
Tutto ciò che bisogna sapere sui dissuasori o dossi artificiali: la normativa di riferimento e le strade dove sono permessi e dove sono vietati
Croce (molta) e delizia (poca) degli automobilisti, i dissuasori o dossi artificiali sono dei sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali a effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. Sono citati dall’art. 42 comma 2 del Codice della Strada, che li classifica come “segnali complementari”, mentre la normativa di riferimento è l’art. 179 del regolamento d’attuazione dello stesso codice.
DISSUASORI DI VELOCITÀ A EFFETTO OTTICO, ACUSTICO O VIBRATORIO
Come detto, i dissuasori di velocità possono essere di tre tipi:
– i dissuasori a effetto ottico sono realizzati mediante l’applicazione in serie di almeno quattro strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza;
– i dissuasori a effetto acustico sono realizzati mediante ‘irruvidimento’ della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità;
– sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono invece adottare dossi artificiali a effetto vibratorio, costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso, evidenziati da zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli, visibili sia di giorno che di notte.
NORMATIVA DOSSI ARTIFICIALI: REQUISITI DEI DISSUASORI PREFABBRICATI
In base alla normativa sui dossi artificiali, i dissuasori costituiti da elementi in rilievo prefabbricati devono rispettare determinati requisiti, in particolare riguardo le dimensioni, il materiale di costruzione e l’ancoraggio alla pavimentazione stradale. Prima dell’installazione sulla sede stradale devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ecco il dettaglio delle dimensioni:
– i dossi prefabbricati posizionati su strade con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h devono avere una larghezza non inferiore a 60 cm e un’altezza non superiore a 3 cm;
– quelli posizionati su strade con limite di velocità pari o inferiore a 40 km/h devono avere una larghezza non inferiore a 90 cm e un’altezza non superiore a 5 cm;
– e infine i dossi posizionati su strade con limite di velocità pari o inferiore a 30 km/h devono avere una larghezza non inferiore a 120 cm e un’altezza non superiore a 7 cm.
I dossi per strade con limite massimo di 40 e 50 km/h devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, mentre quelli per strade con limite 30 km/h possono essere realizzato anche in conglomerato.
È necessario che i dissuasori di velocità prefabbricati risultino fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi. Allo stesso tempo devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei dossi artificiali, sia prefabbricati che strutturali, deve essere antisdrucciolevole.
DOSSI ARTIFICIALI: DOVE POSIZIONARLI E DOVE SONO VIETATI
I dossi artificiali possono essere posti in opera, previa ordinanza dell’ente proprietario della strada (che ne determina anche il tipo e l’ubicazione), solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence e altri luoghi simili. Possono essere installati anche in serie (con distanza compresa tra 20 e 100 metri) e devono essere presegnalati da un segnale posto almeno 20 metri prima.
Di conseguenza i dossi artificiali sono vietati sulle strade con limite di velocità superiore a 50 km/h, su tutte le altre strade non comprese nella definizione “strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e altri luoghi simili”, e anche sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Escluse quindi le grandi arterie di scorrimento e i viali principali delle città, dove in caso d’emergenza devono poter sfrecciare i mezzi di soccorso.
Utente registrato
06:04, 14 Aprile 2022Salve, in strada privata limite di transito passo d’uomo e nessuno lo fa e possibile mettere il dissuasori?