Decreto Autovelox 2024: cosa cambia per gli automobilisti

Decreto Autovelox 2024: cosa cambia per gli automobilisti

Il Decreto Autovelox 2024 è ormai in dirittura d'arrivo: scopriamo le novità più importanti e cosa cambia in concreto per gli automobilisti

22 Marzo 2024 - 12:30

Il famoso decreto Autovelox, atteso da quasi 14 anni, è in dirittura d’arrivo e dovrebbe uscire in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, dopo le firme dei ministri competenti. Gli ultimi via libera sono giunti prima dal Garante della Privacy e poi dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, seppur con alcuni rilievi. Come è noto, il testo individua le modalità di collocazione e uso dei dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni sui limiti di velocità (che in Italia chiamiamo generalmente ‘autovelox’ anche se questa definizione si riferisce a un solo dispositivo tra quelli disponibili), introducendo sulla carta regole più chiare e mettendo di conseguenza fine alla giungla regolamentare (basta vedere il numero di ricorsi, spesso vinti) che ha portato l’Italia a diventare il Paese con più autovelox in Europa (fonte: SCDB) e convinto qualche sconsiderato a farsi ‘giustizia’ da solo distruggendo gli ‘odiati’ apparecchi.

  1. Storia del Decreto Autovelox 2010-2024
  2. Decreto Autovelox 2024: principi fondamentali
  3. Decreto Autovelox 2024: collocazione delle postazioni fisse e mobili
  4. Distanza minima tra segnale di preavviso e dispositivo
  5. Decreto Autovelox 2024: modalità d’uso e protezione dei dati
  6. Decreto Autovelox 2024: cosa cambia per gli automobilisti

LA STORIA DEL DECRETO AUTOVELOX DAL 2010 A OGGI

Ma in che senso il decreto Autovelox è atteso da 14 anni? Nessun errore, è proprio così. La legge n. 120 del 2010 recante ‘Disposizioni in materia di sicurezza stradale’ prevede all’art. 25 comma 2 che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, […] siano definite altresì le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni sui limiti di velocità”.

Ebbene nei quasi 14 anni che sono trascorsi da allora, i Governi succedutisi (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte I, Conte II, Draghi e adesso Meloni) non hanno mai adottato il decreto richiesto, creando un vuoto legislativo che configura un utilizzo non regolato degli autovelox. Negli ultimi anni c’erano andati vicinissimo il Governo Conte nel 2020 e il Governo Draghi nel 2022, ma in entrambi i casi le bozze preparate sono rimaste tali. Ora però il decreto del MIT dovrebbe avercela fatta, ma visti i precedenti meglio procedere con cautela e attendere la pubblicazione in G.U.

DECRETO AUTOVELOX 2024: PRINCIPI FONDAMENTALI

Il nuovo decreto Autovelox 2024 definisce le modalità di collocazione delle postazioni di controllo ove sono installati i dispositivi e i sistemi di misurazione delle violazioni sui limiti di velocità, nonché le modalità d’uso di tali dispositivi e sistemi.

Tali modalità si applicano ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi sia di nuova installazione che già esistenti.

Resta confermato, per gli aspetti relativi alle verifiche di funzionalità e di taratura dei dispositivi e dei sistemi, quanto disposto dal decreto MIT n. 282 del 13 giugno 2017. Restano ferme anche le eventuali prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati (in altri termini, il decreto non risolve questa annosa questione).

Le disposizioni del decreto Autovelox NON si applicano alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento che sono presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.

Le postazioni fisse sono collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta dell’organo di polizia stradale che le utilizza.

Per la contestazione differita delle violazioni sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse. Solo laddove non sia possibile installarle, ad esempio per la particolare conformazione della strada, è consentita la collocazione di postazioni mobili.

Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto delle condizioni e delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali.

L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.

L’utilizzo delle postazioni fisse o mobili e dei dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito sulle autostrade agli organi di polizia stradale e su tutte le altre strade sempre alla polizia stradale ma nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente. Anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nonché di assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando, nel contempo, la contestuale effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada o nello stesso arco temporale.

I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del decreto Autovelox, ma che risultano non conformi alle nuove disposizioni, vanno adeguati entro 12 mesi. Decorso tale termine, vanno spenti in attesa dell’adeguamento.

Decreto Autovelox 14 anni

DECRETO AUTOVELOX: COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO

La bozza finale del decreto Autovelox prevede due allegati, A e B: il primo definisce la collocazione delle postazioni di controllo, il secondo le modalità d’uso dei dispositivi e le attività complementari al controllo.

L’Allegato A, relativamente alle strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare gli autovelox e altre postazioni di controllo, specifica che deve ricorrere una delle seguenti condizioni, oltre quanto già previsto dall’art. 4 del DL 121/2002:

  • elevato livello di incidentalità, documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e,
    soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare
    riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici;
  • documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, di:

presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;

– situazioni in cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;

– condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale;

composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale.

  • presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei
    tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di
    velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.

L’allegato A indica poi le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo fisse e mobili sulle strade extraurbane e urbane.

Ad esempio, con riferimento alla collocazione di postazioni fisse o mobili su strade urbane, il decreto Autovelox 2024 prevede che sulle strade urbane di scorrimento il dispositivo per rilevare la velocità può essere collocato esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustifichino l’imposizione di limiti di velocità inferiori, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri. Anche sulle strade urbane di quartiere e urbane locali è possibile collocare la postazione fissa o mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h.
Insomma, un’ulteriore picconata alle Città 30. Autovelox su strade con limite a 30 km/h sono possibili su strade urbane ciclabili e itinerari ciclopedonali.

AUTOVELOX DISTANZA MINIMA CARTELLO DOPO IL DECRETO 2024

Il decreto sembra però non essersi occupato di una situazione che in passato ha creato non pochi problemi, aprendo la strada a numerosi ricorsi: la distanza minima che deve intercorrere tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo fissa o mobile. Visto che nulla è stato deciso, devono ritenersi ancora valide le ‘distanze minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione’ citate dal regolamento d’attuazione del CdS (art. 79 comma 3) e richiamate sia dalla direttiva Maroni del 2009 che dalla direttiva Minniti del 2017. Queste distanze minime sono

  • 250 metri in autostrada e strade extraurbane principali;
  • 150 metri in strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
  • 80 metri nelle altre strade.

Tuttavia può essere stabilita una distanza superiore in relazione al particolare andamento plano-altimetrico della strada e allo stato dei luoghi (per esempio in curva o in altre situazioni particolari). In ogni caso la distanza tra il cartello di segnalazione dell’autovelox e l’autovelox stesso non può essere superiore a km 4 e tra il cartello e il dispositivo non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche.

DECRETO AUTOVELOX: MODALITÀ D’USO DEI DISPOSITIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Allegato B del decreto Autovelox definisce invece l’attività di gestione dei dispositivi e dei sistemi di controllo degli organi di polizia stradale, la manutenzione dei dispositivi e dei sistemi di controllo, le attività sussidiarie (in certi casi affidabili anche a terzi), le forme di acquisizione dei dispositivi e dei sistemi di controllo e gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali.

A questo proposito il decreto ricorda che il dispositivi o i sistemi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità che consentono di documentare la violazione e, a richiesta dell’interessato, la visione successiva delle immagini relative alla violazione medesima, devono essere impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Con il parere n. 9983228 dell’11 gennaio 2024, favorevole ai contenuti del decreto Autovelox in materia di protezione dei dati, il Garante della Privacy ha specificato che le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al Codice della Strada non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica o video deve essere infatti messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi. È comunque consentito l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscuri automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo.

I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, devono memorizzare le immagini solo in caso di infrazione e le immagini sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso.

DECRETO AUTOVELOX 2024: COSA CAMBIA IN CONCRETO PER GLI AUTOMOBILISTI

Alla luce di tutto ciò, vediamo in concreto cosa cambia per gli automobilisti con l’entrata in vigore del Decreto Autovelox, a seconda del tipo di strada percorsa.

  • Postazioni fisse su autostrade e strade extraurbane

Su autostrade e strade extraurbane principali, secondarie e locali, gli automobilisti e i motociclisti d’ora in poi trovano i dispositivi fissi solo se il limite di velocità non è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice della Strada per quel tipo di strada. Sugli itinerari ciclopedonali su strade extraurbane il limite non deve essere inferiore a 30 km/h.

La distanza tra il segnale del limite di velocità e il dispositivo deve essere di almeno 1 km.

L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media (con i tutor) deve essere pari almeno a 1 km.

  • Postazioni fisse su strade urbane

Premesso che il decreto invita, ove possibile, a preferire sulle strade urbane i dossi rallentatori agli autovelox, su questa tipologia di strade i dispositivi possono essere usati, come abbiamo già visto, solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento, pari a 50 km/h sulle urbane di quartiere e sulle urbane locali, pari a 30 km/h sulle urbane ciclabili e non inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali. Tranne situazioni particolari, i dispositivi non si possono mai usare sulle strade in cui il limite di velocità sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal CdS per quel tipo di strada.

La distanza tra il segnale del limite di velocità e l’autovelox dev’essere di almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e di almeno 75 metri sulle altre strade.

Invece la distanza minima tra due diversi dispositivi autovelox deve essere di almeno 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

Sulle strade urbane il controllo della velocità media è consentito solo su quelle di scorrimento, su tratti di almeno 500 metri. Tra due tratti sotto controllo deve esservi almeno 1 km di distanza.

  • Postazioni mobili su autostrade e strade extraurbane

Tranne situazioni particolari, i dispositivi mobili su autostrade e strade extraurbane si possono usare solo dove il limite di velocità non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal CdS per quel tipo di strada.

Come già prevede la legge, tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo deve esservi almeno 1 km, mentre tra due diversi dispositivi devono esservi almeno 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle altre strade.

  • Postazioni mobili su strade urbane

Anche in questo caso ‘tranne situazioni particolari’, autovelox mobili e altri dispositivi per il rilevamento a distanza della velocità si possono utilizzare solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento, pari a 50 km/h sulle urbane di quartiere e urbane locali, 30 km/h sulle urbane ciclabili e non inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali.

  • Multe a casa: foto solo su richiesta

Per questioni relative alla privacy, dall’entrata in vigore del Decreto Autovelox  le immagini che costituiscono fonte di prova per le infrazioni rilevate con gli autovelox non devono più essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo insieme al verbale. La documentazione fotografica o video può essere messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo sempre l’oscuramento di eventuali soggetti terzi o altri veicoli ripresi.

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