Il passeggero si sporge dal finestrino? Per la Cassazione c’è concorso di colpa Se il passeggero di un'auto si sporge dal finestrino e subisce un danno

Il passeggero si sporge dal finestrino? Per la Cassazione c’è concorso di colpa

Se il passeggero di un'auto si sporge dal finestrino e subisce un danno, per la Cassazione la sua condotta determina un concorso di colpa e quindi un risarcimento ridotto

4 Marzo 2021 - 11:03

Durante una manovra dell’auto il passeggero si sporge dal finestrino e subisce un danno? Allora ha diritto a un risarcimento solo ridotto. Questo perché, come ha ribadito la Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 4789/2021, con il suo comportamento ha contribuito al verificarsi dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 del Codice civile (“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”).

RISARCIMENTO RIDOTTO DEL 50% PER CONDOTTA COLPOSA DEL PASSEGGERO

La vicenda riguarda il passeggero di un’auto che, mentre si trovava a bordo del veicolo, ha subito lesioni personali causate dall’improvvida chiusura di un finestrino elettrico, eseguita dal conducente mentre egli si sporgeva al di fuori del finestrino stesso per assisterlo nell’esecuzione di una manovra di parcheggio. Dinanzi al rifiuto dell’assicurazione di assegnargli l’indennizzo desiderato, il danneggiato si è rivolto al Giudice di pace che gli ha riconosciuto il diritto a un risarcimento, attribuendogli però un concorso di colpa del 50%. Sentenza successivamente confermata in appello perché, secondo il tribunale, il danneggiato aveva contribuito al verificarsi dell’evento dannoso in due modi: sporgendosi dal finestrino senza che ve ne fosse la necessità (come la ragazza che vedete nella foto in alto, comportamento da NON imitare), e non aver comunque usato maggiore cautela nel momento in cui ha eseguito tale movimento.

CASSAZIONE: SE IL PASSEGGERO SI SPORGE DAL FINESTRINO IN FASE DI MANOVRA DETERMINA UNA CONDOTTA COLPOSA

Chiamata a dirimere il caso a seguito del ricorso del danneggiato, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che confermare i precedenti giudizi, ritenendo che il comportamento del passeggero di un veicolo a motore, consistito nello sporgersi dal finestrino di un’automobile in fase di manovra, costituisce senza alcun dubbio una condotta colposa. E questo non solo ai sensi del già citato art. 1227 c.c., ma anche secondo l’articolo 169 comma 4 del Codice della Strada, secondo cui “tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità”, e soprattutto “su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo”.

Il passeggero si sporge dal finestrino

IL CONDUCENTE E IL PASSEGGERO DI UN’AUTO NON DEVONO DETERMINARE SPORGENZE

Di conseguenza l’affacciarsi dal finestrino di un’auto in manovra costituisce chiara violazione della regola di condotta citata dall’art. 169 comma 4 CdS, e nell’ambito di un sinistro rappresenta effettivamente un comportamento che determina un concorso di colpa. Inoltre per il codice stradale va pure sanzionato con una multa da 87 a 345 euro.

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