Rientro al lavoro dopo il Covid: il Ministero spiega cosa fare

Rientro al lavoro dopo il Covid: il Ministero spiega cosa fare Come gestire il rientro al lavoro dopo aver preso il Covid: la nuova circolare del Ministero della Salute spiega cosa fare a datori e lavoratori

Rientro al lavoro dopo il Covid: il Ministero spiega cosa fare

Come gestire il rientro al lavoro dopo aver preso il Covid: la nuova circolare del Ministero della Salute spiega cosa fare a datori e lavoratori

14 Aprile 2021 - 12:04

Come dev’essere gestito il rientro al lavoro dopo il Covid? A questa domanda ha risposto il Ministero della Salute con una nuova circolare del 12 aprile 2021 avente per oggetto le “indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”: un utile vademecum per titolari e dipendenti di aziende piccole, medie e grandi, anche del settore automotive come officine, carrozzerie, concessionarie, gommisti, ecc., al fine di gestire in totale sicurezza il rientro in servizio dei lavoratori guariti dal Coronavirus. La circolare, che si basa in gran parte sul nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato lo scorso 6 aprile, contiene anche le istruzioni sulla certificazione che il lavoratore deve consegnare al datore al suo rientro.

RITORNO AL LAVORO DOPO IL COVID: LE IPOTESI DA CONSIDERARE

Il documento del Ministero della Salute prende in considerazione 5 eventualità che potrebbero configurarsi:

Rientro di lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero;

Rientro di lavoratori positivi sintomatici;

Ritorno di lavoratori positivi asintomatici;

Rientro di lavoratori positivi a lungo termine;

Lavoratori a contatto stretto con positivi asintomatici.

RIENTRO AL LAVORO DOPO IL COVID DI LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

Per ciò che riguarda il rientro a lavoro dopo il Covid di lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, è bene ricordare che chi si è ammalato e ha manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta molto seria, potrebbe presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia, anche fino al 20-30%, con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa per i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto potrebbero continuare ad accusare disturbi rilevanti. In questi casi il medico competente, ove nominato, deve richiedere un certificato di avvenuta negativizzazione ed effettuare un’accurata visita medica prima di autorizzare il ritorno al lavoro, allo scopo di verificare l’idoneità alla mansione (o per valutare profili specifici di rischiosità), indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

RIENTRO AL LAVORO DOPO IL COVID DI LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi al Covid-19 con sintomi di malattia lievi o comunque non gravi, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (escludendo anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), presentando un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Ricapitolando: rientro a lavoro dopo 10 giorni di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone.

Rientro al lavoro dopo il Covid

RIENTRO AL LAVORO DOPO IL COVID DI LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

Nell’ipotesi di lavoratori risultati positivi al Covid ma asintomatici per tutto il periodo, è consentito il rientro al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (quindi 10 giorni di isolamento + tampone alla fine).

Importante: ai fini del reintegro al lavoro dopo il Covid, i positivi sintomatici (lievi) o asintomatici devono sempre inviare al datore di lavoro, tramite il medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’invio può avvenire anche in modalità telematica.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi di Coronavirus, possono comunque essere riammessi in servizio rispettando le modalità sopra descritte (quarantena di almeno 10 giorni, test negativo, ecc.).

RIENTRO AL LAVORO DOPO IL COVID DI LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

I ‘positivi a lungo termine’ sono quei soggetti restano a lungo positivi al Covid-19, anche per molte settimane, pur non presentando alcun sintomo, o avendone presentati soltanto nello stato iniziale. Secondo le più recenti evidenze scientifiche chi continua a risultare positivo al tampone senza presentare sintomi da almeno una settimana (sempre escludendo ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), può interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, per precauzione, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno possono essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata. Sarà cura del lavoratore inviare al datore il referto con il test negativo.

Attenzione: il periodo che intercorre tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza presentarne alcuno da una settimana) e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dev’essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non si ravvisa invece la necessità da parte del medico competente di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro.

LAVORATORI A CONTATTO STRETTO CON POSITIVI ASINTOMATICI

Concludiamo con l’ipotesi di un lavoratore contatto stretto di un caso positivo (per esempio nel suo ambito familiare): nel qual caso, secondo la circolare del Ministero della Salute, deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di smart working. Per il rientro al lavoro sono necessari una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e un test molecolare o antigenico da trasmettere al datore di lavoro tramite il medico competente, ove nominato.

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