CQC obbligatoria per tutti i titolari di patenti C e D Cos’è il sensore Kitas

CQC obbligatoria per tutti i titolari di patenti C e D

Adesso la CQC è obbligatoria per tutti i titolari di patenti C e D, anche se sono previste alcune deroghe. Scopriamo le ultime modifiche già in vigore

15 Settembre 2020 - 12:09

La Carta di Qualificazione del Conducente o CQC è un titolo abilitativo che consente di svolgere attività di carattere professionale legata all’autotrasporto sia di merci che di persone. Importante sottolineare che la CQC non è una patente ma si aggiunge alla patente: per ottenerla, infatti, è necessario aver già conseguito l’apposito documento di guida di tipo C o D. La novità degli ultimi giorni sta nel fatto che l’obbligo della CQC è stato esteso a qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone svolto da un conducente alla guida di veicoli per cui è richiesta la patente C o D.

CQC OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA

La modifica è stata introdotta lo scorso giugno con l’entrata in vigore della direttiva 2018/645 che ha modificato il D. Lgs. 286/2005, e confermata per fare ulteriore chiarezza con la circolare del Ministero dell’Interno n. 6220 del 4 settembre 2020 (disponibile qui). In pratica, salvo deroghe, tutti i titolari di patente superiore alla B che guidano un autobus oppure un mezzo superiore alle 3,5 t, sia esso un veicolo merci o un veicolo per uso speciale, trasporto specifico o macchina operatrice eccezionale, devono conseguire la CQC. L’obbligo vale per i cittadini italiani ed europei e anche per i cittadini extracomunitari dipendenti presso un’azienda europea.

CHI DEVE CONSEGUIRE LA CQC

Ricapitolando, devono obbligatoriamente ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC:

– tutti i conducenti impiegati per la guida di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE nell’ambito di qualsiasi trasporto di cose e persone anche non professionale. Quindi per conseguire la CQC non è più necessario essere assunti come autisti, ma è sufficiente che l’attività di trasporto di cose e/o persone costituisca l’attività principale del conducente (quantificata in almeno il 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).

Nel caso di un controllo su strada da parte delle autorità preposte, l’assolvimento dell’obbligo può essere dimostrato attraverso il possesso di una Carta di Qualificazione del Conducente, oppure mediante la presenza del codice unionale 95 apposto sulla patente di guida in possesso. Per i cittadini extracomunitari può bastare l’attestato di conducente.

CQC obbligatoria

DEROGHE ALLA CQC OBBLIGATORIA

La normativa contempla numerose deroghe all’obbligo di CQC che invitiamo a leggere integralmente sulla circolare del Ministero. In questa sede riportiamo solamente la deroga riguardante il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali, che è stata parzialmente modificata. Rispetto a prima sono stati eliminati i fini privati, vuol dire ad esempio che una Onlus che trasporta i suoi associati senza scopo di lucro continua a non avere l’obbligo di CQC. Mentre un albergo che ha un pulmino per trasportare i suoi ospiti adesso ce l’ha.

SANZIONI PER GUIDA SENZA CQC

Il conducente che guida un veicolo per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 409 a 1.637 euro + fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni. Invece nel caso di CQC non rinnovata (ricordiamo che il documento abilitativo ha una validità di 5 anni) la multa parte da 158 euro. Ma a seconda dei casi può diventare molto più salata. Per ulteriori dettagli rimandiamo nuovamente alla circolare 6220/2020.

CARATTERISTICHE DELLE PATENTI C E D

Chiudiamo ricordando quali mezzi si possono guidare con le patenti di tipo C e D, ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada. Patenti i cui titolari (salvo deroghe) sono chiamati a conseguire anche la CQC:

Patente C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

Patente C1E: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; oppure complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

Patente C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Patente CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

Patente D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Patente D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

Patente D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Patente DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

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