Bollo auto: pagare in ritardo, cosa succede

Occhio al bollo auto: pagare in ritardo non è mai una buona idea perché comporta l'applicazione di interessi e sanzioni, fino alla radiazione del veicolo
Attenzione al bollo auto: pagare in ritardo non è mai una buona idea perché espone il trasgressore al versamento di sanzioni e interessi, che possono anche essere molto pesanti a seconda del ritardo accumulato, al momento di regolarizzare la sua posizione. Ma non solo: in base all’articolo 96 del Codice della Strada, il mancato pagamento del bollo auto per 3 anni consecutivi comporta, se non si provvede a sanare la situazione entro 30 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, la radiazione del veicolo con cancellazione d’ufficio dall’Archivio nazionale dei veicoli e dal PRA. Il provvedimento di radiazione è definitivo (e in ogni caso l’automobilista è chiamato a coprire il debito fiscale), mentre se non si è ancora giunti a questo punto c’è ancora la possibilità di rimediare al mancato versamento di uno o più bolli pagando oltre i termini, vediamo come.
BOLLO AUTO NON PAGATO: SANZIONI E INTERESSI
La radiazione del veicolo è solo il provvedimento più estremo in caso di bollo auto non pagato, ma senza arrivare a tanto il proprietario inadempiente è comunque soggetto a ulteriori aggravi. Infatti, se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario devono aggiungersi le sanzioni e gli interessi fissati per legge.
– sanzione, pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene regolarizzato entro 15 giorni (ravvedimento veloce) dalla scadenza del termine utile per il pagamento;
– una sanzione pari all’1,5% della tassa medesima, se il versamento avviene entro 30 giorni (ravvedimento breve) dalla scadenza del termine utile per il pagamento;
– sanzione pari all’1,67%, se il versamento avviene dal 30° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine (ravvedimento medio);
– sanzione pari al 3,75%, se il versamento avviene dopo il 90° giorno ma non oltre 1 anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo).
A queste sanzioni occorre sempre aggiungere gli interessi legali giornalieri come riportato nella tabella ‘Periodo di vigenza interessi legali’ (la vedete in basso).
BOLLO AUTO: PAGARE IN RITARDO DOPO 1 ANNO
Che succede, invece, se non si provvede a sanare la posizione dopo 1 anno? La legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha esteso ai tributi regionali e locali (incluso il bollo auto) i termini del ravvedimento operoso oltre l’anno purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Pertanto, per effetto dell’estensione del ravvedimento operoso, a partire dal 25 dicembre 2019 per chi paga in ritardo il bollo auto è dovuta:
– una sanzione pari al 4,29%, se il versamento avviene oltre 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza del termine (ravvedimento biennale);
– una sanzione pari al 5%, se il versamento avviene oltre 2 anni dalla scadenza del termine (ravvedimento ultrabiennale).
Anche a queste sanzioni vanno aggiunti gli interessi legali giornalieri come riportati nella tabella ‘Periodo di vigenza interessi legali’ (qui in basso).
BOLLO AUTO: PAGARE IN RITARDO TRASCORSO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Alla scadenza del termine del ravvedimento operoso viene applicata una sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori.
– Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori.
– Per i versamenti effettuati senza ravvedimento con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%, oltre gli interessi moratori.
Gli interessi moratori sono da calcolare a semestre maturato, in questa misura:
Fino al 30 giugno 2003: 2,5%.
Dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2009: 1,375%.
Dal 1° gennaio 2010: 1%.
I medesimi interessi e sanzioni devono applicarsi anche nel caso di pagamento insufficiente del bollo auto, calcolandoli sulla quota non versata.
Ricordiamo infine che il condono 2021 ha cancellato le cartelle esattoriali relative (anche) ai bolli non pagati fino al 2010. Con il limite di 5.000 euro e solo per soggetti entro un certo reddito. Tutti i dettagli qui.