Patente e cambio di residenza: cosa fare per aggiornare il documento Per i possessori di patente il cambio di residenza richiede il disbrigo di alcuni adempimenti burocratici che negli ultimi tempi sono stati per fortuna semplificati. Scopriamo l'intera procedura

Patente e cambio di residenza: cosa fare per aggiornare il documento

Per i possessori di patente il cambio di residenza richiede il disbrigo di alcuni adempimenti burocratici che negli ultimi tempi sono stati per fortuna semplificati. Scopriamo l'intera procedura

1 Settembre 2022 - 02:09

C’è stato un tempo in cui, per i possessori di patente, il cambio di residenza innescava una serie di noiosi disbrighi burocratici per aggiornare il documento di guida. Ma da qualche anno per fortuna non è più cosi, visto che la procedura risulta decisamente semplificata. Scopriamo quindi quali sono i (pochi) passi da compiere per avere patente e libretto (o documento unico) aggiornati.

Aggiornamento del 1° settembre 2022 con approfondimenti sui controlli per verificare l’aggiornamento della residenza sulla patente e la nuova procedura per aggiornare il libretto di circolazione o documento unico.

DOVE RECARSI PER AGGIORNARE LA PATENTE

Dal 2 febbraio 2013, con la modifica del Codice della Strada, l’intestatario della patente può richiedere l’aggiornamento della residenza sul documento nel momento stesso in cui presenta la domanda di iscrizione anagrafica (o la notifica di cambio d’abitazione) presso l’Ufficio Anagrafe o l’Urp del Comune di competenza. Per inoltrare la domanda è sufficiente compilare il modulo DTT 954 I, disponibile negli uffici comunali oppure online (scarica qui), su cui il richiedente riporta i dati della patente di guida e dei veicoli di sua proprietà. Non c’è nessun costo.

CAMBIO DI RESIDENZA E PATENTE: L’INVIO DEL TALLONCINO NON È PIÙ NECESSARIO

Il Comune, fatte tutte le verifiche del caso, accoglie la richiesta e comunica la variazione della residenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che sulla base delle informazioni ricevute provvede ad aggiornare la residenza dell’interessato negli appositi archivi informatici. Rispetto al passato, ossia prima del 2013, non è più inviato il talloncino autoadesivo con il nuovo indirizzo da applicare sulla patente. Questo perché nel nuovo modello di patente europea emesso in Italia è stato rimosso il campo della residenza. Tuttavia la patente di guida mantiene lo stesso valore di un documento d’identità personale, ma solo sul territorio italiano.

Patente e cambio di residenza

COME CONTROLLARE L’AGGIORNAMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA

Importante: l’intestatario della patente, tenendo in ogni caso conto che gli accertamenti possono richiedere fino a 180 giorni, ha la facoltà di verificare l’esito positivo della procedura. Può farlo telefonando al numero verde 800.23.23.23, lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30, inviando un’email all’indirizzo uco.motorizzazione@mit.gov.it, oppure accedendo al Portale dell’Automobilista, previa registrazione, selezionando la voce ‘Accesso ai servizi’ e poi ‘Attestato di residenza‘.

Per ricevere assistenza nel caso di residenza non correttamente aggiornata occorre specificare, sempre ai recapiti di cui sopra, nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, numero eventuale targa, data del cambio di residenza, nuovo indirizzo di residenza completo dell’indicazione della provincia e del CAP.

DIFFERENZE TRA PATENTE E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE (O DOCUMENTO UNICO)

Le pratiche da sbrigare in caso di cambio di residenza non riguardano solo la patente ma anche la carta o libretto di circolazione (che sarà progressivamente sostituito dal documento unico di circolazione e proprietà), con alcune differenze. Per aggiornare la residenza sui documenti del veicolo bisogna rivolgersi agli uffici del Comune competente, il servizio è gratuito, presentando la seguente documentazione:

– documento di identità;
– estremi della patente e delle targhe del veicolo;
– modulo di richiesta in distribuzione presso il Comune.

Il Comune comunica il cambio di residenza all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile che aggiorna l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e trasmette telematicamente al PRA i dati della nuova residenza. Il PRA provvede d’ufficio all’aggiornamento del proprio archivio.

Importante: dal 1° ottobre 2020, a seguito delle modifiche introdotte recentemente all’articolo 94 del Codice della Strada, non viene più rilasciato il tagliando adesivo riportante la nuova residenza da apporre sulla carta di circolazione o sul documento unico, essendo previsto soltanto che la variazione sia registrata nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. Il cittadino può comunque scaricare dal Portale dell’Automobilista, previa registrazione, un’attestazione riportante i nuovi dati della residenza registrati nell’ANV da esibire in caso di necessità.

ECCEZIONI PREVISTE

La nuova procedura che riguarda patente e cambio di residenza è valida per tutte le patenti, ma non per tutti i libretti di circolazione. Devono infatti continuare a recarsi alla Motorizzazione Civile per gli aggiornamenti del caso i possessori di veicoli superiori alle sei tonnellate adibiti al trasporto di cose, nonché taxi, auto e pulmini destinati al noleggio con conducente, autobus e tutti i veicoli intestati a persone giuridiche.

PATENTE E CAMBIO DI RESIDENZA: NORME PER GLI STRANIERI

Per i cittadini stranieri extracomunitari la procedura di aggiornamento della patente in caso di cambio di residenza è sempre la stessa, ma è ammessa solamente per chi è in possesso di documenti, patente o carta di circolazione, rilasciati in Italia. Viceversa per i cittadini stranieri comunitari la procedura si avvia anche in caso di patente rilasciata dallo Stato d’origine, se riconosciuta dall’Italia.

SANZIONI PER MANCATO AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI DI GUIDA

La disposizione che prevedeva una multa per l’omesso aggiornamento della patente in seguito alla variazione di residenza, l’hanno abrogata da tempo. Resta invece punito il mancato aggiornamento del libretto di circolazione: infatti “chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nei termini stabiliti, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 363 a 1.813 euro” (art. 94 comma 4 CdS).

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