veicolo assicurato non da guidatore ma da trasportato (ossia da passeggero) e resta coinvolto in un incidente provocato dall’effettivo conducente della vettura, ha lo stesso diritto al risarcimento? In teoria sì ma qualcuno potrebbe obiettare che in quanto proprietario del veicolo, o comunque intestatario dell’assicurazione dell’auto responsabile del sinistro, c’è il rischio che la compagnia assicurativa gli neghi l’indennizzo. Proviamo a capirne di più.
DIFFERENZA TRA PROPRIETARIO, CONTRAENTE E CONDUCENTE
Il proprietario di un veicolo, il contraente della polizza RCA obbligatoria e il conducente del mezzo possono essere la stessa persona, due persone diverse o addirittura tre. Questo perché tali termini sono sono sinonimi ma definiscono tre figure differenti:
– nella RC auto il proprietario è l’intestatario dell’auto o della moto assicurata, colui il cui nome è indicato sul certificato di proprietà del veicolo, sul libretto di circolazione (ora confluiti nel documento unico) e sui documenti del PRA. Influenza più degli altri il costo della polizza perché nella determinazione della tariffa RCA la compagnia assicurativa si basa sul suo attestato di rischio e sulla sua classe di merito.
– il contraente è invece colui che stipula la polizza assicurativa e che è tenuto al pagamento del premio, nonché a comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio: cambiamento di residenza del proprietario, avviso di un incidente, ecc.). Il nome del contraente può cambiare da una annualità all’altra continuando a utilizzare la classe di merito riferita al proprietario, purché questi rimanga invariato.
– infine il conducente è colui che guida il veicolo assicurato. In ambito assicurativo la figura del conducente è importante qualora la polizza contenga specifiche clausole sull’utilizzo del mezzo. Per esempio se il proprietario/contraente opta per la ‘guida esclusiva’ non può esserci nessun altro conducente se non quello indicato sul contratto, pena l’applicazione della rivalsa da parte della compagnia in caso di incidente.
RC AUTO: IL CONTRAENTE CHE È ANCHE UN TRASPORTATO DEV’ESSERE RISARCITO
Dopo aver ricordato queste distinzioni abbiamo tutti probabilmente le idee più chiare circa il quesito iniziale. Sappiamo che la sola RCA non copre i danni subiti in un sinistro dal conducente del veicolo se è ritenuto responsabile del sinistro stesso (a meno che non abbia attivato la garanzia facoltativa Infortuni al conducente). Ribadiamo: è il ‘conducente’ responsabile a non essere coperto dall’assicurazione auto, non il ‘contraente’ o il ‘proprietario’. Quindi se il proprietario o il contraente della polizza non corrispondono al conducente e salgono in auto da semplici passeggeri, per l’assicurazione diventano automaticamente soggetti ‘terzi trasportati’ e, se subiscono dei danni, hanno pieno diritto al risarcimento esattamente come tutti gli altri soggetti terzi coinvolti nel sinistro.
RC AUTO E CONTRAENTE: ATTENZIONE ALLA FORMULA DI GUIDA E AL RISCHIO DI RIVALSA DELL’ASSICURAZIONE
Come già brevemente accennato, in una situazione del genere il contraente può ‘passare dei guai’ con l’assicurazione solo se ha lasciato la conduzione del veicolo a una persona che non rientrava nei termini della polizza. Succede quando si stipulano polizze che prevedono formule di guida limitative (ma che fanno risparmiare). Con la formula di guida esclusiva, infatti, può mettersi al volante dell’auto solo il conducente indicato sul contratto. E con la formula di guida esperta, solo un conducente con un’età minima o dall’esperienza di guida consolidata. In questi casi se il guidatore non autorizzato procura un incidente, la compagnia provvede lo stesso a risarcire i danni a chi ne ha diritto, ma in virtù della violazione dei termini del contratto avvia la cosiddetta azione di rivalsa nei confronti del contraente, intimandogli di rimborsare l’importo dei risarcimenti erogati.