Codice della Strada 2024: ok dalla Camera, tutte le novità

Codice della Strada 2024: ok dalla Camera, tutte le novità

Primo sì al Codice della Strada 2024: ok dalla Camera con 163 voti favorevoli, scopri tutte le novità in attesa del passaggio in Senato

27 Marzo 2024 - 11:23

L’aula della Camera dei Deputati ha approvato con 163 voti favorevoli e 107 contrari il testo del Ddl e della legge-delega per la riforma del Codice della Strada, a conclusione di un iter iniziato la scorsa estate. Naturalmente il provvedimento non è ancora definitivo perché adesso passerà all’esame del Senato con la possibilità, neanche tanto remota, di tornare a Montecitorio se il testo subirà delle modifiche. Per la piena entrata in vigore del Codice della Strada 2024 occorrerà successivamente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in molti casi, l’emanazione dei necessari decreti attuativi da parte dei ministeri competenti. Potrebbero dunque volerci ancora diverse settimane, se non mesi.

L’ok della Camera segna comunque il primo passo di una riforma che nelle intenzioni del Governo, e in particolare del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, dovrebbe garantire maggiore sicurezza sulle strade e sanzioni più certe. Viceversa numerose associazioni ambientaliste, di ciclisti e di familiari delle vittime della strada contestano il provvedimento perché conterrebbe numerosi elementi che penalizzano la mobilità sostenibile e gli utenti deboli. Scopriamo come cambierà il Codice della Strada, ricordando ancora una volta che il testo del ddl potrebbe subire modifiche e integrazioni durante il passaggio in Senato.

  1. Guida in stato di ebbrezza
  2. Guida sotto effetto di droghe
  3. Norme di comportamento e prevenzione
  4. Esercitazioni con il foglio rosa
  5. Limitazioni per i neopatentati
  6. Cellulare alla guida
  7. Norme su autovelox
  8. Circolazione dei monopattini elettrici
  9. Circolazione dei velocipedi
  10. Moto 125 in autostrada
  11. Abbandono di animali domestici
  12. Auto senza assicurazione
  13. Interessi applicati alle sanzioni pecuniarie
  14. ‘Mini’ sospensione della patente in base ai punti

CODICE DELLA STRADA 2024: NOVITÀ SU GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Ecco le principali novità in materia di guida in stato di ebbrezza.

Sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, sarà apposto il codice unionale 68 (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida). In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica. Il codice 68 permane sulla patente per un periodo di almeno due anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 1,5 g/l. Gli anni di cui sopra decorrono dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.

I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice unionale 68, le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool vengono aumentate di un terzo. Tali sanzioni sono invece raddoppiate nel caso in cui risulti alterato o manomesso ovvero risultino rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo alcolock.

NOVITÀ SU GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE

Passiamo adesso alle modifiche dell’articolo 187 del CdS (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti).

Eliminata la necessità che il soggetto sia colto in ‘stato di alterazione psico-fisica’ derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato diventa quindi sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.

Gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, hanno la possibilità di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente.

Gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, possono impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante e impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente. In tal caso non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Infine il conducente minore di anni 21, nei confronti del quale risulti accertato il reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’esteroprima del compimento del 24° anno di età.

NORME DI COMPORTAMENTO ALLA GUIDA E SISTEMI DI PREVENZIONE

Di seguito ecco diverse novità che riguardano le norme di comportamento alla guida e i sistemi di prevenzione e accertamento.

Per le violazioni che statisticamente producono più incidenti (vedi l’elenco completo nell’ultimo paragrafo), oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l’applicazione di ulteriori sanzioni accessorie, viene disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 giorni nell’ipotesi in cui il conducente si sia reso altresì responsabile di un incidente stradale) nel caso in cui risulti che al momento dell’accertamento della violazione il punteggio attribuito alla patente sia inferiore a 20 punti per effetto delle decurtazioni precedentemente subite.

Al fine di sensibilizzare gli utenti alle tematiche della sicurezza stradale e incentivare la partecipazione a corsi di formazione sulla materia, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 230 CdS prevede l’attribuzione, a seguito della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, del credito di 2 punti patente.

Si prevede poi di risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di ZTL, attraverso l’introduzione di una regola semplice e inequivocabile: evitare di sanzionare all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona. Nel caso di controllo del tempo di permanenza in una ZTL si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.

Aumenteranno le sanzioni pecuniarie in caso di sosta nei posti dedicati ai disabili. Saranno elevate per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote a 165-660 euro (ora previste da euro 80 a euro 328) e per i restanti veicoli a 330-990 (ora prevista tra euro 165 a euro 660). Multe più pesanti anche se si parcheggia nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote tra 87 a 328 euro (ora tra 41-168 euro) e tra 165- 660 euro per i restanti veicoli (ora tra 87 a 344 euro)

Introdotto, come misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare, la safety-car o auto di sicurezza (simile a quella della F1), per prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di ostacoli sulla carreggiata. In particolare gli agenti do polizia stradale possono rallentare il traffico dei veicoli tramite safety-car, anche in contrasto con la segnaletica esistente o con le norme stradali, sia per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione che per quelle attinenti alla protezione degli operatori stradali.

Si prevede, nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, l’obbligo per conducenti di mezzi pesanti di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. La disposizione si applica qualunque sia il numero di corsie per carreggiata, salvo diversa segnalazione.

Codice della Strada 2024

ESERCITAZIONI ALLA GUIDA CON IL FOGLIO ROSA

L’aspirante al conseguimento della patente B, munita di foglio rosa, potrà esercitarsi alla guida con una qualunque persona seduta al suo fianco in qualità di istruttore, purché in possesso dei necessari requisiti, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, da eseguirsi presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Un decreto del MIT stabilirà il numero minimo delle ore di esercitazione in autostrada e in orario notturno. L’autoscuola rilascerà apposita certificazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo delle predette esercitazioni. Chi si eserciterà alla guida sprovvisto di tale certificazione sarà punito con una multa da 430 a 1.731 euro. La stessa sanzione si applicherà alla persona che funge da istruttore.

Inoltre gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A (patenti per le moto) non potranno in alcun caso trasportare passeggeri.

LIMITAZIONI PER I NEOPATENTATI

Il Codice della Strada 2024 estende da uno a tre anni le limitazioni per i neopatentati in materia di potenza del veicolo, alzando tuttavia le soglie minime. In particolare ai titolari di patente B, per i primi tre anni dal rilascio, non sarà consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t (oggi è 55 per le termiche e 65 per BEV e PHEV). Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applicherà un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW (oggi è 70).

CELLULARE ALLA GUIDA

Per chi maneggia impropriamente il cellulare alla guida si prevede l’inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia 165- 660 euro a 250-1.000 euro, con sospensione della patente di guida fino a 7 giorni per i conducenti con un punteggio della patente da 10 a 19 punti oppure fino a 15 giorni per i conducenti con punteggio da 1 a 9. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 350 a 1.400 euro e la decurtazione di 10 punti patente.

Nuovo Codice della Strada

AUTOVELOX

In attesa dell’approvazione del decreto che mira a regolare la disciplina dei dispositivi di rilevazione a distanza, il Codice della Strada interviene sugli autovelox con diverse modifiche.

Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza della revisione auto. Si prevede, inoltre, l’equiparazione delle procedure di approvazione con quelle di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e si chiarisce l’esclusiva competenza del MIT in tale materia. In particolare viene esclusa la necessità di omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli e viene riconosciuto espressamente che sia sufficiente la loro approvazione, ponendo così rimedio all’elevato contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità generato da tale ambiguità.

Nei casi di accertamento di più violazioni dei limiti di velocità rilevate con autovelox o dispositivi simili, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo sino a 1 ora, si applicheranno le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorrerà dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima.

Sarà infine incrementata la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, esclusivamente nei casi in cui la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno.

CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno (targa) o di copertura assicurativa. È inoltre esteso l’obbligo di uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti, oggi previsto esclusivamente per gli under 18.

Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

L’ambito di circolazione dei monopattini elettrici è limitato esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Disposto il divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile. Per contro, resta ferma la previsione in base alla quale è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano. Viene inoltre introdotto un divieto generalizzato di sosta dei monopattini sui marciapiedi. I Comuni possono però derogare a tale divieto a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta. In ogni caso le aree destinate alla sosta dei monopattini devono essere individuate con opportuna segnaletica verticale e orizzontale.

CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI

Il nuovo Codice della Strada 2023 introduce la nuova definizione di ‘strada urbana ciclabile’, ossia una strada urbana a unica carreggiata con banchine pavimentate, limite di velocità non superiore a 30 km/h e priorità per i velocipedidefinita da apposita segnaletica verticale. Non è necessaria la presenza di un marciapiede.

I Comuni possono consentire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili.

Ai Comuni viene inoltre permesso di istituire la zona di attestamento ciclabile (linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli, ex casa avanzata), subordinatamente alla verifica delle condizioni di sicurezza della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, nelle quali è presente una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile.

Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, oppure dove sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e pertanto possono occupare qualunque posizione sulla stessa, pur nel rispetto delle regole della precedenza. In presenza di piste e corsie ciclabili, tuttavia, è previsto l’obbligo per i velocipedi di circolare su di esse.

Allo scopo di disciplinare in sicurezza il sorpasso dei velocipedi, si prevede l’obbligo per i veicoli a motore, su tutte le tipologie di strade sia urbane che extraurbane, di mantenersi ad adeguata distanza laterale (almeno 1,5 metri ove le condizioni della strada lo consentano), per tenere conto della differente velocità di circolazione dei velocipedi e della ridotta stabilità dei medesimi.

CdS 2024

MOTO 125 IN AUTOSTRADA

Sulle autostrade e sulle strade extra-urbane principali sarà consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, solo se condotti da un soggetto di maggiore età.

ABBANDONO DI ANIMALI DOMESTICI

Previste infine delle modifiche al Codice Penale in materia di abbandono di animali domestici su strada e da cui derivi un incidente stradale. In particolare al primo comma dell’art. 727, secondo cui chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, viene aggiunta la postilla che se il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. E se il fatto viene commesso mediante l’uso di veicoli, si dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

L’abbandono di animali domestici viene inoltre specificatamente citato nei reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, prevedendo in entrambi i casi la stessa pena di chi cagiona per colpa la morte o una lesione grave o gravissima di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, qualora il fatto derivi da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

AUTO SENZA ASSICURAZIONE

Con l’integrazione dell’art. 193 comma 4-ter del Codice della Strada, l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo potrà essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato il passaggio con la luce rossa.

INTERESSI SULLE MULTE STRADALI

Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del Codice della Strada la maggiorazione per ritardo nel pagamento non potrà comunque essere superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione.

REGIME SANZIONATORIO: “MINI” SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Ridefinizione della disciplina in materia di sospensione della patente di guida, con l’obiettivo di conferire maggiore deterrenza alle sanzioni previste per la violazione delle norme di comportamento alla guida. In particolare, come abbiamo già anticipato, viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 se si provoca un incidente) per l’ipotesi in cui, al momento dell’accertamento dell’illecito, risulti che il punteggio sulla patente posseduta sia inferiore a 20 punti. L’applicazione di tale sanzione, che viene applicata in automatico senza la necessità dell’ordinanza del Prefetto, è limitata a quelle violazioni che statisticamente producono più incidenti o che hanno più gravi conseguenze sull’incolumità degli individui in caso di incidente, e cioè:

  • mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
  • circolazione contromano;
  • mancato rispetto delle regole in materia di precedenza;
  • violazione delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico;
  • violazione delle norme di comportamento sui passaggi a livello;
  • violazione delle norme di comportamento in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi;
  • violazione della distanza di sicurezza tra veicoli, quando ne derivi una collisione con grave danno ai veicoli;
  • inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi;
  • violazione delle regole in materia di cambio di direzione o di corsia o altre manovre in relazione alle norme che impongono di segnalare con sufficiente anticipo e di effettuare la manovra senza pericolo o intralcio, e di tenersi il più vicino possibile al margine della carreggiata e di dare la precedenza ai veicoli in marcia;
  • mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
  • mancato uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono del minore, nonché alterazione o ostacolamento del normale funzionamento dei dispositivi stessi;
  • superamento della durata dei periodi di guida superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
  • circolazione durante il periodo in cui è imposto di non proseguire il viaggio;
  • uso del cellulare alla guida;
  • violazione in materia di divieto di retromarcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
  • violazione sull’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
  • violazione delle norme sul divieto di sosta e fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e sull’obbligo di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
  • violazione sul mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata;
  • violazione dell’obbligo di apporre gli appositi segnali mobili, qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, ovvero durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione;
  • guida in stato d’ebbrezza, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente;
  • violazione delle regole di comportamento nei confronti dei pedoni.

In pratica per chi commette queste infrazioni la sospensione della patente per un minimo di 7 giorni scatta già dalla prima violazione, ma solo se il punteggio della patente in possesso risulta inferiore a 20 punti. Più precisamente la patente è sospesa per 7 giorni se il punteggio è da 10 a 19, per 15 giorni se il punteggio è da 1 a 9. la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.

Sono invece escluse dal nuovo regime sanzionatorio le violazioni riguardanti la sosta e la mancanza di documentazione amministrativa, nonché le violazioni più gravi che già prevedono la sanzione della sospensione della patente anche per chi ha conservato intatto il suo punteggio.

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