Omicidio colposo di un ciclista senza giubbotto retroriflettente [Cassazione] Cassazione: possono esserci gli estremi del reato di omicidio colposo di un ciclista anche se quest'ultimo circolava di notte senza giubbotto retroriflettente

Omicidio colposo di un ciclista senza giubbotto retroriflettente [Cassazione]

Cassazione: possono esserci gli estremi del reato di omicidio colposo di un ciclista anche se quest'ultimo circolava di notte senza giubbotto retroriflettente

30 Novembre 2020 - 05:11

Un automobilista che di notte, in una strada non illuminata, investe e uccide un ciclista privo di giubbotto retroriflettente è comunque passibile di condanna per il reato di omicidio colposo, sebbene l’articolo 182 comma 9-bis del Codice della Strada imponga ai conducenti di velocipede che circolano fuori dai centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Lo stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3326.

OMICIDIO COLPOSO DEL CICLISTA: I MOTIVI DELLA SENTENZA

Nel motivare la decisione, che ha confermato quanto già sancito in sede di appello, la Suprema Corte ha precisato che la mancanza del giubbino luminoso non basta a scagionare il conducente dell’auto per alcune valide ragioni:

– il ciclista era comunque visibile grazie alle luci posteriori della bici;

– l’automobilista viaggiava, al momento della collisione, a una velocità compresa tra 63 e 73 km/h in una strada con limite a 70. Troppo, secondo i giudici, considerando che in quel frangente stava attraversando un sottopassaggio, con visibilità ridotta e nessuno spazio di manovra. Elementi che dovevano spingerlo a moderare ulteriormente la velocità;

– l’automobilista ha inoltre colpevolmente sottovalutato la presenza di una vasta pozzanghera sul lato destro della carreggiata, che ha indotto il ciclista a spostarsi quasi al centro della strada, finendo sulla sua traiettoria.

AUTOMOBILISTA INVESTE BICI PER DISTRAZIONE E IMPRUDENZA

L’automobilista”, si legge nella sentenza della Cassazione, “se avesse azionato gli abbaglianti avrebbe potuto vedere il ciclista prima di immettersi nel sottopasso, e a circa 10 metri con gli anabbaglianti. Inoltre la presenza del ciclista quasi al centro della via, avrebbe dovuto imporgli una maggiore prudenza”. Pare infatti che lo spostamento del ciclista dalla parte destra al centro della strada fosse avvenuto ben prima che sopraggiungesse la vettura, per cui non si può neppure parlare di manovra imprudente del velocipede. Una prova della scarsa attenzione del conducente dell’auto risiede anche nell’assenza di frenata o di tentativi di sterzare, così come rilevato dal perito.

Omicidio colposo di un ciclista senza giubbotto retroriflettente

LA PENA PER IL CONDUCENTE

Alla luce di ciò l’automobilista è stato condannato a 6 mesi di reclusione, il minimo previsto per il reato di omicidio colposo (art. 589 del Codice penale: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”). Nello stabilire l’ammontare della pena la Corte territoriale ha considerato alcune attenuanti generiche: l’imputato era incensurato, ha provveduto a risarcire il danno ai congiunti della vittima tramite l’assicurazione ed era ragionevolmente stanco avendo appena concluso il suo turno di lavoro in ospedale.

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