Novità sulla revoca della patente, una norma del Codice della Strada è incostituzionale: nel mirino la guida di un veicolo con fermo amministrativo
Una circolare del Ministero dell’Interno invita i Prefetti a osservare la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 214 comma 8 del Codice della Strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente nei confronti di chi, dopo aver assunto la custodia di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si mette abusivamente alla guida del medesimo veicolo. Per la Consulta, infatti, l’eventuale applicazione della revoca patente non può essere automatica ma va valutata caso per caso.
REVOCA PATENTE: COSA PREVEDE L’ARTICOLO 213 COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA
Come è noto il Codice della Strada contempla, per certe infrazioni particolarmente gravi oppure di natura fiscale, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. L’articolo 214 comma 1 del CdS precisa che la custodia del mezzo sottoposto al fermo spetta al proprietario stesso del veicolo o, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido. Il ‘custode’ ha l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità oppure, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro la carta di circolazione è trattenuta dall’organo di polizia che ha accertato la violazione.
Il successivo comma 8 specifica poi che se il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo posto sotto fermo amministrativo circola abusivamente con il veicolo stesso, o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con una salatissima multa da 1.984 a 7.937 euro. Inoltre si applicano la sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.
LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE
Circa un anno e mezzo fa la Corte Costituzionale, con la sentenza 246/2022, è intervenuta dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art. 213 comma 8 CdS, concernente la misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa, nella parte in cui dispone che “si applica” la revoca della patente, anziché “può essere applicata”. La Consulta ha valutato infatti che non è praticabile il cosiddetto ‘automatismo’ della revoca della patente di guida, dovendo consentirsi all’Autorità amministrativa di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché la revoca del documento non risulti sproporzionata rispetto al fatto. In altri termini per la Consulta è più giusto valutare caso per caso invece di disporre la revoca automatica della patente per ogni violazione dell’art. 213 comma 8 CdS.
Ciò non toglie, ovviamente, che nell’ipotesi di condotte che determinino un evidente pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, laddove ascrivibili al soggetto nominato ‘custode’ del veicolo sottoposto a sequestro, si possa comunque applicare la sanzione accessoria della revoca patente.
Alla luce di questo precedente, la recente sentenza n. 52/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale pure dell’articolo 214 comma 8 del CdS, laddove dispone che “si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente” anziché “può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente” nei confronti di chi, avendo assunto la custodia d’un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e in pendenza di tale sanzione, circola abusivamente con il mezzo stesso o consente ad altri di tenere la stessa illecita condotta. Infatti la Corte ha ribadito le conclusioni raggiunte nella pronuncia del 2022 con riferimento all’art. 213 comma 8 CdS, secondo le quali è più giusto valutare caso per caso invece di disporre la revoca automatica della patente. Nulla invece cambia in merito alla confisca del veicolo.
LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA
Pertanto, nell’attesa che si proceda alla modifica dell’articolo 214 comma 8 del Codice della Strada per adeguarlo alla sentenza della Corte Costituzionale (cambiando il “si applicano” in “può essere applicata”), in base alle indicazioni del Viminale gli organi di Polizia stradale che accertano la violazione della guida abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, da parte del soggetto ‘custode’, devono in ogni caso segnalare il fatto alla competente Prefettura, cui spetterà la valutazione sull’opportunità o meno di adottare il provvedimento di revoca del titolo di guida.