Rivalsa Assicurazione: la differenza tra assicurato e contraente

Rivalsa Assicurazione: la differenza tra assicurato e contraente La Cassazione chiarisce che l'assicuratore può agire in rivalsa solo contro proprietario e conducente

La Cassazione chiarisce che l'assicuratore può agire in rivalsa solo contro proprietario e conducente, non contro il contraente. Ecco cosa cambia

11 Settembre 2017 - 08:09

La Suprema Corte conferma il proprio indirizzo in materia di rivalsa assicurativa negli incidenti stradali. Con la sentenza n. 17963 depositata il 20.7.2017, ribadisce che quando la compagnia assicurativa voglia esercitare il diritto di rivalsa ex art. 18, L. 990/69 (casi in cui paga il risarcimento ma poi richiede i soldi all'assicurato), essa non può farlo con chi è soltanto “contraente” del contratto assicurativo. La norma infatti prevede che l'assicuratore, obbligato dal sistema a pagare i danni da circolazione, abbia diritto di rivalersi sull' “assicurato”, qualora vi siano violazioni del contratto che lo consentano. Un esempio è il caso in cui alla guida del veicolo responsabile dell'incidente ci sia stato un soggetto privo di patente valida. Con un'interpretazione particolare della norma in questione (art. 18 della legge previgente, oggi art. 144 del codice delle assicurazioni private), una compagnia di assicurazione aveva cercato di rivalersi sul contraente, dato che in effetti un contraente di un contratto di assicurazione, potrebbe considerarsi genericamente “assicurato”. Ma gli Ermellini chiariscono: “assicurato” è chi subirebbe una perdita patrimoniale dall'incidente stradale, o chi è effettivamente responsabile dell'evento dannoso. Quindi il proprietario, o il conducente.

UN ERRORE, O UNA SCELTA MIRATA La sentenza è molto scarna, sappiamo che il caso origina da un incidente stradale, e che evidentemente ci sono state violazioni del contratto, perchè la compagnia ha ritenuto di esercitare un diritto di rivalsa, ma non sappiamo altro, se non che l'azione di rivalsa è stata fatta contro il contraente e non contro il proprietario o il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Nè possiamo capire da essa se la scelta di agire contro il contraente del contratto di assicurazione sia stata frutto di una svista, oppure se fosse l'unica strada possibile, qualora il proprietario dell'auto e il conducente fossero insolventi. Pare strano, in verità, che la scelta di agire contro il mero contraente sia avvenuta nonostante l'orientamento consolidato della Suprema Corte. Va detto comunque, che in primo grado tale scelta non aveva dato problemi, poichè il Tribunale aveva accolto la domanda dell'assicuratore e condannato il contraente della polizza, estraneo al sinistro, a rifondere quanto pagato in risarcimento dei danni.

IL CONTRAENTE, L'ASSICURATO, L'INTERESSE ESPOSTO AL RISCHIO I Giudici di Piazza Cavour risolvono la questione imperniando la sentenza sulla definizione di “Assicurato” come consolidata in giurisprudenza. Se l'art. 18 della vecchia legge (oggi sostituito dal 144 del codice delle assicurazioni), attribuisce all'assicuratore il “diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato”, non resta che definire i contorni del soggetto in questione. Richiamandosi a una recente sentenza, che a sua volta ribadiva un orientamento consolidato, gli Ermellini affermano dunque che l' “assicurato” “è il titolare dell'interesse esposto al rischio. Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'interesse protetto dal contratto è quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di 'assicurato' può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo.” (cass. 25421/14) In altre parole, “assicurato” non è chi firma senza essere proprietario del mezzo, a meno che non abbia avuto la qualità di conducente nell'incidente per cui viene attivata la garanzia assicurativa. Sulla scorta di questo ragionamento, la Corte respinge quindi il ricorso dell'assicuratore che aveva scelto di agire contro l'assicurato, e aveva perso in secondo grado per difetto di “legittimazione passiva”.

UN PO' DI CHIAREZZA SULLA NATURA DELLA RC AUTO Questa sentenza non dice nulla di nuovo, non cambia equilibri in ambito di risarcimento del danno da circolazione stradale, anzi, si limita a una ricognizione del diritto vigente. Però svolge la funzione di ricordare e chiarire di nuovo quali siano i ruoli dei vari attori in ambito di Rc Auto. Ci ricorda innanzitutto che la polizza auto è una polizza che copre la nostra responsabilità civile, ovvero che serve a coprire i danni che causiamo noi, e non a farci prendere i soldi per i danni che subiamo. Precisazione doverosa, visto che è in atto una pressione costante alla cancellazione della natura reale della Rc Auto, al fine di convincere gli automobilisti che essa sia come la kasco, o la polizza infortuni del conducente, ossia un accordo soggetto a franchigie, scoperti, esclusioni, obblighi reciproci. Invece dobbiamo ricordarci che in ambito di Rc Auto, ciò che rileva, è la natura di assicurazione per la responsabilità civile, quindi di copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli. E chi è l'”assicurato”, contro i rischi derivanti dalla circolazione di un veicolo? Il proprietario e chi lo guida. Nessun altro.

 

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X