Lesioni stradali: arriva la Tabella Unica Nazionale, ecco come sarà

Lesioni stradali: arriva la Tabella Unica Nazionale, ecco come sarà

Lesioni stradali gravi: il Governo ha approvato il regolamento della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, scopriamo cosa prevede

17 Gennaio 2024 - 11:45

Nella seduta del 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica (DPR), che disciplina la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale causato da lesioni stradali gravi, le cosiddette macrolesioni, inteso nella sua componente sia biologica sia morale. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato l’ok del CdM sottolineando che il provvedimento, atteso da ben 18 anni, garantirà alle vittime degli incidenti stradali il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito, assicurando maggiori certezze e una uniformità di trattamento.

INCIDENTI STRADALI: IL RISARCIMENTO PER LE LESIONI GRAVI

Nell’ambito dell’assicurazione RC auto il danno alla persona derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti è costituito in prevalenza da due componenti:

  • il danno patrimoniale, suddiviso a sua volta in danno emergente (le spese sostenute come conseguenza del danno subito) e lucro cessante (la perdita di guadagno nel periodo di infermità, che può essere anche permanente);
  • il danno non patrimoniale, connesso direttamente alla lesione della salute (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale, ecc.), che può essere per lesioni gravi, da 10 a 100% di invalidità permanente, o per lesioni lievi, da 1 a 9% di invalidità permanente.

Hanno diritto al risarcimento di un danno fisico tutte le persone coinvolte nel sinistro, tranne il conducente responsabile (a meno che non sia coperto dalla garanzia accessoria Infortuni del conducente). L’indennizzo è sempre a carico della compagnia di assicurazione del responsabile, solo nel in caso di lesioni lievi si può procedere con il risarcimento diretto inoltrando la richiesta alla propria compagnia.

LESIONI STRADALI: IL GOVERNO APPROVA LA TABELLA UNICA NAZIONALE

L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che per quantificare la misura dei danni non patrimoniali per le lesioni gravi si deve fare riferimento a una Tabella Unica Nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, valida in tutta Italia. Tuttavia questa tabella non è stata mai definita e ancora oggi si fa affidamento al vecchio sistema tabellare adottato del Tribunale di Milano. Presto però non sarà più così perché, come già anticipato, il Governo ha finalmente approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con DPR, che introduce la Tabella Unica Nazionale. La tabella unica stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità (danno biologico) tra il 10 e il 100%, ed è integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale.

Lesioni stradali Tabella Unica Nazionale

COME FUNZIONA LA TABELLA UNICA NAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LESIONI STRADALI

Entrando maggiormente nello specifico, la nuova tabella è stata elaborata tenendo conto di tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire il valore pecuniario del risarcimento al danneggiato:

  • danno biologico permanente, ovvero lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso;
  • danno morale (sofferenza psicologica interiore);
  • danno biologico temporaneo (inabilità temporanea).

Il regolamento approvato contiene i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico permanente o temporaneo e del danno morale. Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato a essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.

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