Targa prova smarrita o rubata: cosa fare Uso della targa prova sulle auto già immatricolate: il Governo Draghi dice sì grazie a una norma del decreto Infrastrutture

Targa prova smarrita o rubata: cosa fare

La normativa in vigore prevede una procedura dettagliata nel caso in cui l'automobilista si trovi con la targa prova smarrita

7 Marzo 2024 - 19:00

La targa di prova è utilizzata su veicoli in circolazione per soddisfare alcune necessità operative. Si tratta di prove tecniche, collaudi, dimostrazioni e trasferimenti. Detto in altri termini, in caso di targa prova smarrita, queste attività non sono consentite. La normativa che regola l’uso della targa di prova è contemplata in due documenti. In prima battuta il decreto del Presidente della Repubblica 474 del 2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”. Quindi l’articolo 98 del Codice della strada che disciplina la circolazione di prova. In aggiunta citiamo anche l’articolo 254 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, che ha disciplinato la circolazione con targa di prova prima dell’entrata in vigore dell’attuale impianto normativo. Chi viola queste norme di espone a una sanzione amministrativa da 87 a 345 euro. Questa sanzione viene applicata anche nel caso in cui il veicolo circoli senza la presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo delegato.

CON LA TARGA PROVA SMARRITA SCATTA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Prima di entrare nel dettaglio della normativa sulla targa di prova smarrita facciamo un passo indietro. La regolamentazione della messa in strada dei veicoli è affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso l’attività intermediaria svolta dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile. L’autorizzazione alla circolazione di prova ha una durata annuale e consente alle vetture di muoversi su tutto il territorio nazionale, anche se non completamente carrozzate o in fase di riparazione. Non ci sono restrizioni relative agli orari o ai giorni di circolazione. L’obbligo principale è di utilizzare la vettura solo per gli scopi consentiti dalla legge, come prove tecniche, costruttive, sperimentali, trasferimenti, dimostrazioni, allestimenti o pubblicità. Secondo il comma IV dell’articolo 1 del regolamento del 2001, ogni autorizzazione è valida per un singolo veicolo e deve essere conservata a bordo. Durante la circolazione temporanea, il titolare dell’autorizzazione o un suo rappresentante autorizzato devono essere presenti a bordo del veicolo. Se l’autorizzazione riguarda la messa in strada di un veicolo nuovo, anche potenziali acquirenti possono salire a bordo. Dopodiché è possibile trasferire la targa prova da un veicolo all’altro, previa autorizzazione, posizionandola sulla parte posteriore del veicolo e assicurandola con una polizza di responsabilità civile verso terzi durante la circolazione.

COME COMPORTARSI NEL CASO DI TARGA PROVA SMARRITA

In caso di targa prova smarrita ovvero di sottrazione o distruzione, il titolare è tenuto a presentare denuncia entro 48 ore alle autorità di Polizia, che ne registrano ufficialmente la segnalazione e rilasciano una ricevuta. In seguito il titolare, sulla base della ricevuta di denuncia, procede con la richiesta di una nuova autorizzazione. Nel caso di deterioramento dell’autorizzazione, il titolare, dopo aver distrutto la targa danneggiata, deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione e restituire quella deteriorata. Lo stesso procedimento è seguito per lo smarrimento o la sottrazione della targa. Se la targa viene distrutta, il titolare deve presentare una nuova richiesta insieme alla denuncia e ottenere un nuovo esemplare. Allo stesso modo, in caso di deterioramento della targa, il titolare, dopo averla distrutta, deve richiedere una nuova autorizzazione. Nel caso in cui il titolare recuperi l’autorizzazione o la targa smarrita o sottratta dopo aver presentato la richiesta di sostituzione, è tenuto a distruggerla.

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TARGA PROVA SMARRITA: CHI AUTORIZZA IL RINNOVO

Il decreto ministeriale 374 del 20 novembre 2003 stabilisce le procedure per il rilascio, la revoca e il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione con targa prova. Per ottenere questa autorizzazione occorre presentare istanza all’ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, o a una delle imprese di consulenza automobilistica – abilitate ai sensi della Legge 264 dell’8 agosto 1991 – che hanno ottenuto la relativa abilitazione. L’autorizzazione ha una validità di un anno dalla data di primo rilascio e può essere rinnovata previa verifica delle condizioni. L’ufficio provinciale della motorizzazione può revocare l’autorizzazione alla circolazione di prova qualora vengano meno le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

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