Pordenone spegne gli autovelox comunali per evitare il rischio di una pioggia di ricorsi. La decisione presa dopo la sentenza della Cassazione
Gli effetti della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito la nullità delle multe prese con l’autovelox se il dispositivo è solo approvato e non anche omologato, mettendo di fatto ‘fuori legge’ buona parte dei dispositivi presenti sulle strade italiane (ma c’è chi dice tutti), iniziano a farsi sentire e potrebbero pian piano diventare dirompenti: la polizia locale di Pordenone ha deciso di spegnere tutti gli autovelox di sua competenza per evitare che il Comune friulano venga travolto da una pioggia di ricorsi. È la prima città italiana ad adottare una simile decisione dopo l’ormai storica sentenza.
PORDENONE SPEGNE GLI AUTOVELOX PER TIMORE DEI RICORSI
“Almeno fino a quando non sarà fatta chiarezza sull’interpretazione concreta della sentenza“, ha spiegato al Gazzettino il comandante della polizia locale di Pordenone, Maurizio Zorzetto, “la decisione è questa“. Lo spegnimento, o forse sarebbe più corretto dire il ‘congelamento’ degli autovelox riguarda i Comuni di Pordenone e Cordenons, su cui si estende la competenza della polizia municipale del capoluogo della Destra Tagliamento, e interessa sia i dispositivi per il controllo elettronico della velocità fissi che quelli mobili, autovelox e telelaser. L’obiettivo, come detto, è non far arrivare una marea di ricorsi sull’onda dell’eco mediatico che ha suscitato la sentenza della Cassazione.
AUTOVELOX RESTANO ATTIVI IN ALTRE STRADE DEL FRIULI
Tuttavia è bene fare attenzione perché gli autovelox sono stati spenti solo sulle strade comunali di Pordenone (e Cordenons), di competenza della polizia locale. Su quelle di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia restano invece accesi, visto che l’ente regionale ha deciso di adottare una politica meno prudente nei confronti dei dispositivi per la rilevazione a distanza della velocità: “La rete coperta da FVG Strade al momento mantiene in funzione tutti i dispositivi di controllo della velocità, dato il tipo di tecnologia alla base degli stessi“, ha confermato l’assessora regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante.
Gli autovelox continueranno dunque a erogare multe sulla Pontebbana a Codroipo, sulla Napoleonica a Castions di Strada e sulla Ferrata nei pressi di Madrisio. Stesso discorso per i rilevatori sulla strada della Valcellina e per i nuovi velox sulla Cimpello-Sequals. Saranno poi gli automobilisti e i motociclisti sanzionati su queste strade a decidere se fare o meno ricorso.
CASSAZIONE: PERCHÉ OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE SONO DIVERSI
Con la più volte citata sentenza n. 10505 pubblicata il 18 aprile 2024, la Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 km/h in una strada con limite a 90. Ad accertare l’infrazione era stato un apparecchio fisso Red & Speed-Evo-L2, risultato non omologato ma solo approvato. Sia il Giudice di Pace che la Corte d’appello avevano già deciso per la nullità della multa.
In particolare, la Cassazione ha definito condivisibile quanto affermato dal Giudice di secondo grado, laddove ha distinto i due procedimenti di approvazione e omologazione del dispositivo autovelox, in quanto aventi caratteristiche, natura e finalità diverse: l’omologazione ministeriale, infatti, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; l’approvazione consiste invece in un procedimento che non richiede la comparazione dell’apparecchio con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, è una procedura che, pur essendo amministrativa al pari dell’approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica e serve a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. Requisiti che sono alla base dell’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento.