Fermo amministrativo auto: illegittimo se sproporzionato al debito Nei casi previsti l'agenzia di riscossione può applicare il fermo amministrativo auto: che però risulta illegittimo se sproporzionato al debito

Fermo amministrativo auto: illegittimo se sproporzionato al debito

Nei casi previsti l'agenzia di riscossione può applicare il fermo amministrativo auto: che però risulta illegittimo se sproporzionato al debito, ecco alcune sentenze che lo confermano

1 Luglio 2020 - 12:07

Sappiamo più o meno tutti in cosa consista la ‘spada di Damocle’ del fermo amministrativo di un’auto: la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di inibire l’utilizzo della vettura al proprietario che avanza debiti col fisco, fino all’estinzione degli stessi (ma se si opta per il pagamento rateale basta versare la prima rata per richiedere la sospensione del fermo). Tuttavia l’ente di riscossione non può abusare dello strumento del fermo amministrativo se quest’ultimo risulta sproporzionato rispetto all’entità del debito.

FERMO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO: SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

A sostegno di questa tesi ci sono numerose sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali, in accoglimento ad altrettanti ricorsi presentati da cittadini il cui veicolo era stato sottoposto a fermo per debiti tributari. In una di esse il CTP di Roma ha dichiarato illegittimo il fermo amministrativo del veicolo qualora risulti sproporzionato rispetto alla pretesa tributaria (la somma richiesta era pari a 2.457 euro) e nel caso in cui non siano adeguatamente indicate le motivazioni che ne abbiano giustificato l’adozione. Infatti, anche se l’iscrizione del fermo è rimessa alla discrezionalità dell’agente della riscossione, l’utilizzo di tale strumento non può essere arbitrario. A conferma di ciò un’altra sentenza del CTP di Como ha precisato che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha l’obbligo di indicare nel provvedimento di fermo la specifica e concreta valutazione dell’autovettura oggetto dell’iscrizione e l’eventuale rapporto tra il suo valore e il credito tributario.

QUANDO IL FERMO AMMINISTRATIVO È SPROPORZIONATO

Infatti, in mancanza di una norma di legge che sancisca i limiti di applicazione del fermo amministrativo (esistente, invece, per l’ipoteca sulla prima casa, possibile solo se l’importo del debito supera 20.000 euro), vige necessariamente il principio generale della proporzionalità tra il valore della vettura e il debito erariale. Ed è indubbio che di fronte a un debito con il fisco di 2/3.000 euro, il fermo su un’automobile che ne vale 15.000 risulterebbe oltremodo sproporzionato, e configurerebbe pure un eccesso di potere da parte dell’ente di riscossione. A tal proposito due ulteriori sentenze delle CTP di Caserta e Napoli hanno giudicato illegittimo il fermo amministrativo iscritto per debiti di modico valore, in ragione del fatto che il fermo rappresenta una misura cautelare strumentale all’esecuzione forzata. Ma la legge italiana prevede che con l’esecuzione forzata non si possano aggredire beni di valore superiore rispetto al debito.

Fermo amministrativo auto

FERMO AMMINISTRATIVO AUTO DA USARE CON CAUTELA

Non si deve infine sottovalutare che il provvedimento di fermo amministrativo di un‘auto è fortemente afflittivo e va a incidere su valori di natura costituzionale quali la libertà di movimento e l’attività lavorativa. Proprio per questo l’eventuale misura deve contenere l’indicazione specifica dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ente di riscossione. In ogni caso se la vettura sottoposta a fermo è strumentale al lavoro del debitore ci sono ottime possibilità di vincere il ricorso alla CTP.

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