Portabici da gancio traino: come installarlo con le norme 2026

Portabici da gancio traino: come installarlo con le norme 2026

Scopri le novità sul portabici da gancio traino secondo il decreto MIT e come installarlo correttamente osservando le norme vigenti nel 2026

 

Scopri le novità sul portabici da gancio traino secondo il decreto MIT e come installarlo correttamente osservando le norme vigenti nel 2026

14 Maggio 2026 - 12:00

Il decreto MIT 19 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025 e da allora pienamente operativo, riporta le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli, portasci e portabici installate posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 (autovetture fino a 9 posti) e N1 (veicoli per il trasporto merci fino a 3,5 t). Di seguito riportiamo le novità del decreto con le indicazioni per installare correttamente i portabici da gancio traino rispettando le norme in vigore nel 2026. Precisiamo subito che l’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto del MIT non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.

  1. Requisiti delle strutture portabici
  2. Dimensioni massime
  3. Luci e targa
  4. Sanzioni previste

REQUISITI DELLE STRUTTURE PORTABICI DA GANCIO TRAINO

Per la precisione, il nuovo decreto stabilisce le norme per l’installazione delle strutture portabici (nonché portabagagli o portasci) quando vengono occultate la targa o le luci posteriori. Di conseguenza, tali disposizioni non si applicano se la struttura collocata posteriormente, con o senza carico, non produce l’occultamento della targa o delle luci.

Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.

Importante: sebbene il decreto si riferisca nello specifico ai veicoli delle categorie M1 e N1, ricordiamo che anche i veicoli delle categorie M2 (trasporto persone con più di 9 posti e massa fino a 5 t) e M3 (come prima ma con massa oltre 5 t), ai sensi dell’articolo 61 comma 1 lettera c) del CdS e del decreto dirigenziale del MIT del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati con strutture portasci, portabiciclette e portabagagli applicate a sbalzo posteriormente. E per le sole strutture portabiciclette anche anteriormente.

PORTABICI DA GANCIO TRAINO: DIMENSIONI MASSIME

Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture portabici che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l’applicazione delle prescrizioni indicate nell’art. 164 commi 3 e 6 CdS, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Ciò significa che la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per gli altri utenti della strada.

Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto MIT richiama le disposizioni dello stesso articolo 164 commi 2, 5 e 6 del CdS, secondo cui le strutture e il loro carico devono essere segnalate con l’apposito pannello quadrangolare, e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti del già citato articolo 61 del Codice della Strada (che corrisponde a 12 metri) e il carico non deve strisciare sul terreno.

Portabici da gancio traino

PORTABICI GANCIO TRAINO: LUCI E TARGA

In base alle norme entrate in vigore l’anno scorso, le strutture portabici da gancio traino devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo (ad eccezione delle luci di arresto montate sul lunotto posteriore) e di alloggiamento per la targa, dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo (smontata dal veicolo e montata sul portabici) o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all’articolo 100 comma 4 del CdS.

Attenzione: il decreto pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

PORTABICI DA GANCIO TRAINO: SANZIONI PREVISTE

Alla luce dei requisiti richiesti dal decreto MIT 19 dicembre 2024 per l’installazione dei portabici sul gancio traino, sono previste le seguenti sanzioni in caso di inosservanza:

  • l’installazione della struttura portabici senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione dell’art. 164 commi 6 e 8 del CdS. Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull’apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione dell’art. 164 commi 1 e 8 CdS;
  • qualora l’installazione della struttura portabici con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l’assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura anche in questo caso la violazione dell’art. 164 commi 1 e 8 CdS;
  • la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall’art. 164 CdS.

Per ciascuna di queste ipotesi di infrazione la sanzione prevede una multa pecuniaria da 87 a 344 euro + ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. I documenti vengono restituiti solo ad avvenuta sistemazione del carico secondo le norme vigenti.

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