Portabici sul gancio traino: tutte le regole del decreto 2025

Portabici sul gancio traino: tutte le regole del decreto 2025

Pubblicato il decreto MIT 2025 che definisce le regole per montare portabici e portabici sul gancio traino di un veicolo

24 Gennaio 2025 - 14:45

Si è infine risolta la vicenda dei portabici per auto sul gancio traino (e dei portasci) che rischiavano di finire ‘fuori legge’ a causa di due discusse circolari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate nel 2023. Dopo l’accordo raggiunto lo scorso ottobre tra il MIT, le aziende che producono e distribuiscono portabici e portasci e i rappresentanti di FIAB e Bikeitalia, il ministero ha emanato un decreto che, nel definire le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, cancella gran parte delle severe restrizioni introdotte dalle due circolari, tra cui l’obbligo del collaudo in Motorizzazione.

PORTABICI E PORTASCI PER AUTO: IL PROBLEMA DELLE CIRCOLARI

Riepiloghiamo brevemente la vicenda: fino all’uscita della circolare MIT n. 25981 del 6 settembre 2023, i portabici da gancio traino regolarmente omologati potevano essere liberamente utilizzati senza particolari limitazioni, non essendoci neppure la necessità della visita di collaudo in Motorizzazione.

La citata circolare recante la “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”, seguita il 12 ottobre 2023 dalla circolare n. 30187 con alcuni chiarimenti, aveva però cambiato completamente le carte in tavola, imponendo alle aziende produttrici nuovi limiti dimensionali e ai consumatori il collaudo presso la Motorizzazione Civile, pena l’applicazione di salatissime multe. Leggi questo articolo di FIAB per ulteriori dettagli. Secondo le associazioni di categoria e dei consumatori, la nuova normativa avrebbe comportato un esborso economico valutato tra i 200 e 350 euro per mettersi in regola, senza contare i tempi di attesa.

Sono ovviamente fioccati i ricorsi da parte di costruttori e importatori ma il primo tentativo al TAR è andato male, visto che il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza per mancanza di danno evidente, perché non era stata ancora sanzionata alcuna vettura. È andata decisamente meglio al Consiglio di Stato, che con le ordinanze n. 196 e 198 ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare delle circolari del MIT, ripristinando temporaneamente la normativa previgente. Tuttavia ad agosto 2024 una nuova pronuncia del TAR ha superato i rilievi mossi dal Consiglio di Stato, riabilitando le circolari del Ministero. Che però non sono mai tornate operative in attesa di trovare una soluzione che andasse bene per tutti.

COSA PREVEDE IL DECRETO 2025 SUI PORTABICI DA GANCIO TRAINO

Soluzione che è stata trovata lo scorso ottobre al termine di un percorso di consultazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha visto partecipare le aziende del settore e le principali associazioni di categoria. L’accordo raggiunto tra tutte le parti in causa si è tradotto nel decreto MIT 19 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025 e subito operativo. Ecco i passaggi principali del decreto:

  • il decreto si applica esclusivamente alle strutture amovibili portabagagli, portabici e portasci conformi al regolamento UNECE n. 26 e installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore delle categorie M1 (autovetture) ed N1 (veicoli commerciali fino a 3,5 t), quando tali strutture, con o senza carico, occultano i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo. Invece i portabici posteriori (da portellone e da gancio traino) che non nascondono le luci e la targa dell’autoveicolo restano esclusi dall’intervento normativo poiché rientrano nella disciplina regolata dall’art. 164 del Codice della Strada che riguarda la sistemazione dei carichi sui veicoli;
  • portabagagli, portasci e portabici si possono installare senza aggiornare la carta di circolazione della vettura (e quindi senza obbligo di collaudo in Motorizzazione), se si rispettano i limiti di peso complessivi del mezzo e del gancio traino, se le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio del produttore, e infine se sono presenti un alloggiamento per la targa e dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione visiva. Questi ultimi devono replicare quelli posteriori del veicolo, a eccezione della luce di arresto centrale in alto sul lunotto.

Portabici per autoi

PORTABICI SUL GANCIO TRAINO: LIMITI DI SAGOMA E ALLOGGIAMENTO DELLA TARGA

Andando maggiormente nello specifico, la larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si devono rispettare i limiti definiti dagli articoli 61 e 164 del Codice della Strada che prevedono una sporgenza massima di 30 cm da ciascuna parte, fino a una larghezza massima complessiva di 2,55 metri. Longitudinalmente, invece, portabici e portasci possono sporgere dalla parte posteriore del veicolo fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, senza superare complessivamente 12 metri.

Sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile, il decreto consente l’applicazione della targa di
immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice (art. 100 comma 4 CdS).

L’utilizzatore deve sempre assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili portabici e portasci e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

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