Che differenza c'è tra carrello appendice e carrello rimorchio? Scopriamo caratteristiche, dimensioni e specificità previste nel Codice della Strada e nel regolamento
Spesso, in riferimento ai veicoli a motore, sentiamo parlare di carrello appendice e di carrello rimorchio, ma che differenza c’è? In effetti, anche se i profani potrebbero vederci molte similitudini quasi da considerarli uguali, non sono la stessa cosa, sebbene i carrelli appendice facciano a tutti gli effetti parte della macro-categoria dei rimorchi, che sono regolamentati dall’articolo 56 del Codice della Strada.
DEFINIZIONE DI CARRELLO APPENDICE
Troviamo la definizione di carrello appendice al comma 4 del citato art. 56 CdS: “i carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli esclusi gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati, si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente”.
Quindi affinché un carrello appendice possa definirsi tale deve avere queste caratteristiche:
– massimo due ruote;
– deve servire al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e NON di persone;
– può essere trainato da qualsiasi autoveicolo (autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, autocaravan, mezzi d’opera) con esclusione di autotreni, autoarticolati e autosnodati;
– una volta agganciato a un autoveicolo viene considerato parte integrante di questo, come una sorta di ‘prolungamento’, a patto però che la somma dell’autoveicolo trainante e del carrello appendice non superi i limiti di sagoma e massa del primo stabiliti dalla normativa vigente.
DIMENSIONI DEL CARRELLO APPENDICE
L’articolo 205 del regolamento d’attuazione del Codice della Strada definisce le dimensioni, le masse e gli organi di traino e identificazione dei carrelli appendice. In particolare, le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice, in relazione alla massa a vuoto dell’autoveicolo trainante, sono:
– per autoveicolo trainante di massa a vuoto non superiore a 1.000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
– per autoveicolo trainante di massa a vuoto superiore a 1.000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
– per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2.500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2.000 kg di massa complessiva a pieno carico.
La larghezza di ogni carrello appendice non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trainante e l’altezza massima non dev’essere mai superiore a 2,50 m.
I carrelli appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità dev’essere accertata in sede di collaudo alla Motorizzazione. Per gli occhioni e i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
Ogni carrello appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione, punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
Nella carta di circolazione o nel documento unico del veicolo trainante devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva e il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino. Ciò significa che un carrello appendice può essere trainato solo dal veicolo a cui è formalmente abbinato; tuttavia nulla vieta che a un veicolo trainante possa avere agganciato, in alternativa, più di un carrello appendice.
Di conseguenza il carrello appendice non ha un proprio libretto di circolazione o DU e neppure una targa specifica. Sulla parte posteriore del carrello va comunque posta la targa ripetitrice dell’autoveicolo trainante.
Importante: in sede di revisione periodica l’autoveicolo trainante deve presentarsi con il suo carrello appendice. Se al veicolo trainante sono abbinati più carrelli, devono essere tutti revisionati.
CARRELLO APPENDICE: DIFFERENZE CON IL CARRELLO RIMORCHIO
Essendo regolamentati con lo stesso articolo del CdS, il più volte citato articolo 56, i carrelli appendici appartengono alla categoria dei rimorchi, per la precisione dei rimorchi leggeri, ma se ne differenziano per alcune caratteristiche basilari. Ecco le principali differenze:
– se a una vettura viene attaccato un carrello rimorchio diventa automaticamente un autotreno e deve rispettare le normative previste per gli autotreni, sia per quanto riguarda le dimensioni che i limiti di velocità. Un autotreno non può superare i 70 km/h fuori dai centri abitati e gli 80 km/h sulle autostrade; invece il carrello appendice, essendo considerato parte della vettura trainante, non ne modifica i limiti di velocità (130 km/h in autostrada, 110 sulle strade extraurbane principali, ecc.);
– per trainare un rimorchio vero e proprio può bastare la semplice patente B o può risultare necessaria una patente di guida specifica, a seconda della massa del carrello che viene rimorchiato. Invece l’aggancio di un carrello appendice non influisce sul tipo di patente necessaria;
– per il carrello appendice non serve nessuna assicurazione specifica, è però consigliabile integrare la RCA dell’auto trainante con una copertura per il Rischio statico. Il carrello rimorchio deve avere invece una sua assicurazione.
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