Un cittadino straniero può presentare la domanda per esercitare l’attività di istruttore di scuola guida sul territorio italiano?
La figura dell’istruttore all’interno della scuola guida ha una doppia fondamentale funzione. Da una parte insegna le regole del comportamento da mantenere alla guida del veicolo. In buona sostanza, con il Codice della Strada alla mano, prepara gli allievi che intendono conseguire una patente di guida. Dall’altra dà lezioni pratiche per consentire il raggiungimento delle abilità necessarie per guidare in autonomia. Si tratta insomma di compiti centrali in termini di sicurezza sulla strada nel contesto di un impianto di regole sempre più armonizzato a livello europeo. Ecco quindi che una questione è inevitabile. I cittadini dei Paesi stranieri che hanno evidentemente conseguito la qualifica di istruttore di scuola guida possono svolgere un’attività lavorativa in Italia? Ci sono differenze tra le norme applicate in Italia e negli altri Stati? Oppure il riconoscimento della professione è automatico?
QUALIFICA PROFESSIONALE ESTERA PER SCUOLA GUIDA: È AMMESSA IN ITALIA?
La questione del riconoscimento della qualifica professionale per lavorare in una scuola guida italiana coinvolge tutti gli istruttori ma in modo differente. La normativa in vigore distingue infatti tra due categorie:
– i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, dei Paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera;
– tutti gli altri cittadini di un Paese differente rispetto a quelli citati.
Nel primo caso, chi ha conseguito una qualifica professionale nel Paese di origine può esercitare la medesima attività lavorativa in Italia. Il riconoscimento per istruttore di scuola guida non è automatico, ma la procedura è facilitata. In buona sostanza è sufficiente presentare la richiesta al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Non prima di aver verificato il possesso dei requisiti richiesti. Nel secondo caso non è previsto alcun riconoscimento ovvero alcuna corsia preferenziale. In pratica, chi vuole lavorare in una scuola guida nelle vesti di istruttore deve seguire la trafila da zero. Come se fosse un qualsiasi cittadino italiano che decide di intraprendere questo percorso professionale.
SCUOLA GUIDA: COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE ALL’ESTERO
Il riconoscimento della qualifica professionale all’estero ai fini del lavoro in una scuola guida non è quindi automatico. L’interessato deve infatti seguire una procedura amministrativa ben precisa. In particolare, deve presentare domanda al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e allegare una serie di documenti. Uno dopo l’altro, non devono mai mancare:
– curriculum vitae firmato;
– documento che attesti la nazionalità tra copia del passaporto o della carta di identità o altro documento, rilasciato da un’amministrazione pubblica dello Stato di provenienza;
– copia conforme della patente di guida in proprio possesso;
– documentazione che comprovi il possesso dei requisiti morali;
– copia autenticata dell’attestato di competenza o del titolo di formazione professionale che dà accesso alla professione di insegnante o di istruttore di scuola guida;
– eventuale documentazione dalla quale risulti la propria formazione;
– dichiarazione di possesso dei requisiti per l’accesso alla professione nel Paese di provenienza;
– copia autenticata del tesserino abilitante all’esercizio della professione;
– attestati rilasciati da enti o privati relativi all’esperienza professionale;
– documentazione utile per la valutazione della domanda;
– copia della ricevuta di 2 versamenti di 16 euro ciascuno, per la domanda e per il provvedimento per cui si chiede l’emissione.
DALLA DOMANDA AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PER LAVORARE IN UNA SCUOLA GUIDA
Resta quindi da capire se il riconoscimento della qualifica professionale in Italia sia una formalità o meno. Detto in altri termini, per il cittadino straniero è sufficiente presentare la domanda per esercitare l’attività di istruttore di scuola guida sul territorio italiano? La risposta è negativa. Il primo aspetto a cui prestare attenzione è la documentazione. Se incompleta, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili può richiederne l’integrazione. In questo caso i tempi si allungano, ma non c’è alcuna bocciatura. Al termine dell’istruttoria, il dicastero può emanare un provvedimento di diniego o un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa. Nella prima circostanza, il no è definitivo. Nella seconda è evidentemente provvisorio.