Incidente stradale: il soccorritore può accompagnare in ambulanza il ferito? Nella malaugurata ipotesi di un incidente stradale

Incidente stradale: il soccorritore può accompagnare in ambulanza il ferito?

Nella malaugurata ipotesi di un incidente stradale, il soccorritore, o un'altra persona qualsiasi, possono accompagnare in ambulanza il ferito? Ecco la normativa

21 Aprile 2020 - 05:04

C’è un incidente stradale e una delle persone coinvolte ha la peggio e necessita di immediato ricovero. Arriva l’ambulanza e qualcuno, ad esempio l’automobilista che si è prodigato per i primi soccorsi, oppure uno degli occupanti rimasto illeso o un familiare precipitatosi sul posto, chiede di salire sul mezzo del 118 per stare vicino al ferito fino al suo arrivo in ospedale. Una scena che probabilmente abbiamo visto tante volte, dal vivo o in TV. Ma… si può fare? Il soccorritore può accompagnare in ambulanza il ferito?

CHI PUÒ PRENDERE POSTO SULLE AMBULANZE

Cominciamo col dire che le autoambulanze rientrano nella categoria degli ‘autoveicoli per uso speciale’, ovvero quei veicoli, regolati dall’art. 54, comma 1, lettera G del Codice della Strada, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. “Su tali veicoli”, leggiamo sul codice, “è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature. E di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”. Tradotto: sulle ambulanze dovrebbero prender posto solamente il personale sanitario e il soggetto che necessita di intervento medico. Non si fa alcun cenno ad accompagnatori. Questa è la forma. Ma nella sostanza come stanno le cose?

ACCOMPAGNATORE A BORDO DI UN’AMBULANZA: QUANDO È PERMESSO?

Come sottolinea Il Centauro, la rivista ufficiale dell’ASAPS, sussistono talvolta situazioni oggettive in cui l’equipe sanitaria intervenuta si trova nella condizione di dover valutare l’eventualità di far salire a bordo dell’autoambulanza un accompagnatore della persona inferma o infortunata. Ovviamente la responsabilità cade soprattutto sulle spalle dell’autista del mezzo di soccorso, a cui spetta garantire la sicurezza del veicolo e dei trasportati. In effetti costui potrebbe rifiutarsi di far salire a bordo un ‘estraneo’, specialmente se l’azione urta con le disposizioni del CdS. Tuttavia, sottolinea sempre Il Centauro, spulciando l’ordinamento italiano si possono trovare diverse norme che in qualche maniera autorizzano o quanto meno giustificano la presenza di un accompagnatore su un’ambulanza.

Incidente stradale soccorritore

ESERCIZIO DI UN DIRITTO E STATO DI NECESSITÀ

Per esempio l’art. 51 comma 1 del Codice Penale, secondo cui “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”. Ricordiamo infatti che ci sono particolari categorie definite ‘deboli’ (bambini in tenera età, minori di anni 18, persone con deficit cognitivi, ecc.). Che per legge hanno diritto all’accompagnamento di un familiare maggiorenne o di un tutore, anche nel caso di trasporto su autoambulanze. C’è poi l’art. 54 c.p. comma 1 in base al quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”, che invoca giustamente lo ‘stato di necessità’. Possono infatti sussistere circostanze particolari in cui la presenza a bordo dell’ambulanza di un accompagnatore si rende, appunto, necessaria.

I RISCHI DI CHI GUIDA L’AMBULANZA

Si tratta comunque di una prassi circoscritta a situazioni ben definite e che non si deve generalizzare. In assenza di un ‘esercizio di un diritto’ o di uno ‘stato di necessità’ a un soccorritore non dovrebbe essere permesso di accompagnare in ambulanza il ferito. Tra l’altro così facendo si rischia di violare l’articolo 169 del Codice della Strada, nella parte in cui ricorda che “il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione”, e la stessa cosa vale per il carico complessivo. L’infrazione di questa norma può portare, nell’ipotesi di un incidente stradale (sì, può capitare anche a un’ambulanza), ad antipatici contenziosi riguardo ai risarcimenti assicurativi. Di norma, infatti, l’impresa assicuratrice è tenuta a risarcire i danni anche alle persone e alle cose trasportate. Ma potrebbe tuttavia far valere il diritto di rivalsa se dovesse scoprire che al momento del sinistro c’era a bordo un soggetto (l’accompagnatore) non avente alcun titolo al trasporto.

IL SOCCORRITORE PUÒ ACCOMPAGNARE IN AMBULANZA IL FERITO? SÌ MA…

Ricapitolando: il conducente del veicolo è il responsabile del corretto utilizzo dell’ambulanza. Pertanto, qualora gli venga chiesto di trasportare anche un accompagnatore del paziente, se la richiesta è motivata con l’esistenza dello stato di necessità (paziente minore o interdetto, oppure l’accompagnatore deve fornire al personale sanitario informazioni salva vita o indispensabili per la diagnosi e cura del paziente), dettagliatamente riportato e sottoscritto nella scheda sanitaria del paziente o di trasporto, l’accompagnatore può essere preso a bordo e messo in sicurezza nel vano sanitario. Non si giustifica infatti uno stato di necessità per il paziente se l’accompagnatore viene allocato nel vano guida e non può vedere l’infermo. In tutti gli altri casi è meglio evitare.

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