La multa in zona traffico limitato: quanto costa e come evitarla leggendo bene la segnaletica prevista per le ZTL in città
Le zone a traffico limitato o, più brevemente ZTL, vengono definite dall’art. 3 comma 54 del Codice della Strada “aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a orari prestabiliti o a particolari categorie di utenti e di veicoli“. Possono esserci ZTL permanenti con divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli, ZTL variabili nel tempo (per esempio attive solo in alcuni giorni o a determinati orari) e ZTL con divieto di accesso solo per alcune categorie di veicoli. Ovviamente chi entra in una ZTL senza averne il permesso è soggetto una sanzione. Vediamo a quanto ammonta la multa nella zona a traffico limitato.
Aggiornamento del 21 agosto 2024 con nuove informazioni sulle zone a traffico limitato e sull’ammontare della multa per chi trasgredisce il divieto di accesso.
ZONE A TRAFFICO LIMITATO: COME SONO REGOLATE
Nel Codice della Strada l’articolo che più di altri si occupa di zone a traffico limitato è il 7 (commi 9, 9-bis, 10, 11 e 14), che regola la circolazione nei centri abitati. Nel dettaglio si specifica che:
- i Comuni, con deliberazione della giunta (o, in caso di urgenza, ordinanza del sindaco), possono provvedere a delimitare aree pedonali e zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
- i Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle ZTL, anche al pagamento di una somma di denaro;
- nel delimitare le ZTL i Comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida;
- le ZTL devono essere indicate mediante appositi segnali;
- nell’ambito delle ZTL e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica, i Comuni hanno facoltà di riservare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: SEGNALETICA
La segnaletica di una zona a traffico limitato dev’essere di ‘preavviso’, ossia deve indicare l’approssimarsi della ZTL, e di ‘varco’, che deve segnalare invece l’ingresso.
I segnali di preavviso di una ZTL non sono espressamente previsti nel regolamento del CdS e pertanto per essi ci si deve ricondurre, per analogia, ai segnali verticali di preavviso di intersezione urbana, inserendo, nella direzione non consentita a tutti, la freccia e il simbolo ZTL della costituito dal disco del divieto di transito con la dicitura ‘zona traffico limitato’. Come nell’esempio qui in basso.
Invece, ai fini di una corretta percezione dei varchi di ingresso nella ZTL dev’essere valutata l’opportunità di tracciare la relativa segnaletica orizzontale, replicando quella verticale. Per quanto riguarda la composizione del segnale verticale di varco, è necessario che siano presenti:
- il simbolo ZTL;
- un pannello integrativo con il periodo e/o i giorni di vigenza e/o la fascia oraria di divieto della ZTL;
- un pannello integrativo riportante limitazioni, deroghe ed eccezioni;
- il pannello integrativo con la dicitura ‘controllo elettronico ZTL’;
- un pannello riportante la dicitura ‘per informazioni’ seguita dal simbolo del telefono e dal numero telefonico. Numero a cui devono rivolgersi i soggetti che il Comune intende autorizzare all’accesso, anche temporaneamente, per le eventuali prenotazioni. Ecco un esempio:
Nel caso di ZTL variabile con controllo elettronico, in aggiunta dev’essere installato, sopra il segnale di varco, un pannello a messaggio variabile per segnalare con maggiore incisività la vigenza o meno della disciplina della ZTL, riportante le seguenti diciture:
- ZTL ATTIVA (di colore rosso) quando è vigente il divieto;
- ZTL NON ATTIVA (di colore verde) quando non è vigente il divieto.
Se le dimensioni del pannello lo consentano, dovrebbe più correttamente essere riportato anche l’orario di inizio e fine della ZTL (p.es. ZTL NON ATTIVA FINO ALLE 16:00).
Dev’essere infine installato il segnale di FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO, in modo autonomo e posizionato a destra di ogni varco in uscita della ZTL
MULTA ZONA TRAFFICO LIMITATO: A QUANTO AMMONTA
La violazione del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 332 euro. Secondo l’articolo 198 comma 2 CdS “nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. Quindi, in teoria, chi entra in una ZTL per 5 volte, anche nella stessa giornata, senza esserne autorizzato, dovrebbe pagare ben 5 multe. Tuttavia il recente orientamento della giurisprudenza, corroborato da numerose sentenze, risulta maggiormente favorevole agli automobilisti nei casi in cui si riesca a dimostrare la buona fede dei trasgressori. Ossia quando i ripetuti ingressi in una ZTL sono palesemente il frutto di una condotta sicuramente non legittima ma allo stesso tempo involontaria.