Perdita punti: i dati del conducente vanno comunicati anche se c’è ricorso Nuova circolare del Ministero dell'Interno sulla perdita punti patente: i dati del conducente vanno subito comunicati anche se si presenta ricorso contro la multa

Perdita punti: i dati del conducente vanno comunicati anche se c’è ricorso

Nuova circolare del Ministero dell'Interno sulla perdita punti patente: i dati del conducente vanno subito comunicati anche se si presenta ricorso contro la multa

2 Novembre 2022 - 11:11

Come tutti sanno, o dovrebbero sapere, le norme sulla patente a punti dispongono che, in caso di mancata identificazione del responsabile di una violazione che preveda la perdita dei punti, il proprietario del veicolo deve obbligatoriamente comunicare all’organo di polizia competente, entro 60 giorni dalla notifica del verbale della multa, i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria da 291 a 1.166 euro. Tuttavia una circolare del 2011 aveva precisato che, se si presentava ricorso contro la multa, per notificare i dati del conducente si poteva attendere l’esito del giudizio. Ora però si torna alle origini e una nuova circolare del Viminale specifica che i dati del conducente alla guida del veicolo sanzionato sono da comunicare nei termini di legge (entro 60 giorni dalla notifica del verbale) anche se si presenta ricorso.

PERDITA PUNTI E DATI DEL CONDUCENTE: L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Questo dietrofront è figlio dell’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni con numerose sentenze della Corte di Cassazione, che contravvenendo alle disposizioni della circolare del 2011 hanno invece ribadito che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati del conducente deve necessariamente decorrere dalla prima richiesta dell’autorità di Polizia, “trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile”. A seguito di questo orientamento della Cassazione era già accaduto negli ultimi anni che diverse Prefetture bocciassero i ricorsi a causa dei ritardi delle notifiche.

PERDITA PUNTI PATENTE: SULLA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE SI TORNA AL PASSATO

Quindi per riportare un po’ d’ordine (e per evitare nuovi e inutili ricorsi) il Ministero dell’Interno ha ritenuto di dover emanare una nuova circolare, la n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 del 27 ottobre 2022, che cancella quella del 2011 e, allineandosi all’indirizzo giuridico dominante, precisa in modo chiaro e inequivocabile che l’obbligo di comunicare i dati del conducente all’organo accertatore entro 60 giorni dalla notifica del verbale di una violazione che preveda la decurtazione del punteggio della patente, come da articolo 126-bis comma 2 del Codice della Strada, permane e va dunque adempiuto anche in caso di presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale stesso.

Perdita punti

PUNTI PATENTE: MOTIVI PER NON COMUNICARE I DATI

Di conseguenza la presentazione del ricorso non può più essere considerata una valida giustificazione della mancata indicazione delle generalità del conducente. In ogni caso, specifica sempre la nuova circolare, si dovrà comunque valutare il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenti documentato e giustificato motivo per non comunicare i dati del conducente. Questo ad esempio può accadere qualora si disconosca la proprietà del veicolo perché nel frattempo venduto (esibendo il relativo passaggio di proprietà) o quando il veicolo è stato oggetto di furto (mostrando la denuncia).

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