Etilometro: quando è vietato fare il test al guidatore Una importante e recente sentenza della Corte di Cassazione ha fissato un decisivo punto fermo sul test dell’etilometro ai guidatori

Etilometro: quando è vietato fare il test al guidatore

Una importante e recente sentenza della Corte di Cassazione ha fissato un decisivo punto fermo sul test dell’etilometro ai guidatori

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17 Novembre 2022 - 04:11

C’è una ragione ben precisa per cui ci domandiamo se e quando è vietato fare il test al guidatore con l’etilometro. Il conducente palesemente in condizioni sobrie viene sanzionato nel caso in cui rifiuta di sottoporsi alla prova del palloncino? Detto in un altro modo, le forze dell’ordine possono imporre sempre e comunque il test dell’etilometro? O ci sono dei casi in cui devono fermarsi? Come approfondiamo in questo articolo, le disposizioni in vigore sono piuttosto severe nei confronti degli automobilisti sorpresi in stato di ebbrezza al volante. Alla sanzione pecuniaria, sempre prevista, si applicano provvedimenti di gravità crescente che arrivano fino all’arresto. E non se la passa meglio chi rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro. Si tratta evidentemente di una questione delicata e non è affatto casuale che sia finita più volte sul tavolo dei giudici. C’è in particolare una importante e recente sentenza della Corte di Cassazione che ha fissato un punto fermo su quando è vietato fare il test al guidatore. Approfondiamo i dettagli.

TEST DELL’ETILOMETRO. QUANDO LE FORZE DELL’ORDINE NON POSSONO FARLO

La regola generale prevede la non obbligatorietà della misurazione del tasso alcolemico del guidatore con l’etilometro. O meglio, può imporla ma non con la forza. In pratica, se il guidatore dice no, gli uomini in divisa non possono fare ricorso alla coercizione. Va da sé che non significa darla vinta al conducente che, magari, si trova in un evidente stato di alterazione. Come vedremo nel prossimo paragrafo, l’automobilista che dice no va infatti incontro alla più severa delle sanzioni. Ma adesso ci interessa capire quando è vietato fare il test dell’etilometro al guidatore. La sottile linea che le forze dell’ordine non devono superare è quella dell’abuso di potere. Così come sancito dall’articolo 393-bis del Codice penale sul principio della non punibilità di chi non rispetta gli ordini di una autorità pubblica se quest’ultima ha superato i limiti delle proprie attribuzioni. In buona sostanza, dinanzi ad atti arbitrari e in assenza di indizi che facciano sospettare lo stato di ebbrezza del conducente, all’automobilista non è chiesta obbedienza cieca.

Alcoltest etilometro

QUALI CONSEGUENZE PER IL GUIDATORE CHE RIFIUTA l’ETILOMETRO

Abbiamo dunque compreso come l’automobilista non può quindi rifiutare di sottoporsi al test dell’etilometro. Altrimenti va incontro alle inevitabili conseguenze sancite dalle disposizioni vigenti. Nel caso di mancata misurazione del tasso alcolemico nel sangue, al guidatore viene infatti contestato un reato e va incontro alle rigide pene previste. In particolare, la guida in stato di ebbrezza con il tasso di alcol più alto sulla base delle tre soglie previste dalla legge. E poco conta che non abbia bevuto una sola goccia di bevande alcoliche nelle ore precedenti al controllo delle forze dell’ordine. Vale la pena ricordare una importante sentenza della Cassazione in materia. I giudici hanno tirato in ballo il concetto di “particolare tenuità del fatto” come motivazione per non punire il guidatore che rifiuta il test dell’etilometro.

ETILOMETRO: QUALI SONO I RISCHI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Non è mai scontato dire che le principali conseguenze per guida in stato di ebbrezza non vadano ricondotte ai risultati del test dell’etilometro. In ballo c’è la sicurezza propria, dei passeggeri a bordo dell’auto e di tutti gli altri utenti della strada, automobilisti compresi. Dopodiché possiamo ricordare le conseguenze disciplinari legate ai differenti esiti della misurazione con l’etilometro. Variano infatti sulla base del grado di ebbrezza. Più esattamente, sulla base della tabella alcolemica del Ministero della Salute, approvata nel 2008, il quadro è il seguente:

– sanzione amministrativa da 532 a 2.127 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi nel caso di rilevazione tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue;

– ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 7 anni tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro;

– ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo dell’auto e la confisca se superiore a 1,5 grammi di alcol per litro.

Il caso particolare riguarda i neopatentati. Per tutti loro la tabella alcolemica è unica ovvero non ci sono soglie minime da riferimento. La sanzione amministrativa a cui sono soggetti varia sempre da 155 a 524 euro con l’importo che raddoppia nel caso di incidente stradale provocato.

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