Il decreto attuativo del MIMIT definisce le modalità di comunicazione dei prezzi e di esposizione dei prezzi medi ai distributori di carburante. Scopri cosa cambia dal 1° agosto 2023
1° agosto 2023: è questa la data, nel bel mezzo dell’estate, da cui decorre l’obbligo per i distributori su strade e autostrade di esporre un cartellone riportante i prezzi medi relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, accanto ai prezzi effettivamente praticati, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera. Lo stabilisce il decreto attuativo previsto dalla legge di conversione (legge n. 23/2023) del Decreto Carburanti. Scopriamo cosa cambia, in concreto, per i benzinai e per gli automobilisti.
Aggiornamento del 31 luglio 2023 con gli ultimi chiarimenti della circolare del MIMIT 7/7/2023 sulle modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi carburanti.
LA STORIA DEL DECRETO CARBURANTI
Lo scorso mese di gennaio, per contrastare l’aumento del prezzo dei carburanti anche a seguito del pieno ripristino delle accise, il Governo Meloni ha approvato il decreto-legge n. 5/2023 (altrimenti noto come Decreto Carburanti) che introduce disposizioni in materia di maggior trasparenza dei prezzi ai distributori e di rafforzamento dei poteri di controllo, contemplando la possibilità di ridurre il costo del carburante alla pompa (tagliando nuovamente le accise o riducendo l’Iva) solo in casi estremi. Dopo una prima stesura eccessivamente penalizzante per i benzinai, il Governo, anche su pressione dei sindacati di categoria, ha modificato il decreto 5/2023 in sede di conversione in legge, approvando in via definitiva un testo leggermente più ‘morbido’ che mantiene tuttavia l’obbligo per i distributori di esporre ‘con adeguata evidenza’ la media dei prezzi di riferimento accanto ai prezzi praticati.
DECRETO CARBURANTI: COSA PREVEDE
Vediamo adesso cosa prevede il Decreto Carburanti, convertito con modificazioni nella legge n. 23/2023, in materia di trasparenza dei prezzi ai distributori:
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ricevute dai distributori le comunicazioni sui prezzi dei carburanti, provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, e ne cura la pubblicazione in formato aperto sul proprio sito internet istituzionale.
- La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sui prezzi medi, sono definite con decreto attuativo del MIMIT (vedi paragrafo successivo).
- Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza i cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.
- Al fine di garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il MIMIT sviluppa e rende disponibile gratuitamente, un’applicazione fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi e dei prezzi effettivi praticati dai singoli esercenti.
- In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi dei carburanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno 4 volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 30 giorni. Tale sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esporre il prezzo medio. L’accertamento delle violazioni spetta alla Guardia di finanza, mentre all’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.
COME CAMBIA L’ESPOSIZIONE DEL PREZZO DELLA BENZINA AI DISTRIBUTORI
Ricapitolando, ecco dunque come cambia l’esposizione dei prezzi ai distributori:
- nelle stazioni di rifornimento fuori dalle autostrade, accanto al prezzo di vendita praticato dev’essere esposto il prezzo medio regionale (o provinciale se riguarda le province autonome di Trento e Bolzano) fornito dal MIMIT e calcolato sulla base dei prezzi che gli stessi benzinai hanno provveduto a comunicare al Ministero. In questo modo gli automobilisti possono rendersi conto se quel distributore sta praticando un prezzo in linea con la media regionale o più alto (o più basso), e agire di conseguenza. Nelle stazioni di rifornimento delle autostrade il prezzo medio è calcolato su base nazionale.
LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DI ESPOSIZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI (DECRETO ATTUATIVO DEL MIMIT)
Il decreto attuativo del MIMIT definisce, come previsto dalla legge n. 23/2023, le modalità di comunicazione al Ministero dei prezzi dei carburanti e le modalità di esposizione del prezzo medio alle stazioni di rifornimento, entrambe a carico degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione (ossia i distributori). Ecco, in sintesi, cosa dispone il decreto.
- COMUNICAZIONE DEI PREZZI
L’obbligo di comunicazione al MIMIT dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile decorre dal 24 luglio 2023.
Tale obbligo consiste nel comunicare, preventivamente o almeno contestualmente, tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.
L’obbligo vale per la vendita effettuata mediante modalità self service. Ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito.
Resta ferma la possibilità di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalità di vendita.
Per i carburanti speciali e le altre modalità di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità e aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche mediante utilizzo dell’applicativo disponibile sul sito internet del MIMIT, seguendo le istruzioni indicate.
Sono altresì possibili forme di trasmissione semplificata, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell’obbligo di comunicazione al Ministero. Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi praticati e comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti.
Il MIMIT, ricevute le comunicazioni dei prezzi, elabora i dati e calcola la media aritmetica (su base regionale e nazionale), curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 8:30 in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto.
- ESPOSIZIONE DEI PREZZI MEDI
A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.
Prezzi medi per per regione e provincia autonoma
Prezzi medi sulle rete autostradale
Gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10.30.
Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità.
Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
I prezzi medi sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. Sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.
Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita.
Al riguardo, si intendono esonerati dall’aggiornamento del cartello del prezzo medio gli esercenti che svolgono la vendita secondo la modalità servito nei giorni festivi, e se diverso, nel giorno di riposo settimanale e, altresì, quando l’impianto è da intendersi chiuso secondo la legislazione regionale di settore. A titolo esemplificativo, nel caso in cui gli impianti effettuino il turno domenicale o festivo con la presenza dell’esercente sono tenuti ad aggiornare il cartello del prezzo medio, mentre sono esonerati dall’aggiornamento, nel giorno feriale di recupero del turno domenicale o festivo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Non costituisce inoltre inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del MIMIT sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi. Infine non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero stesso.
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