
Auto ibride nelle ZTL: i Comuni possono negare l’accesso
I Comuni possono legittimamente imporre limiti all’accesso nelle ZTL anche alle auto ibridi, specie in aree sensibili come i centri storici
I Comuni possono legittimamente imporre limiti all’accesso nelle ZTL anche alle auto ibridi, specie in aree sensibili come i centri storici
Sebbene l’articolo 7 comma 9-bis del Codice della Strada, introdotto a partire dal 2019, disponga che nel delimitare le zone a traffico limitato i Comuni “consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida“, le stesse amministrazioni comunali sono libere di decidere diversamente in ossequio al bilanciamento con altri interessi pubblici. Lo ha confermato il TAR del Lazio respingendo il ricorso di uno studio legale che si era visto negare da Roma Capitale il permesso ZTL per un’autovettura ibrida intestata allo studio.
AUTO IBRIDE NELLE ZTL: SÌ O NO?
Questo permesso era stato richiesto per accedere liberamente nella ZTL Centro Storico di Roma e parcheggiare in un posto auto in via della Pallacorda. Di fronte al rifiuto del Comune di concedere l’autorizzazione, la studio legale aveva presentato ricorso al TAR per violazione del già citato art. 7 comma 9-bis del CdS, che come abbiamo visto prevede accesso libero per i veicoli ibridi, oltre che per l’errata applicazione delle delibere comunali sulle ZTL e per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione del traffico urbano.
I COMUNI POSSONO NEGARE L’ACCESSO IN ZTL ALLE AUTO IBRIDE, NONOSTANTE IL CDS
Tuttavia il TAR Lazio ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
- innanzitutto, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, l’articolo 7 comma 9-bis del Codice della Strada non dà un diritto assoluto di accesso ai veicoli ibridi, ma richiede comunque un bilanciamento con altri interessi pubblici, come può essere per esempio la tutela del centro storico e la lotta al traffico urbano;
- in secondo luogo, la ZTL Centro Storico di Roma è stata istituita prima del 2019, quando è entrato in vigore il più volte citato articolo del CdS, e pertanto non rientra nell’ambito di applicazione di quella norma;
- inoltre le delibere comunali prevedono il permesso per ‘transito’ solo se il posto auto e l’attività professionale si trovano nello stesso stabile. Nel caso specifico, invece, il posto auto era in un edificio diverso e l’accesso secondario dallo stabile non è sufficiente per rientrare nei requisiti.
Quindi ricorso respinto ma spese compensate, dato che lo stesso TAR ha comunque riconosciuto la complessità e l’ambiguità della normativa applicata.
IL CODICE DELLA STRADA NON ELIMINA IL POTERE REGOLATORIO DEI COMUNI
Come sottolinea Polizia Locale Blog, punto di riferimento online per operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati, questa sentenza chiarisce alcuni punti importanti sul rapporto tra norme statali e regolamenti locali in materia di ZTL. Nello specifico:
- il Codice della Strada, pur incentivando l’uso di veicoli a basso impatto ambientale, non elimina il potere regolatorio dei Comuni, che possono legittimamente imporre limiti all’accesso anche a veicoli ibridi, specie in aree sensibili come i centri storici;
- le delibere comunali prevalgono in caso di regolamentazione antecedente alle norme statali che favoriscono l’accesso dei veicoli ecologici;
- la necessità di una sede coincidente tra attività lavorativa e parcheggio per l’auto appare stringente ma giustificata dal rischio di moltiplicazione incontrollata dei permessi.