Il pagamento del bollo di un'auto in conto vendita: a chi tocca provvedere tra proprietario e concessionario? C'è la possibilità di richiedere una sospensione?
Come funziona con il bollo auto in conto vendita e chi deve pagarlo? Recentemente ci siamo occupati delle varie esenzioni al pagamento della tassa automobilistica e tra queste può rientrare pure la cessione del veicolo in conto vendita, ma solo a certe condizioni. Che proviamo a spiegare meglio nei seguenti paragrafi.
- Che cos’è il conto vendita
- Chi deve pagare il bollo
- Come sospendere il bollo
- Conto vendita: novità Emilia Romagna
Aggiornamento del 22 febbraio 2024 con contenuti più attuali sul pagamento del bollo auto in conto vendita.
CHE COS’È IL CONTO VENDITA DI UN’AUTO
Il conto vendita di un’auto è un contratto tra proprietario e concessionario/rivenditore con cui il primo delega al secondo la vendita della propria automobile a un terzo soggetto. Nel contratto sono ovviamente indicati il prezzo di vendita del mezzo, la percentuale che spetta al rivenditore, la durata di validità dell’accordo e l’eventuale consenso del proprietario allo svolgimento di test-drive da parte dei potenziali acquirenti. Quando l’auto viene venduta, il concessionario o l’acquirente devono provvedere a registrare il passaggio di proprietà al PRA, in caso contrario il vecchio proprietario resta l’intestatario del veicolo per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso e uso (multe, sinistri, ecc.). Chi cede l’auto in conto vendita può trasferire la polizza RC auto su un’altra vettura, oppure chiudere il contratto con la compagnia o chiedere la sospensione della copertura.
CHI PAGA IL BOLLO DI UN’AUTO IN CONTO VENDITA?
Spetta al proprietario pagare il bollo di un’auto in conto vendita. La legge prevede però la possibilità di sospendere il pagamento del bollo, a patto che, in seguito alla rogazione della procura a vendere tra il proprietario del veicolo e il concessionario/rivenditore, quest’ultimo inserisca la vettura ritirata nell’elenco ‘esenzioni’ e lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all’organo preposto dalla regione di appartenenza al controllo della tassa automobilistica. Solo questa operazione interrompe l’obbligo del pagamento del bollo auto in conto vendita. Se però l’auto rimane invenduta e il proprietario torna in possesso del veicolo, gli tocca pagare i bolli arretrati.
COME SOSPENDERE IL BOLLO AUTO IN CONTO VENDITA
Quindi ricapitolando: al fine di ottenere l’interruzione dell’obbligo del pagamento del bollo, il concessionario deve inserire il veicolo in conto vendita in un apposito elenco da comunicare all’amministrazione finanziaria o all’ente cui è affidata la riscossione dei tributi (la regione di residenza). Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria e il titolo in base a cui è avvenuta la consegna per la rivendita e i relativi estremi. L’inosservanza di tali procedure comporta la cessazione del regime di sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
BOLLO AUTO IN CONTO VENDITA: NOVITÀ IN EMILIA ROMAGNA
Dal 1° gennaio 2021 in Emilia Romagna, per ottenere la sospensione dell’obbligo del pagamento del bollo di un’auto in conto vendita, non è più necessario inserire la vettura nell’elenco regionale delle esenzioni. Adesso, infatti, grazie all’approvazione dell’art. 18 della L.R. n. 11 del 29/12/2020, la cosiddetta ‘minivoltura’ assolve in automatico anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il concessionario/rivenditore autorizzato. In particolare:
- dal 1° gennaio 2021, con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura, risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione e non dovranno pertanto essere più spediti gli elenchi esenzione;
- è comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita; l’importo complessivamente dovuto con riferimento a ogni quadrimestre verrà comunicato via PEC al concessionario che dovrà provvedere al pagamento tramite pagoPA entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura.
- La trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli aggiornerà automaticamente lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo.
Va da sé che l’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
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