Ricariche auto elettriche agenti di commercio, sono detraibili?

Ricariche auto elettriche agenti di commercio, sono detraibili?

Le ricariche per le auto elettriche degli agenti di commercio sono detraibili e deducibili? Risponde l'Agenzia delle Entrate con un interpello 477/2023

23 Gennaio 2024 - 14:30

La diffusione delle auto elettriche richiede chiarimenti su alcune norme che erano state pensate per i veicoli a motore tradizionali, alimentati con carburante fossile, al fine di capire se possano esserci delle differenze. È il caso per esempio delle detrazioni IVA previste per gli acquisti di autoveicoli e relative spese, incluse quelle per il carburante, e delle deduzioni. Poiché le norme che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi sono state scritte molti anni fa e fanno specifico riferimento a ‘carburanti’, occorre dunque sapere se in questa definizione rientrano a pieno titolo anche le ricariche per auto elettriche. A fare chiarezza sull’argomento ci ha pensato di recente l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 477/2023, avente oggetto il trattamento ai fini IVA e imposte dirette da applicare alle ricariche dell’autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio.

DETRAZIONI E DEDUZIONI AGENTI DI COMMERCIO COMPRENDONO ANCHE LE RICARICHE DI AUTO ELETTRICHE?

Nell’interpello, l’istante chiedeva di conoscere il corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche di una vettura elettrica. In particolare, il contribuente riferiva di essere un agente di commercio e che, come tale, deduceva ai fini delle imposte dirette l’80% del costo del carburante della propria autovettura termica, detraendone integralmente l’IVA. Precisava, inoltre, che presso una stanza della propria abitazione aveva stabilito la sede dell’attività svolta. Avendo intenzione di acquistare un’auto elettrica, l’istante chiedeva di sapere se poteva portare in detrazione il costo dell’energia elettrica utilizzata per le ricariche, utilizzando la rete domestica presso il proprio box auto, all’interno del quale è installata una wall box. Nel porre la questione all’AdE, il contribuente riteneva che nel suo caso fosse possibile dedurre ai fini Irpef l’80% della metà dell’imponibile addebitato in bolletta, nonché detrarre l’IVA nella misura del 50% sul totale.

DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI DEGLI AUTOVEICOLI E RELATIVE SPESE

Rispondendo al quesito l’Agenzia delle Entrate ha prima di tutto ricordato la disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese, dettata dall’articolo 19-bis1 lettere c) e d) del DPR 633/1972 altrimenti noto come decreto IVA, secondo cui l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi a essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’IVA.

Qui l’Agenzia delle Entrate ha posto subito un paletto importante, ritenendo che la disciplina del decreto IVA sia riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, incluse quindi anche le autovetture ad alimentazione elettrica. Di conseguenza, deve considerarsi compresa nella definizione di ‘carburante’ contenuta nella norma anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione o ricarica delle auto a batteria.

Ricariche auto elettriche agenti di commercio

DETRAZIONE SU BENI E SERVIZI UTILIZZATI IN MODO PROMISCUO

Entrando maggiormente nello specifico, l’AdE ha poi osservato che nel caso in questione, in cui il contribuente affermava di essere un agente di commercio e, dunque, non soggetto alla detrazione parziale del 40%, deve giustamente applicarsi la detraibilità piena, ai fini IVA, dei costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e dei costi a esse relative. Per completezza deve tuttavia osservarsi che le citate disposizioni vanno coordinate con quanto previsto dall’art. 19 comma 4 del decreto IVA, in base al quale “per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione”.

A questo proposito la circolare 328/E del 24 dicembre 1997 ha chiarito che per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente, e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo IVA, spetta una detrazione parziale rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette a imposta. Ai fini della ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possano verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l’eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.

La medesima norma stabilisce che, ove si tratti di beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette a imposta e per fini privati, o comunque estranei all’esercizio dell’attività, la quota d’imposta indetraibile e, conseguentemente quella detraibile, vanno determinate con i medesimi criteri già illustrati. Nei casi in cui opera la detrazione parziale, sarà quindi onere del contribuente individuare, secondo criteri oggettivi, la quota d’imposta riferibile all’utilizzo dell’energia elettrica per fini privati, e dunque indetraibile, e quella detraibile, in quanto riferibile invece all’esercizio della propria attività.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AI MEZZI DI TRASPORTO USATI NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

Ai fini invece delle imposte sui redditi, l’art. 164 comma 1 del DPR 917/1986, il cosiddetto TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dispone che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nell’articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili, solo se rientranti in una delle fattispecie previste, nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan e ai ciclomotori e motocicli non destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Relativamente alle spese per il carburante, il successivo comma 1-bis evidenzia che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

In merito invece all’equiparazione al carburante dell’energia elettrica destinata alle ricariche delle autovetture elettriche, va rilevato che in materia del cosiddetto bonus carburante ai dipendenti introdotto nel 2022, nella circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.

Alla luce di tale quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto che rientri nel ‘carburante per autotrazione’’ menzionato nel citato comma 1-bis anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione o ricarica delle auto elettriche. E quindi l’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione o la ricarica di una simile autovettura, sarà deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 164 del TUIR. Naturalmente spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il ‘rifornimento’ della propria autovettura ai fini della deducibilità (per intero o pro quota, a seconda dei casi) del relativo componente negativo di reddito.

AGENTI DI COMMERCIO POSSONO DEDURRE I COSTI PER LE RICARICHE, COMPROVANDOLE

In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’istante, e di conseguenza tutti gli agenti di commercio, possono dedurre dal proprio reddito d’impresa, nei limiti dell’80%, la spesa afferente all’energia elettrica effettivamente destinata all’alimentazione o ricarica della propria autovettura (sempre nel rispetto delle condizioni dell’articolo 164 comma 1 e 1-bis del TUIR), ancorché la sua alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica domestica situata in parti destinate a uso promiscuo della propria attività d’impresa, purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come ‘carburante’.

OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

L’AdE ha ricordato infine che sia la lettera d) dell’articolo 19-bis1 del decreto IVA, sia il comma 1-bis dell’articolo 164 del TUIR ammettono rispettivamente la detraibilità dell’IVA e la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione (e quindi per la ricarica di auto elettriche) solamente se le stesse sono effettuate mediante “carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari”, ossia con pagamenti tracciabili. Il rispetto di quest’ultima condizione deve ritenersi soddisfatto laddove le fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore, nell’ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all’autovettura, risultino pagate mediante assegni (bancari e postali, circolari e non), vaglia cambiari e postali, addebiti diretti su conto corrente bancario, bonifici bancari o postali, bollettini postali, carte di debito, di credito, prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

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