Omicidio stradale: obbligo di arresto in flagranza, cambia la norma

Omicidio stradale: obbligo di arresto in flagranza, cambia la norma

Novità sull'omicidio stradale: cambia la norma sull'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Più indulgenza per chi si mostra collaborativo

16 Ottobre 2023 - 16:15

La legge n.138/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 ottobre, ha introdotto il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche, che a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, fissata per il 25 ottobre 2023, seguiranno la stessa disciplina dei reati di omicidio stradale e e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale. Di conseguenza tali articoli cambieranno nome rispettivamente in ‘Omicidio stradale o nautico’ e ‘Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime’. La medesima legge 138/2023 è intervenuta pure sull’articolo 380 del Codice di procedura penale, che regola l’obbligo di arresto in flagranza di reato, proprio per adattarlo alla nuova disciplina. Aggiungendo però un’ulteriore modifica che, di fatto, riduce ad appena una le ipotesi di arresto obbligatorio nei casi di omicidio stradale.

OMICIDIO STRADALE: QUANDO È PREVISTO L’ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

Infatti secondo l’art. 380 C.p.p. comma 1 “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”. Tuttavia il comma 2 stabilisce che”anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di altri delitti non colposi, consumati o tentati” tra cui, alla lettera m-quater, anche “l’omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del Codice penale”. Questi commi riguardano i conducenti con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risultati positivi al test anti-droga, e i conducenti professionali (merci o persone) o di veicoli superiori a 3,5 t con tasso alcolemico oltre 0,8 g/l o risultati positivi agli stupefacenti.

Quindi, ricapitolando, nei casi di omicidio stradale l’arresto in flagranza è obbligatorio se il conducente ritenuto responsabile presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o risulta positivo al test anti-droga; la soglia di tasso alcolemico scende a 0,8 g/l per i conducenti professionali o che guidano veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

ARRESTO IN FLAGRANZA NELL’OMICIDIO STRADALE: COSA CAMBIA DAL 25 OTTOBRE 2023

Questa è la norma attuale, ma dal 25 ottobre 2023 non sarà più così, visto che la lettera m-quater dell’art. 380 comma 2 del C.p.p. è stata modificata come segue: [gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza] del “delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del Codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria”.

Significa che con le nuove norme i conducenti colti in flagranza del reato di omicidio stradale o nautico potranno evitare l’arresto obbligatorio, anche se trovati ubriachi e drogati ai test oltre le soglie ammesse, se mostreranno un atteggiamento responsabile, ossia fermandosi immediatamente, prestando o attivando i soccorsi e mettendosi subito a disposizione della polizia.

Di fatto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi di omicidio stradale rimarrà solamente per i conducenti che hanno cagionato la morte di (almeno) una persona e NON si sono immediatamente fermati per prestare o attivare i soccorsi mettendosi a disposizione degli organi di Polizia, e che sono poi risultati positivi agli stupefacenti o con un tasso alcolemico > 1,5 g/l (o > 0,8 g/l per gli autisti professionali e per quelli di veicoli > 3,5 t).

Omicidio stradale obbligo di arresto in flagranza

OMICIDIO STRADALE: L’ARRESTO FACOLTATIVO

Ricordiamo tuttavia, come sottolinea l’ASAPS, che nel caso di omicidio stradale rimane sempre applicabile (nei limiti di pena di tutte le ipotesi) l’arresto facoltativo che deve avere come presupposti la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto.

Per quanto riguarda invece le lesioni stradali gravi o gravissime, l’articolo 189 del Codice della Strada non contempla mai l’arresto, neanche facoltativo, del conducente che si è fermato e, occorrendo, ha prestato assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia.

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