
Le campagne di richiamo dei veicoli sono adesso disciplinate dal Codice della Strada 2025. Scopriamo le disposizioni e le sanzioni
Una delle novità meno reclamizzate, ma ugualmente importanti, del Codice della Strada 2025 è la norma che disciplina le campagne di richiamo messe in atto dalle aziende costruttrici di veicoli, prevedendo l’istituzione di un apposito elenco telematico presso la Motorizzazione civile nel quale devono essere iscritti i veicoli per i quali le modifiche correttive non sono state ancora effettuate dopo 24 mesi dalla campagna di richiamo. Sono previste sanzioni amministrative per chiunque circoli con un veicolo presente nell’elenco telematico.
COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA 2025 SULLE CAMPAGNE DI RICHIAMO
Di fatto, viene inserito nel Codice della Strada il nuovo articolo 80-bis (Campagne di richiamo) in base al quale i costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea, devono garantire l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M (autoveicoli), N (veicoli commerciali) e O (rimorchi) che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell’UE, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più tale rischio. I costruttori devono altresì svolgere una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati.
Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti appena descritti, dopo 24 mesi dall’avvio della campagna di richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che a un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti, ha l’obbligo di inserire i relativi dati in un elenco telematico, istituito presso la Motorizzazione civile, e di provvedere al suo aggiornamento. Le modalità di accesso all’elenco telematico da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di Polizia e degli utenti, saranno disciplinate con un provvedimento del MIT da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo CdS (14 dicembre 2024).
Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, a una multa da 10.000 a 60.000 euro.
Invece chi circola con un veicolo presente nell’elenco telematico è sanzionato con una multa da 173 a 694 euro. Inoltre il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione del richiamo.
CON IL NUOVO ARTICOLO 80-BIS PIÙ TRASPARENZA SULLE CAMPAGNE DI RICHIAMO
L’introduzione di questo nuovo art. 80-bis del Codice della Strada è indubbiamente utile perché va a colmare un vuoto normativo, specie sotto il profilo della comunicazione e della trasparenza. Infatti, una volta realizzato l’elenco telematico, sarà possibile conoscere i veicoli che presentano ancora il difetto, oggetto della campagna di richiamo, passati 24 mesi dall’inizio della campagna stessa. Con queste modalità sarà dunque possibile valutare il risultato della campagna di richiamo, in quanto una percentuale eccessivamente elevata di veicoli inseriti nell’elenco telematico costituirà la prova ‘certa’ che le misure adottate dal costruttore non sono state idonee o sufficienti. Inoltre, nell’ambito dei processi di vendita dei veicoli, anche tra privati, il potenziale acquirente potrà verificare se il difetto, noto per il modello che si vuole acquistare, sia stato effettivamente eliminato.
CAMPAGNE DI RICHIAMO NEL CODICE DELLA STRADA 2025: TRE ASPETTI DA MIGLIORARE
Tuttavia l’art. 80-bis CdS, pur risultando complessivamente positivo, presenta degli aspetti un po’ controversi che forse si potevano legiferare meglio.
Innanzitutto limitare i veicoli potenzialmente oggetto delle campagne di richiamo alle sole categorie M (autoveicoli), N (veicoli commerciali) e O (rimorchi) esclude a priori i motocicli (categoria L), il cui parco circolante in Italia supera i 7 milioni di pezzi.
In secondo luogo, la multa da 10.000 a 60.000 per i costruttori che omettono di adottare gli interventi correttivi, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico è davvero esigua, considerando che parliamo di aziende che fatturano milioni se non miliardi di euro e che l’eventuale omissione costituirebbe un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.
Allo stesso tempo non convince del tutto la sanzione pecuniaria per coloro che circolano con un veicolo presente nell’elenco telematico. Infatti, se è vero che decorsi i 2 anni dall’inizio della campagna di richiamo (con la conseguente iscrizione del veicolo nell’elenco) è possibile che la circolazione sia dovuta a un atteggiamento volutamente inadempiente del proprietario del veicolo stesso, non è detto che la colpa sia sempre totalmente addebitabile al cliente finale. Andava per questo prevista un’alternativa, inserendo per esempio nella norma l’obbligo per i costruttori di assegnare una vettura di cortesia agli utenti coinvolti nella campagna di richiamo, così da indurli a non eludere il controllo.