Patente B per guidare veicoli merci pesanti: quando è possibile?

Patente B per guidare veicoli merci pesanti: quando è possibile?

Patente B: i titolari possono condurre veicoli per il trasporto merci fino a 4,25 t anche senza rimorchi, ma nel rispetto di specifici requisiti

8 Novembre 2024 - 14:00

Forse non tutti sanno che dal mese di aprile 2023 i titolari della patente B, quella per guidare le comuni autovetture, possono condurre veicoli adibiti al trasporto di merci fino a 4,25 t, mentre prima il limite, esclusi eventuali rimorchi, era di 3,5 t. Tuttavia questa possibilità è limitata da specifiche condizioni, scopriamo quali.

PATENTE B: COSA POSSO GUIDARE

Fino alla modifica dell’articolo 116 del Codice della Strada, il conseguimento della patente B permetteva di guidare solamente queste categorie di veicoli:

  • autoveicoli la cui massa massima autorizzata non superi 3,5 t e progettati e costruiti per il trasporto di massimo 9 persone compreso il conducente. N.B.: ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4,25 t. Se la massa del complesso (veicolo + rimorchio) è maggiore di 3,5 kg, occorre però la patente con codice comunitario B96;
  • ciclomotori 50 cc e tutti gli altri veicoli guidabili con la patente AM (quindi veicoli a tre ruote categoria L2e e quadricicli leggeri con massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, categoria L6e);
  • motocicli con cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza peso non superiore a 0,1 kW/kg, e tutti gli altri veicoli guidabili con la patente A1 (nello specifico i tricicli di potenza non superiore a 15 kW). N.B.: il possessore di patente B può guidare le moto 125 solo sul territorio italiano, all’estero deve obbligatoriamente disporre del documento di guida A1 o superiore (A2 o A);
  • motocicli con cilindrata superiore a 125 cc ma solo se la patente B risulta conseguita entro il 31 dicembre 1985. Anche chi ha preso la patente B tra il 1° gennaio 1986 e il 25 aprile 1988 può condurre motocicli senza limiti di cilindrata, ma solo in Italia;
  • tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se si hanno almeno 21 anni;
  • macchine agricole, anche eccezionali, e macchine operatrici, escluse quelle eccezionali;
  • mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 kg.

L’articolo 7 del decreto-legge n. 68/2022 ha tuttavia parzialmente cambiato le carte in tavola, introducendo la possibilità per i titolari di patente B di guidare anche i veicoli per il trasporto merci fino a 4,25 t, seppur in presenza di alcune condizioni che elenchiamo nel prossimo paragrafo.

PATENTE B PER GUIDARE VEICOLI MERCI PESANTI: CONDIZIONI RICHIESTE

Nello specifico, il già citato DL n. 68/2022 ha modificato l’art. 116 del CdS riguardante la patente e le abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore, aggiungendo al comma 3 lettera f) la seguente definizione:

la patente di guida B, conforme al modello UE, abilita (anche) alla guida di veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio europeo, e con una massa autorizzata massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 4,25 t, a condizione che la massa superiore a 3,5 t non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni.

Quindi, ricapitolando:

  • per guidare un veicolo merci fino a 4,25 t con la patente B, quest’ultimo dev’essere alimentato con i combustibili alternativi elencati dalla direttiva europea di riferimento, ossia elettricità; idrogeno; gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (GNC) o liquefatta (GNL); gas di petrolio liquefatto (GPL); energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;
  • il veicolo deve avere una massa autorizzata massima superiore a 3,5 t ma non a 4,25 t, con l’ulteriore condizione che la massa superiore ai 3,5 t non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente alla presenza della batteria o di serbatoi aggiuntivi;
  • la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni.

Patenti di guida

PATENTE B PER VEICOLI TRASPORTO MERCI: MODIFICA CARTA DI CIRCOLAZIONE O DUC

La possibilità di guidare veicoli trasporto merci ‘pesanti’ con la semplice patente B, purché fino a 4,25 t anche senza rimorchi e ad alimentazione ‘green’, non è diventata subito operativa, ma per la piena applicazione si è dovuta attendere l’emanazione di un apposito decreto attuativo che contenesse la nuova disciplina tecnica. Il decreto in questione è arrivato sotto forma del decreto MIT del 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 19 gennaio 2023, che tra le altre cose ha stabilito come si devono modificare i documenti unici di circolazione e proprietà (DUC) e le carte di circolazione per essere in regola con la nuova normativa. Riassumendo:

  • nei DUC, in sede di immatricolazione, la compatibilità della massa supplementare data dalla presenza della batteria o di serbatoi aggiuntivi deve essere valorizzata attraverso la seguente dicitura: “massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg“;
  • nelle carte di circolazione si da la possibilità al costruttore di richiedere un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, a seguito del quale l’intestatario del veicolo può ricevere un tagliando per l’aggiornamento del documento di circolazione recante la seguente dicitura: “peso suppl. combust. dir 96/53/CE=….kg.” e, dove ricorra il caso: “massa complessiva a pieno carico al netto della massa supplementare da propulsione alternativa ≤ 3.500 kg“.

Questa disciplina è diventata pienamente applicabile a partire dal 3 aprile 2023.

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