Guida in stato di ebbrezza di un ciclista: quali conseguenze

Guida in stato di ebbrezza di un ciclista: quali conseguenze

La normativa in vigore prevede una serie di particolarità associate alla guida in stato di ebbrezza di un ciclista

22 Gennaio 2024 - 17:00

Nel migliore dei casi la guida in stato di ebbrezza di un ciclista si traduce in una rovinosa caduta a terra. Ma non sempre è così ed è necessario fare un passo indietro per inquadrare la situazione. Anche la mobilità ciclistica, caratterizzata da un’apparente libertà, è soggetta a precisi parametri normativi. Il primo e più importante è il rispetto di quanto previsto dal Codice della strada. Nonostante le limitate conseguenze fisiche che di solito accompagnano una sbandata sulla bicicletta, il rischio di incidenti è evidente. Specialmente se consideriamo la potenziale vulnerabilità dei pedoni coinvolti. Andiamo allora alla ricerca delle conseguenze per guida in stato di ebbrezza di un ciclista. Accanto alle disposizioni vigenti, le pronunce dei tribunali aiutano a inquadrare meglio la questione.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DI UN CICLISTA: SI PUÒ ESSERE CONDANNATI?

Normativa alla mano, è vietata la guida in stato di ebbrezza di un ciclista. Non conta il mezzo: la giurisprudenza ha stabilito che l’illecito può configurarsi anche in sella a una due ruote. Vale la pena soffermarsi su un caso specifico. È quello di un ciclista sorpreso in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico accertato di 1,97 grammi per litro dopo aver causato un incidente stradale. La Corte di cassazione aveva confermato la decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputato per la guida in stato di ebbrezza di una bicicletta. Per i giudici la tipologia di veicolo impiegata è irrilevante. Hanno piuttosto focalizzato l’attenzione sulla priorità della sicurezza. Detto in altri termini, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso indipendentemente dal mezzo utilizzato. A fare la differenza è infatti la capacità effettiva del mezzo di incidere sulle condizioni generali di regolarità e sicurezza della circolazione stradale.

guida in stato di ebbrezza di un ciclista

CONSEGUENZE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DI UN CICLISTA

Eppure le conseguenze per guida in stato di ebbrezza di un ciclista sono differenti rispetto a quanto previsto nel caso di guida di un veicolo a motore. Le sanzioni non contemplano alcuna riduzione dei punti o sospensione della patente di guida. La Corte di cassazione ha corroborato questa distinzione, revocando in modo esplicito la sanzione accessoria della sospensione della licenza di guida imposta dal Tribunale. Il motivo? L’impiego di una bicicletta – hanno ragionato i togati – non richiede una specifica abilitazione preventiva, a differenza di quanto previsto per la guida di un veicolo a motore.

COSA SUCCEDE NEL CASO DI INCIDENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DI UN CICLISTA

Il ciclista in stato di ebbrezza è soggetto a responsabilità giuridica per la propria condotta, incluso l’eventuale coinvolgimento in incidenti stradali. L’imputabilità si estende alla sfera delle sanzioni. Se un conducente in stato di ebbrezza è responsabile di un sinistro stradale, le sanzioni associate subiscono una duplicazione e si provvede al fermo amministrativo del mezzo. In aggiunta, il ciclista in stato di ebbrezza è tenuto a rispondere per i danni arrecati ad altre persone, come ad esempio i pedoni investiti, ed è chiamato a risarcire i danni conseguenti. Dopodiché il giudice potrebbe considerare l’applicazione del concorso di colpa al ciclista che, trovandosi in uno stato di ebbrezza, si trova coinvolto in un incidente stradale.

ciclista incidente stradale

LE NORME SULLE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

In conformità alla legislazione italiana, è vietata la guida in uno stato di ebbrezza derivante dal consumo di bevande alcoliche. Nello specifico, la sanzione prevista dal Codice della strada per la guida in stato di ebbrezza è proporzionata al tasso alcolemico rilevato nel sangue durante il controllo. Il quadro normativo è il seguente:

  • tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si applica una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma che varia da 543 a 2.170 euro;
  • tra 0,8 e 1,5 grammi per litro scatta un’ammenda compresa tra 800 e 3.200 euro, oltre al possibile arresto fino a sei mesi;
  • se superiore a 1,5 grammi per litro è prevista un’ammenda che oscilla tra 1.500 e 6.000 euro, accompagnata da un periodo di arresto da sei mesi fino ad un anno.

Il superamento dei valori di tasso alcolemico durante un controllo da parte delle forze dell’ordine determina dunque un reato. Con tutte le implicazioni legali e sanzionatorie associate. La consapevolezza è essenziale per comprendere le possibili conseguenze legali associate alla guida in stato di ebbrezza di un ciclista e per adottare comportamenti conformi alla normativa vigente.

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