Coronavirus: sospesi gli alcoltest su strada. Il testo del Decreto Provvedimenti straordinari per arginare il contagio del Coronavirus in Italia: tra gli altri sospesi gli alcoltest su strada in Lombardia. Il testo integrale del Decreto del Governo

Coronavirus: sospesi gli alcoltest su strada. Il testo del Decreto

Provvedimenti straordinari per arginare il contagio del Coronavirus in Italia: tra gli altri sospesi gli alcoltest su strada in Lombardia. Il testo integrale del Decreto del Governo

23 Febbraio 2020 - 12:02

Il propagarsi nelle ultime ore del Coronavirus in Italia ha costretto le Autorità a mettere in atto provvedimenti straordinari per limitare il contagio. Proprio ieri sera il Governo ha adottato un decreto legge con le misure di contenimento dell’epidemia nelle aree focolaio in Lombardia e Veneto, che prevede numerose restrizioni anche per quanto riguarda gli spostamenti delle persone e la circolazione dei mezzi. Ma le disposizioni contro il diffondersi del virus riguardano anche altri ambiti (ad esempio sospensione degli etilometri), proviamo a fare il punto della situazione.

AGGIORNAMENTO: leggi le nuove e più rigide norme imposte sulla mobilità e la circolazione in Lombardia e in 14 province di altre regioni italiane con il DPCM dell’8 marzo 2020.

CORONAVIRUS: ALCOL TEST SOSPESI IN LOMBARDIA

Per esempio SicurAUTO.it ha avuto l’opportunità di leggere una nota integrale della Polstrada di Varese con oggetto ‘Emergenza Coronavirus’, emessa sabato 21 febbraio 2020, in cui di dispone “a seguito dei recenti contagi in regione Lombardia, la sospensione di tutti gli accertamenti correlati all’uso delle apparecchiature etilometriche e per sostanze psicotrope. […] E che le pattuglie d’istituto siano esclusivamente di viabilità limitando il più possibile il contatto con l’utenza”. È possibile che il provvedimento possa essere presto adottato anche da altre regioni e che le fonti ufficiali provino ad evitare che la notizia si diffonda per evitare che la gente ne approfitti. Ovviamente riportiamo la nota di Polstrada non per incentivare comportamenti illeciti alla guida (“Tanto non lo fanno l’alcoltest…”) ma per descrivere la situazione d’emergenza venutasi a creare, anche per gli agenti per strada. Anzi ne approfittiamo per invitare tutti gli automobilisti a un comportamento ancor più responsabile del solito e ricordiamo che si rischiano sempre le sanzioni amministrative anche se l’etilometro non viene fatto. (Paragrafo aggiornato il 24 febbraio 2019)

CORONAVIRUS: PRECAUZIONI PER CHI EFFETTUA I CONTROLLI

Ad ogni modo il Ministero dell’Interno ha rilasciato un vademecum per le forze di polizia (Prot. 850/A.P.1- 1596 del 22 febbraio 2020) al fine di ridurre al minimo il pericolo di eventuali contagi. Tra le varie disposizioni si raccomanda che nei servizi di controllo del territorio, come quelli svolti dalla Polizia Stradale e Ferroviaria, in cui generalmente si verifica il contatto diretto con soggetti non immediatamente identificabili, il personale operante debba essere dotato di guanti e maschere facciali FFP3 da utilizzare nel caso in cui si verifichino concrete condizioni di rischio.

Coronavirus in Italia

CORONAVIRUS IN ITALIA: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Passiamo adesso alle limitazioni che riguardano la circolazione. Nella zona del focolaio in Lombardia è stato disposto lo stop alle fermate dei treni nei paesi dell’area. Pertanto a partire da sabato 22 febbraio i treni non si fermano nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo. E restano chiuse pure le relative biglietterie. Più in particolare, i treni della linea Milano-Piacenza e della linea Mantova-Cremona-Milano continuano a viaggiare regolarmente senza però effettuare la fermata a Codogno e a Casalpusterlengo; mentre il servizio è totalmente sospeso sulle linee locali Pavia-Codogno e Cremona-Codogno. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione da parte delle Autorità.

CORONAVIRUS IL TESTO UFFICIALE DECRETO LEGGE URGENTE

Riportiamo infine il testo integrale del decreto legge (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2019) con le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus emanato al termine del Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio. Ricordiamo che allo stato attuale i cosiddetti ‘Comuni focolaio’ sono 11. Di cui 10 in Lombardia (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano). E 1 in Veneto (Vò Euganeo).

– Articolo 1

Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei Comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. Nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Coronavirus decreto

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Che provvede poi a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146. Ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale
l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale. Salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3;
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia. E di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza;
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel Comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe.

– Articolo 2

Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento. Al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

– Articolo 3

[omissis]

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. (“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”).
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia. E, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

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1 Commento

Coronavirus, alcol e art. 186 CdS: cosa hanno in comune? AGGIORNAMENTO 16/06/2020 • Patente Alcolica
16:17, 14 Luglio 2020

[…] avevano diminuito i controlli per guida in stato di ebbrezza (come indicato ad esempio in questo articolo). Attenzione però, su questo argomento non c’è una normativa specifica e dipende dalle zone […]

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