Pedoni: le regole per attraversare la strada Focus sulla circolazione dei pedoni con le regole per attraversare la strada secondo quanto disposto dal Codice della Strada

Pedoni: le regole per attraversare la strada

Focus sulla circolazione dei pedoni con le regole per attraversare la strada secondo quanto disposto dal Codice della Strada

6 Dicembre 2019 - 06:12

Tra gli utenti della strada i pedoni sono senz’altro i più deboli e, di conseguenza, i più tutelati dalle norme che regolano la circolazione. E non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia i pedoni quando sono in strada non possono fare tutto ciò che vogliono perché anch’essi hanno l’obbligo di rispettare il Codice della Strada, con riferimento alle norme che li riguardano. Norme che non contemplano il semplice attraversamento sulle strisce ma numerosi altri precetti comportamentali. Vediamo dunque a quali regole i pedoni devono attenersi nel circolare in strada.

PEDONI: LE REGOLE DELLA CIRCOLAZIONE

La circolazione dei pedoni è regolata quasi interamente dall’articolo 190 del Codice della Strada, intitolato non a caso ‘Comportamento dei pedoni’. Esso indica dove devono circolare i pedoni (dentro e fuori i centri abitati, nonché nelle ore di oscurità), come devono attraversare la strada, quali sono i divieti che devono rispettare e le sanzioni che si applicano in caso di inosservanza. È importante però anche l’articolo 191 CdS, che disciplina il comportamento dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni, occupandosi soprattutto di spiegare la condotta da seguire quando il traffico non è regolato da polizia locale o da semafori e su strade sprovviste di attraversamenti pedonali. Entriamo adesso nel dettaglio.

PEDONI: DOVE DEVONO CIRCOLARE

Secondo il comma 1 dell’art. 190 “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio alla circolazione”. Fin qui tutto chiaro. Ma l’articolo ricorda anche che “fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia; e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”. Questo affinché i pedoni possano vedere meglio i veicoli che giungono di fronte. Inoltre “i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati dopo il tramonto, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila”.

Pedoni regole per attraversare la strada

PEDONI: COME DEVONO ATTRAVERSARE LA STRADA

Il comma 2 dell’art. 190 chiarisce come i pedoni devono attraversare la strada: “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri, possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. E con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. Vietato invece attraversare diagonalmente le intersezioni nonché sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filobus e tram in sosta alle fermate. Importantissimo: i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. Quindi se ci sono le strisce i veicoli danno sempre la precedenza ai pedoni; se non ci sono le strisce i pedoni danno sempre la precedenza ai veicoli.

COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

Norma peraltro prevista dall’articolo 191 CdS, che come detto in precedenza regola il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. I punti focali della norma sono i seguenti: se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi ogni qual volta i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali; dando loro la precedenza non appena li vedono accingersi ad attraversare sulle strisce. Poi, sulle strade prive di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

LA RESPONSABILITÀ DEL PEDONE CHE ATTRAVERSA LA STRADA

Abbiamo esordito ricordando che i pedoni sono gli utenti più deboli della strada. Ciò significa che nell’eventualità di collisione con veicoli e altri mezzi la ragione è quasi sempre dalla loro parte. Appunto ‘quasi’ sempre, perché la giurisprudenza ha individuato dei casi in cui al pedone può essere imputata la responsabilità totale o parziale di un sinistro. Per esempio se c’è un investimento sulle strisce o in prossimità di esse, nella stragrande maggioranza delle volte la responsabilità è del veicolo, che ha l’obbligo di approssimarsi all’attraversamento pedonale con la dovuta prudenza. Tuttavia se il pedone attraversa in maniera imprudente, gettandosi sulle strisce proprio nel momento in cui l’automobilista sta transitando, si potrebbe ravvisare un concorso di colpa. Se invece il pedone attraversa la strada in assenza di strisce pedonali e viene investito, la responsabilità dev’essere valutata caso per caso. Se l’urto avviene in un punto di massima visibilità, è facile che la colpa ricada comunque sul conducente; altrimenti c’è il rischio che il pedone si veda accollare la colpa, come ha sentenziato di recente la Corte di Cassazione. Inutile sottolineare infine che il pedone investito sulle strisce pedonali in presenza però di un contestuale divieto (semaforo rosso) difficilmente troverà un giudice propenso a dargli ragione.

SANZIONI PER I PEDONI

Per il Codice della Strada i pedoni che non circolano in strada o non l’attraversano nei modi e negli spazi preposti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 26 a 102 euro. I conducenti dei veicoli che si comportano nei confronti dei pedoni violando le disposizioni dell’art. 191 CdS rischiano invece da 167 a 666 euro.

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