Divieto di sosta permanente o temporaneo: differenze Parcheggiare l’auto in divieto di sosta non è mai una buona idea. Farlo per un tempo prolungato comporta il pagamento di più multe?

Divieto di sosta permanente o temporaneo: differenze

La differenza tra divieto di sosta permanente o temporaneo: cosa prevede il Codice della Strada per ognuna delle due prescrizioni

9 Settembre 2021 - 10:09

Abbiamo già parlato recentemente del divieto di sosta spiegando le regole principali del segnale di prescrizione e le relative sanzioni. Stavolta ci soffermiamo invece su un aspetto più specifico, ossia la differenza tra divieto di sosta permanente o temporaneo. Vediamo cosa c’è da sapere.

DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE

Com’è noto il segnale del divieto di sosta (blu con bordo rosso e barra obliqua rossa) indica i luoghi dove la sosta è vietata, in aggiunta a quelli dove, per regola generale, vige il divieto. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente per le intere 24 ore nelle strade extraurbane e dalle 8:00 alle 20:00 in quelle urbane. Pertanto, in presenza di un cartello di divieto di sosta privo di qualsivoglia pannello integrativo, la prescrizione deve considerarsi permanente, cioè valida tutti i giorni senza eccezioni (se non quelle, appunto, eventualmente riportate in un pannello accessorio al segnale), e i conducenti sono chiamati a regolarsi di conseguenza.

Divieto di sosta permanente o temporaneo

DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO

Il divieto di sosta temporaneo è invece un po’ più articolato. Lo prevede l’articolo 6 comma 4 lettera f) del Codice della Strada, disponendo che l’ente proprietario (o il Comune, nei centri abitati) può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di 48 ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati. Solitamente il divieto di sosta temporaneo viene prescritto in occasione della pulizia delle strade, prevista solo in alcuni giorni della settimana, del rifacimento della pavimentazione stradale o della segnaletica orizzontale, oppure in occasione di eventi o manifestazioni come fiere, mercati, processioni religiose, ecc.

Il Codice della Strada impone di rendere nota l’apposizione di un divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo (48 ore), così da permettere ai conducenti di spostare l’auto eventualmente parcheggiata dal luogo che sarà soggetto a divieto. Importante: qualche anno fa (sentenza n. 5663/2015) la Corte di Cassazione ha confermato la multa comminata a un automobilista che aveva parcheggiato il veicolo su una strada dove non vigeva nessun divieto, ma che poi era stato sanzionato perché nei giorni successivi il Comune aveva posto su quella stessa strada un divieto di sosta temporaneo. Secondo gli Ermellini, infatti, un divieto di sosta temporaneo vincola anche chi ha posteggiato la vettura nei giorni precedenti, quando ancora il divieto non c’era, dato che l’automobilista ha sempre l’onere di controllare saltuariamente (diciamo almeno ogni 48 ore) il luogo in cui ha lasciato il proprio mezzo.

Divieto di sosta temporaneo

DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE E TEMPORANEO: SANZIONI

Le sanzioni previste per chi lascia l’auto in divieto di sosta sono sempre le stesse, a prescindere che il divieto risulti permanente o temporaneo. Quindi chi viola il divieto di sosta e fermata in tutte le situazioni previste e il divieto di sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei tram e dei veicoli in servizio di piazza, negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, paga una multa da 41 a 168 euro per i ciclomotori e i motocicli a due ruote e da 87 a 344 euro per le auto e i restanti veicoli + la perdita di 2 punti patente.

Tutte le altre violazioni contemplate dall’art. 158 del Codice della Strada prevedono una multa da 25 a 100 euro per i ciclomotori e i motocicli e da 42 a 173 euro per le auto e i restanti veicoli. Le sanzioni si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

In alcuni casi, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, è disposta anche la rimozione forzata del veicolo. Per esempio quando la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, oppure quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

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