Multa autovelox: la Cassazione chiarisce sul cartello di preavviso Multa con autovelox: la Corte di Cassazione chiarisce sul cartello di preavviso

Multa autovelox: la Cassazione chiarisce sul cartello di preavviso

Multa con autovelox: la Corte di Cassazione chiarisce sul cartello di preavviso, precisando che l'omessa menzione nel verbale non rende illegittima la sanzione

2 Novembre 2020 - 03:11

In caso di multa con autovelox, il verbale è valido anche se non menziona il cartello di preavviso. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23330 depositata il 23 ottobre 2020, occupandosi del caso di un automobilista sanzionato per eccesso di velocità con l’ausilio del dispositivo di rilevazione a distanza. Con la stessa ordinanza la Suprema Corte è tornata pure sulla taratura degli autovelox, confermandone l’obbligatorietà.

IL CODICE DELLA STRADA SUGLI AUTOVELOX

Secondo l’articolo 142 comma 6 e 6-bis del Codice della Strada, “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”. Tali apparecchiature “devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. Sulla base di ciò l’automobilista multato è ricorso in Cassazione lamentando che la pubblica amministrazione proprietaria della strada non avesse fornito la prova della regolarità della segnaletica e della postazione di controllo, omettendo di farne menzione nel verbale. Ricordiamo che l’ente proprietario è tenuto a dare idonea informazione dell’installazione e dell’utilizzazione degli autovelox, pena l’illegittimità della sanzione.

MULTA AUTOVELOX: IL VERBALE È VALIDO ANCHE SE NON MENZIONA IL CARTELLO DI PREAVVISO

Tuttavia la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo infondato. Questo perché in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello, non rende nullo il verbale stesso, sempre che della predetta segnaletica sia stata comunque accertata o ammessa l’esistenza. In altri termini non è necessario che il verbale citi la presenza del cartello di preavviso, l’importante è che questo cartello esista e che sia possibile accertarlo. Precisiamo comunque che l’onere probatorio di dimostrare la presenza della segnaletica, in mancanza di menzione nel verbale, grava sull’ente proprietario o gestore della strada, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

Multe autovelox Cassazione

CASSAZIONE: OMESSA TARATURA? SPETTA AL RICORRENTE DIMOSTRARLA

L’automobilista ricorrente ha ricevuto una porta in faccia dalla Cassazione anche riguardo il suo secondo motivo di doglianza, ossia l’omessa taratura dell’autovelox da cui è scaturita la multa. Taratura che per legge dev’essere prevista periodicamente. Ebbene, posto che il dispositivo in questione era stato omologato e collaudato sei mesi prima, gli Ermellini hanno precisato che la verifica periodica dell’autovelox è necessaria solo quando sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile dall’ultimo controllo. Inoltre l’efficacia probatoria del dispositivo, che risulti omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera sino a che non sia accertato dal ricorrente che vi siano un difetto di costruzione, di installazione o di funzionalità, oppure delle situazioni ostative al suo funzionamento. Quindi, in presenza di un certificato di taratura dell’autovelox rilasciato da soggetto abilitato, il giudice non può fare altro che valutarlo a norma e spetta solo al ricorrente dimostrarne l’eventuale malfunzionamento.

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