Notifica multa: torna la firma alla consegna Notifica multa e atti giudiziari: torna l'obbligo della firma alla consegna dopo l'approvazione di un emendamento al Decreto Cura-Italia per gestire l'emergenza Coronavirus

Notifica multa: torna la firma alla consegna

Notifica multa e atti giudiziari: torna l'obbligo della firma alla consegna dopo l'approvazione di un emendamento al Decreto Cura-Italia per gestire l'emergenza Coronavirus

16 Aprile 2020 - 01:04

L’emergenza Coronavirus ha momentaneamente modificato la modalità di recapito delle raccomandate, della posta assicurata e delle notifiche di multe e atti giudiziari, eliminando la firma alla consegna per evitare inopportuni contatti ravvicinati tra postino e destinatario. La nuova procedura funziona da alcune settimane e ha già causato alcune polemiche. Secondo un pensiero comune, infatti, multe e atti giudiziari sono documenti troppo importanti per essere consegnati senza la certezza assoluta della ricezione da parte del destinatario; inoltre sono stati segnalati casi di mancato recapito della corrispondenza, con numerosi destinatari che hanno trovato l’avviso di giacenza in cassetta senza essere mai stati allertati dal postino (nonostante fossero in casa, eventualità molto frequente di questi tempi). Alla luce di queste criticità la politica sta provando a metterci una pezza. Ripristinando la firma alla consegna per la notifica delle multe e bloccando i termini della compiuta giacenza.

NOTIFICA MULTE: EMENDAMENTO PER RIPRISTINARE LA FIRMA ALLA CONSEGNA

Il ripristino della firma alla consegna delle notifiche di multe e atti giudiziari è stato inserito in un emendamento al Decreto Cura-Italia, già approvato al Senato, introducendo nell’art. 108 il nuovo comma 1-bis. L’emendamento prevede che “per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (atti giudiziari, ndr), e all’articolo 201 del Codice della Strada (notifica delle multe stradali, ndr), gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma […] oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento”.

AVVISO DI GIACENZA SOLO IN ASSENZA DEL DESTINATARIO

Pertanto, non appena il testo definitivo sarà approvato anche alla Camera (questione di giorni) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la consegna di multe e atti giudiziari richiederà nuovamente la firma del destinatario. Solo nel caso di comprovata assenza di quest’ultimo i postini potranno lasciare in cassetta l’avviso di giacenza, su cui saranno annotate le modalità di ritiro.

Notifica multa firma alla consegna

NOTIFICA MULTE E COMPIUTA GIACENZA

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 180 del Cura-Italia contiene pure un’altra disposizione. “La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza”. Cosa significa? Com’è noto, se il postino non riesce a notificare una multa a casa per assenza del destinatario, lascia nella sua cassetta delle lettere un avviso di giacenza. Con l’invito a recarsi presso l’ufficio postale competente per ritirare il verbale. Il destinatario deve attivarsi entro 10 giorni, trascorsi i quali la multa si considera notificata per ‘compiuta giacenza’ (con possibili ripercussioni sulla possibilità di usufruire della riduzione del 30%).

SOSPENSIONE DELLA COMPIUTA GIACENZA

Ebbene, con l’emendamento del Cura-Italia la compiuta giacenza rimane di fatto bloccata fino al 30 aprile 2020. Viste le attuali restrizioni sugli spostamenti e considerata la volontà di evitare assembramenti negli uffici postali, si è deciso infatti di spalmare almeno fino a fine mese il periodo in cui il destinatario può recarsi in posta per recuperare la notifica (rispetto ai canonici 10 giorni). Ricominciando pertanto ad applicare la compiuta giacenza soltanto dal 30 aprile.

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