Esame patente: suggerire le risposte è reato? Durante l'esame della patente suggerire le risposte è reato? Oppure si viene semplicemente allontanati dall'aula? Ecco la risposta

Esame patente: suggerire le risposte è reato?

Durante l'esame della patente suggerire le risposte è reato? Oppure si viene semplicemente allontanati dall'aula? Ecco la risposta

11 Novembre 2020 - 02:11

Alla prova di teoria dell’esame patente, suggerire o farsi suggerire (o copiare) le risposte è reato? Non è un mistero che molti candidati arrivino all’esame di teoria non perfettamente preparati e che adottino dei sotterfugi per passare ugualmente la prova. Un tempo andavano di moda i bigliettini con le risposte già pronte, ma al giorno d’oggi la tecnologia consente stratagemmi più evoluti, utilizzando per esempio gli smartphone o le cuffiette bluetooth. Il punto però è un altro: cosa comporta ‘barare’ all’esame della patente (oltre ovviamente a vedersi annullare la prova)? Si rischia una semplice multa, per quanto salata, o si può perfino finire in carcere?

ESAME PATENTE: COME SI SVOLGE LA PROVA TEORICA

Prima di rispondere a queste domande spieghiamo brevemente come si svolge la prova teorica dell’esame per la patente B, quella che consente di guidare le automobili. Dopo aver inoltrato la domanda per conseguire la patente, il candidato ha 6 mesi di tempo per sostenere la prova di teoria, durante i quali può prepararsi privatamente o frequentare i corsi di un’autoscuola. L’esame si sostiene con sistema informatizzato su PC touch screen rispondendo a 40 quesiti, indicando V se si ritiene un singolo quesito vero o F se si ritiene invece falso. La prova ha durata di 30 minuti e il numero massimo di risposte errate consentite è 4. In caso di bocciatura il candidato può ripetere per una sola volta la prova, ma sempre entro i 6 mesi successivi alla presentazione della domanda. Altrimenti deve ricominciare tutto l’iter daccapo.

Durante lo svolgimento della prova teorica è severamente vietato, pena allontanamento dall’aula ed esame considerato NON superato:

– consultare testi, fogli o manoscritti;

– comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall’esaminatore;

– spegnere il PC (se non autorizzati);

– utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e dispositivi simili. In particolare i cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;

– utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il PC assegnato, nonché palmari, tablet o altre apparecchiature informatiche;

– disconnettere i cavi delle postazioni.

Sono comunque previste alcune eccezioni, ad esempio per i candidati con particolari patologie o di madrelingua non italiana, indicati nella circolare del MIT n. 28819 del 19/09/2019.

SUGGERIRE LE RISPOSTE ALL’ESAME PATENTE: COSA SUCCEDE

Fatta questa doverosa premessa, utile per capire come si svolge l’esame teorico della patente, ecco le conseguenze per chi suggerisce le risposte. Le conseguenze, diciamolo subito, non sono di poco conto: suggerire (e farsi suggerire) le risposte alla prova per il conseguimento della patente configura infatti un vero e proprio reato. Anche perché l’esame della patente è un atto pubblico, al termine del quale, nel caso di buon esito, si ottiene un’autorizzazione rilasciata direttamente dalla pubblica amministrazione. Ma quale reato si commette nello specifico? Fino a poco tempo fa si faceva prevalentemente riferimento al reato di ”falso ideologico in atto pubblico per induzione”. Tuttavia con una recente sentenza, la n. 25027/2020, la Cassazione ha affermato che in casi del genere è più corretto parlare di “falsa attribuzione di lavoro altrui”.

Esame patente suggerire le risposte

ESAME PATENTE: CHI SUGGERISCE LE RISPOSTE COMMETTE IL REATO DI FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORO ALTRUI

Infatti, in base alla legge 475/1925 in materia di “repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”, chi esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per il superamento di esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di una professione, o per il rilascio di diplomi o patenti, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito. Nella fattispecie rientra senza alcun dubbio pure chi fornisce al candidato che sta affrontando una prova scritta (come i quiz patente) le risposte al fine di consentirgli di presentare la prova come propria, mentre è chiaro che la paternità appartenga a un altro soggetto. Stessa pena anche per “chi presenta come propri lavori che siano opera di altri”, ossia colui che beneficia degli illeciti suggerimenti.

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