La procedura assicurativa in caso di incidente tra monopattino e auto è piuttosto complessa. Ecco chi paga nei vari casi di sinistro
Sono mezzi comodi, pratici ed ecologici, ma chi paga in caso di incidente tra monopattino e auto? La domanda è inevitabile per due ragioni. Innanzitutto sono le cronache urbane a far notare l’aumento dei sinistri in parallelo alla diffusione di questi nuovi dispositivi elettrici per la mobilità. In seconda battuta ci sono incertezze dal punto di vista assicurativo. Le procedure per il risarcimento tengono infatti conto dei tanti casi particolari e di conseguenza non c’è un iter unico. Pensiamo ad esempio al guidatore di monopattino sprovvisto di polizza o con garanzia oppure al conducente responsabile di un sinistro che si dà alla fuga. Alla base dell’incertezza c’è una questione di fondo. I monopattini sono per legge equiparati alle biciclette e di conseguenza non hanno l’obbligo di assicurazione. Per le auto è invece necessaria la copertura che mette il proprietario al riparo dal risarcimento personale dei danni nel caso di collisione con un altro veicolo. Ma non se l’incidente coinvolge un monopattino.
CHI PAGA IN CASO DI INCIDENTE TRA MONOPATTINO E AUTO
Sapere chi paga in caso di incidente tra monopattino e auto è utile per farsi trovare pronti nel caso in cui si rimanga coinvolti in questa spiacevole situazione. A dimostrazione dell’urgenza di individuare una linea condivisa tra mobilità classica e mobilità dolce, ci sono iniziative e proposte di legge per l’estensione dell’obbligatorietà dell’assicurazione anche per biciclette e monopattini. A oggi non è stato raggiunto un accordo e di conseguenza in caso di sinistro è necessario distinguere fra i possibili scenari di incidente.
1. INCIDENTE TRA MONOPATTINO SENZA ASSICURAZIONE E AUTO
Norme alla mano, il monopattino elettrico può circolare nelle aree pedonali con velocità massima di 6 chilometri orari e sulla carreggiata fino a 25 chilometri orari. In entrambi i casi se il conducente del monopattino con colpa è privo di assicurazione deve risarcire di tasca propria i danni all’auto e le eventuali lesioni fisiche provocate con un incidente. Ricordando che per guidare questo mezzo è necessario aver compiuto 14 anni, se a provocare il sinistro è un minorenne spetta ai genitori provvedere al risarcimento.
2. INCIDENTE TRA MONOPATTINO CON ASSICURAZIONE E AUTO
Per via dell’ampia diffusione dei monopattini elettrici tra gli studenti e ben sapendo del rischio che corrono, molti genitori decidono di sottoscrivere una Rc auto familiare con l’inclusione del monopattino elettrico. In caso di incidente tra monopattino e auto è quindi la compagnia a risarcire i danni. Con un dettaglio da non perdere di vista. Se i danni superano il massimale, la differenza di costo è coperta dal conducente del monopattino. È pur vero che la cifra è comunque molto elevata e si aggira intorno a un milione di euro. Di conseguenza per i sinistri urbani, generalmente non disastrosi, la polizza familiare è sufficiente per coprire l’intero ammontare dei danni da risarcire.
3. INCIDENTE TRA MONOPATTISTA CHE SCAPPA E AUTO
C’è quindi un terzo caso da prendere in considerazione ed è l’incidente tra auto e monopattino con il conducente della “tavoletta” che scappa. Un’eventualità tutt’altro che rara considerando la facilità di fuga, l’incoscienza e l’imprudenza diffuse dei giovani guidatori, associate allo spavento per il sinistro. A differenza delle auto, i monopattini sono sprovvisti di targa e di conseguenza senza testimoni e senza telecamere che hanno ripreso la scena, il pirata stradale ha buon gioco nel darsi alla fuga. Almeno fino a quando viene rintracciato per rispondere di omissione di soccorso in caso di feriti o del reato di fuga se ci sono solo danni all’auto. A ogni modo, senza l’identità del conducente del monopattino non spetta alcun risarcimento al proprietario del veicolo. Solo in caso di preventiva sottoscrizione di una polizza Kasko che copre i danni all’auto, l’intestatario della vettura può recuperare parte dei costi.
QUANDO L’AUTOMOBILISTA PAGA PER INCIDENTE CON MONOPATTINO
Se è l’automobilista ad aver provocato l’incidente, la compagnia assicurativa è chiamata a pagare i danni al conducente del monopattino. Il massimale è di 1,22 milioni di euro, a cui si aggiunge quello per risarcimento per eventuali lesioni fisiche di 6,07 milioni. La posizione dell’automobilista può facilmente peggiorare se la vittima dell’incidente decide di denunciarlo per il reato di lesioni stradali. Spetta naturalmente al giudice assumere la decisione finale. Ma se di mezzo ci sono lesioni gravi o addirittura la morte, scatta la procedura d’ufficio per il reato di omicidio e lesioni stradali. Anche in questo caso sarà il tribunale a decidere, con la differenza che l’automobilista non può temporaneamente mettersi al volante per via della sospensione della patente per 5 anni prima della sentenza.