Polizza kasko: caratteristiche della garanzia

Come funziona la polizza kasko: le caratteristiche della garanzia accessoria che copre i danni subiti dalla propria vettura, anche in caso di sinistro con colpa

13 Gennaio 2020 - 09:01

Nel lungo elenco delle garanzie accessorie della RC auto obbligatoria, la polizza kasko occupa un ruolo di primo piano essendo tra le più diffuse in assoluto insieme alla incendio e furto, data la sua indiscutibile utilità. L’assicurazione auto kasko copre infatti i danni subiti da un veicolo a prescindere dalla responsabilità. Pertanto anche i danni eventualmente subiti dalla vettura del conducente responsabile di un sinistro, a differenza della RC auto che in caso di incidente con colpa tutela soltanto dai danni causati a terzi, ma non prevede alcuna forma di rimborso per quelli subiti dalla propria vettura. Chi sceglie la garanzia kasko lo fa quindi per ottenere un risarcimento nella malaugurata ipotesi di provocare un incidente, anche senza il coinvolgimento di altri veicoli.

COME FUNZIONA LA POLIZZA KASKO

Ricapitolando, la polizza kasko copre i danni subiti dal proprio veicolo, pure in caso di sinistro con colpa. Generalmente opera nelle seguenti tre ipotesi: urto contro un altro veicolo; urto contro ostacoli mobili e fissi; ribaltamento o uscita di strada. Come si può facilmente intuire l’assicurazione kasko offre una copertura molto completa e, di conseguenza, è piuttosto costosa. Possono valutare di sottoscriverla gli automobilisti che viaggiano molto spesso, magari per lavoro, e sono quindi statisticamente esposti a rischi maggiori. Ma anche coloro che possiedono vetture di valore con costi di riparazione o pezzi di ricambio decisamente onerosi. E anche i neopatentati, che per la scarsa esperienza alla guida possono incorrere più degli altri in collisioni dovute a distrazioni o a brusche manovre. La kasko si differenzia dalla ‘mini kasko’ o ‘kasko collisione’, che copre i danni derivanti al proprio veicolo soltanto e unicamente se c’è stata una collisione con un altro veicolo identificato.

ASSICURAZIONE AUTO KASKO: A VALORE INTERO, A PRIMO RISCHIO E A SECONDO RISCHIO

Al momento di sottoscrivere un’assicurazione auto kasko si può scegliere fra tre differenti formule. La kasko a valore intero, la più completa di tutte, prevede che i danni subiti vengano rimborsati nella loro totalità, senza la presenza di un massimale o di altri limiti specifici alla copertura. Poi c’è la polizza kasko a primo rischio, che può essere assoluto o relativo. Prevedono entrambi un massimale, ma mentre nel primo caso viene indicato un valore fisso che resta invariato nel tempo, nel secondo il massimale viene calcolato in termini percentuali rispetto al valore del veicolo assicurato. Infine troviamo la polizza kasko a secondo rischio, che oltre a un massimale prevede pure una franchigia (solitamente di circa 500 euro o più alta). Ciò significa che questa formula garantisce un risarcimento all’assicurato solo se il danno subito è superiore alla franchigia stabilita nelle condizioni contrattuali. Per esempio se la franchigia è di 500 euro e il danno di 400, non ci sarà alcun indennizzo. Alcune compagnie applicano alla kasko a secondo rischio anche uno scoperto del 10%.

Polizza kasko

COSA NON COPRE LA POLIZZA KASKO

Abbiamo più o meno spiegato in cosa consiste la polizza assicurativa kasko e quali sono le sue caratteristiche principali. Vediamo adesso cosa non copre la polizza kasko. Questa garanzia, salvo eccezioni (ricordiamo che ogni compagnia segue una propria politica, per cui un evento non coperto da una potrebbe benissimo esserlo da un’altra), non tutela dai danni alla vettura provocati da agenti atmosferici, atti vandalici oppure da incendio e scoppio o tentativo di furto, per cui esistono specifiche coperture accessorie. Non tutela neppure dai danni causati da veicoli non identificati, a meno che la collisione non sia stata ritenuta risarcibile ed effettivamente risarcita dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Non copre altresì i danni provocati dal conducente non abilitato alla guida secondo le norme in vigore (per esempio senza patente); i danni provocati dal conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; danni provocati dal conducente escluso dalla formula di guida indicata nel contratto assicurativo; i danni causati da urto con animali selvatici.

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