Bollo auto in conto vendita: chi deve pagare?
Il pagamento del bollo di un'auto in conto vendita: a chi tocca provvedere tra proprietario e concessionario? C'è la possibilità di richiedere una sospensione?
Il pagamento del bollo di un'auto in conto vendita: a chi tocca provvedere tra proprietario e concessionario? C'è la possibilità di richiedere una sospensione?
Come funziona con il bollo auto in conto vendita e chi deve pagarlo? Recentemente ci siamo occupati delle varie esenzioni al pagamento della tassa automobilistica e tra queste può rientrare pure la cessione del veicolo in conto vendita, ma solo a certe condizioni. Che proviamo a spiegare meglio nei seguenti paragrafi.
- Che cos’è il conto vendita
- Chi deve pagare il bollo
- Come sospendere il bollo
- FAQ – Domande frequenti
CHE COS’È IL CONTO VENDITA DI UN’AUTO
Il conto vendita di un’auto è un contratto tra proprietario e concessionario/rivenditore con cui il primo delega al secondo la vendita della propria automobile a un terzo soggetto. Nel contratto sono ovviamente indicati il prezzo di vendita del mezzo, la percentuale che spetta al rivenditore, la durata di validità dell’accordo e l’eventuale consenso del proprietario allo svolgimento di test-drive da parte dei potenziali acquirenti.
Quando l’auto viene venduta, il concessionario o l’acquirente devono provvedere a registrare il passaggio di proprietà al PRA, in caso contrario il vecchio proprietario resta l’intestatario del veicolo per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso (multe, sinistri, ecc.).
Chi cede l’auto in conto vendita può trasferire la polizza RC auto su un’altra vettura, oppure chiudere il contratto con la compagnia o chiedere la sospensione della copertura.
CHI PAGA IL BOLLO DI UN’AUTO IN CONTO VENDITA?
Spetta al proprietario pagare il bollo di un’auto in conto vendita. La legge prevede però la possibilità di sospendere il pagamento del bollo, a patto che, in seguito alla rogazione della procura a vendere tra il proprietario del veicolo e il concessionario/rivenditore, quest’ultimo inserisca la vettura ritirata nell’elenco ‘esenzioni’ e lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all’organo preposto dalla regione di appartenenza al controllo della tassa automobilistica. Solo questa operazione interrompe l’obbligo del pagamento del bollo auto in conto vendita. Se però l’auto rimane invenduta e il proprietario torna in possesso del veicolo, gli tocca pagare i bolli arretrati.
COME SOSPENDERE IL BOLLO AUTO IN CONTO VENDITA
Quindi ricapitolando: al fine di ottenere l’interruzione dell’obbligo del pagamento del bollo, il concessionario deve inserire il veicolo in conto vendita in un apposito elenco da comunicare all’amministrazione finanziaria o all’ente cui è affidata la riscossione dei tributi (la regione di residenza). Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria e il titolo in base a cui è avvenuta la consegna per la rivendita e i relativi estremi. L’inosservanza di tali procedure comporta la cessazione del regime di sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL BOLLO AUTO IN CONTO VENDITA
- Chi è il soggetto che deve pagare il bollo auto su un veicolo in conto vendita?
Il proprietario del veicolo, ovvero colui che risulta essere l’intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), è l’unico soggetto tenuto al versamento della tassa automobilistica, anche se il veicolo si trova presso un rivenditore per la vendita (in questo caso il pagamento viene solamente sospeso). - Quando si interrompe l’obbligo di pagamento per il proprietario?
L’obbligo di pagamento del bollo si interrompe solo nel momento in cui avviene la vendita effettiva del veicolo, con la trascrizione dell’atto di passaggio di proprietà al PRA a favore del nuovo acquirente. - La targa prova esenta il rivenditore dal pagamento del bollo?
Sì, l’uso della targa prova da parte del rivenditore, che non è intestata a un veicolo specifico ma alla ditta stessa, esenta il rivenditore dall’obbligo di pagamento della tassa di possesso per i veicoli in conto vendita. L’obbligo rimane a carico del proprietario del veicolo.
