Arbitro assicurativo è un successo: già 1.500 ricorsi in quattro mesi Collisione auto

Arbitro assicurativo è un successo: già 1.500 ricorsi in quattro mesi

Operativo dal 15 gennaio 2026, nei primi quattro mesi di attività l’Arbitro Assicurativo ha già raggiunto quota 1.499 ricorsi

 

Operativo dal 15 gennaio 2026, nei primi quattro mesi di attività l’Arbitro Assicurativo ha già raggiunto quota 1.499 ricorsi

26 Maggio 2026 - 15:30

Dal quando è diventato operativo, ossia dal 15 gennaio scorso, fino al 12 maggio 2026, l’arbitro assicurativo ha già ricevuto 1.499 ricorsi, a testimonianza del successo del nuovo organismo chiamato a dirimere le controversie in materia di RC auto e altri rami. Istituito presso l’IVASS recependo l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97, l’arbitro assicurativo non sostituisce il giudice ordinario, presso cui è sempre possibile rivolgersi, ma rappresenta un sistema alternativo più snello, veloce ed economico di risoluzione stragiudiziale delle liti.

I PRIMI QUATTRO MESI DELL’ARBITRO ASSICURATIVO

I dati sui primi quattro mesi di attività dell’arbitro assicurativo sono stati presentati da Veronica Fucile del Servizio Tutela del Consumatore IVASS, in occasione del Protection Lab dell’EMF Group.

Per quanto concerne la composizione dei 1.499 ricorsi, sul fronte del ramo la maggioranza ha riguardato il comparto Danni (54%), seguita da RC auto (31%) e Vita (15%). Quanto al destinatario, l’85% dei ricorsi è stato indirizzato contro un’impresa, il 10% è risultato multi-controparte e il 5% ha coinvolto un intermediario. I ricorsi sono partiti nella maggior parte dei casi dai consumatori (91%). Sul piano dell’assistenza tecnica, il 71% dei ricorrenti ha presentato ricorso senza rappresentanza legale.

Dati arbitro assicurativo

CHI È E COSA FA L’ARBITRO ASSICURATIVO

Già presente sia in ambito bancario che finanziario, la figura dell’arbitro assicurativo è stata introdotta per ridurre il numero dei contenziosi in sede ordinaria, ormai difficilmente gestibili, e per intercettare controversie che
difficilmente arriverebbero alla giustizia ordinaria per i relativi costi e tempi. Le parti in causa, in genere clienti assicurati vs. imprese o intermediari assicurativi, possono partecipare alla nuova procedura davanti all’arbitro senza obbligo di assistenza legale e possono depositare gli atti difensivi e la documentazione di supporto in via telematica, tramite il sito ufficiale. L’organismo arbitrale, i cui membri sono stati nominati in maniera da assicurarne l’imparzialità, decidono esclusivamente sulla base della documentazione presentata dalle parti.

IL COLLEGIO ARBITRALE È COMPOSTO DA 19 MEMBRI

Come detto, il ricorso all’arbitro assicurativo è alternativo rispetto al giudice ordinario. Di conseguenza non è possibile presentare ricorsi relativi a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria o per le quali sia ancora pendente un tentativo di mediazione. Il Collegio arbitrale è composto da 19 membri, tra effettivi e supplenti, in possesso di predefiniti requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza. Il presidente rimane in carica 5 anni, mentre gli altri componenti 3 anni. I componenti sono stati scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni e dipendenti delle autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.

ARBITRO ASSICURATIVO: COMPETENZE E LIMITI

L’arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS e le imprese e gli intermediari vi aderiscono senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese e al registro unico degli intermediari.

Le competenze dell’arbitro assicurativo, in sintesi, riguardano quasi integralmente tutte le controversie derivanti dai contratti di assicurazione, comprese quelle inerenti all’attività di distribuzione assicurativa. Le esclusioni sono relative alle controversie per i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della della strada e della caccia e quelle rimesse alla competenza della CONSAP (come i sinistri con i veicoli con targa estera).

Le controversie avanti l’arbitro assicurativo sono esclusivamente documentali, e non si possono espletare né perizie tecniche, né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. All’arbitro assicurativo è possibile presentare una controversia inerente alla corresponsione di una somma di denaro, ma con dei limiti di cifra. Ad esempio per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni, il limite è di 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile.

Per poter avviare un ricorso all’arbitro assicurativo, il ricorso stesso dev’essere preceduto da un reclamo presentato all’impresa o all’intermediario ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di reclami assicurativi. Il ricorso all’arbitro assicurativo potrà essere proposto ricevuta la risposta sul reclamo e comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione. Il ricorso sarà trasmesso esclusivamente in via telematica e avrà termini perentori:

  • entro 40 giorni dalla notifica del ricorso l’impresa o l’intermediario trasmette alla segreteria la memoria di controdeduzioni;
  • entro 5 giorni dal ricevimento la segreteria trasmette la memoria al ricorrente;
  • entro 20 giorni dalla ricezione il ricorrente può inviare una memoria di replica;
  • entro 5 giorni dal ricevimento la segreteria trasmette la memoria di replica all’impresa o all’intermediario;
  • entro 20 giorni dalla ricezione l’impresa o l’intermediario può inviare una memoria di controreplica.

Il collegio arbitrale, una volta ricevuto dalla segreteria il fascicolo completo, deve pronunciarsi a maggioranza entro 90 giorni con una sola eventuale proroga di ulteriori 90 giorni. La decisione del collegio deve essere motivata e può presentare delle proposte conciliative.

Definito infine il termine di 30 giorni entro il quale l’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica la relativa documentazione.

COSA È CAMBIATO IN CONCRETO PER GLI UTENTI

Alla luce di quanto scritto finora, riassumiamo cosa è cambiato in concreto per gli utenti con l’introduzione dell’arbitro assicurativo:

  • Risoluzione rapida e gratuita: gli utenti possono risolvere le controversie con le compagnie assicurative senza rivolgersi al giudice. Il procedimento è gratuito (salvo un piccolo contributo spese di 20 euro, rimborsabile in caso di vittoria) e molto più veloce di una causa civile.
  • Ambito di applicazione: si possono sottoporre all’Arbitro liti relative a polizze danni (auto, casa, infortuni) e polizze vita, purché riguardino la mancata osservanza di obblighi contrattuali o comportamentali da parte della compagnia.
  • Decisioni vincolanti (di fatto): sebbene le decisioni non siano formalmente vincolanti come una sentenza, se l’impresa non adempie, la notizia viene resa pubblica sul sito dell’Arbitro per 5 anni e sull’homepage del sito della compagnia e/o dell’intermediario per 6 mesi. Questo “rischio reputazionale” dovrebbe spingere quasi sempre le compagnie e gli intermediari a conformarsi.
  • Accessibilità: la procedura è interamente digitale. Prima di ricorrere all’Arbitro, resta obbligatorio aver presentato un reclamo formale alla compagnia senza aver ricevuto risposta soddisfacente entro 45 giorni.

In sintesi, per l’utente significa avere uno strumento di difesa agile, che elimina i costi delle spese legali per le piccole liti e riequilibra il rapporto di forza con i colossi assicurativi.

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