Rimorchio auto: normativa e sanzioni Riepiloghiamo la normativa che regola l'uso del rimorchio auto su strada e le relative sanzioni previste per i trasgressori

Rimorchio auto: normativa e sanzioni

Riepiloghiamo la normativa che regola l'uso del rimorchio auto su strada e le relative sanzioni previste per i trasgressori

22 Luglio 2021 - 04:07

Spesso si vedono veicoli che trainano un rimorchio auto, ossia un carrello adibito al trasporto di persone o, più frequentemente, di cose. L’utilizzo dei rimorchi è ben regolamentato dal Codice della Strada, che ne precisa le caratteristiche, la destinazione d’uso, i limiti di portata, le patenti necessarie e altro ancora. Nei prossimi paragrafi trovate gli aspetti principali della normativa sul rimorchio auto.

CHE COS’È UN RIMORCHIO AUTO

Per l’articolo 56 del Codice della Strada i rimorchi sono veicoli destinati a essere trainati da autoveicoli e da altri mezzi a motore. In particolare, possono trainare un rimorchio:

– gli autoveicoli con almeno 4 ruote;

– i mototrattori e i motoarticolati;

– i filoveicoli con esclusione degli autosnodati.

Non esiste un solo tipo di rimorchio ma ce ne sono diversi a seconda delle caratteristiche di ognuno:

– rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi e ai semirimorchi;

– rimorchi per trasporto di cose;

– i rimorchi per trasporti specifici;

– rimorchi a uso speciale;

caravan, ossia rimorchi a un asse o a due assi posti a distanza non superiore a un metro, aventi speciale carrozzeria e attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo (ad esempio le roulotte);

rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive, ossia rimorchi a un asse o a due assi posti a distanza non superiore a un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti o altre.

Sempre l’articolo 56 CdS, commi 3 e 4, contempla anche i semirimorchi (veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata dalla motrice stessa), e i carrelli appendice (aventi non più di due ruote e destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, trainabili da autoveicoli e considerati parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti).

Un complesso di veicoli composto da una motrice e da un rimorchio viene definito ‘autotreno’ (art. 54 comma 1 lettera h del CdS). Quindi se a una vettura viene attaccato un rimorchio diventa automaticamente un autotreno e deve rispettare le normative previste per gli autotreni. Fanno eccezione i carrelli appendice, considerati solo come una sorta di ‘prolunga’ del veicolo a cui sono agganciati.

Rimorchio auto normativa

CHI PUÒ GUIDARE LE AUTO CON RIMORCHIO

Per trainare un rimorchio auto può bastare la semplice patente B per le automobili, oppure può risultare necessaria una patente di guida specifica, a seconda della massa del carrello che viene rimorchiato. Naturalmente dipende anche dal tipo di veicolo utilizzato per il traino, che influisce sulla larghezza massima del rimorchio. Ecco le patenti richieste per guidare veicoli con rimorchi:

B: consente di guidare autoveicoli fino a 3.500 kg con un massimo di 9 posti (incluso il conducente), anche trainanti rimorchi aventi una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg, oppure che superi 750 kg purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non sia oltre 4.250 kg. Tuttavia se la combinazione supera i 3.500 kg è richiesta la patente B96.

BE: consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio. Questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

C1: consente di guidare autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima tra 3.501 e 7500 kg e fino a 9 occupanti (incluso il conducente), anche trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

C1E: consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice della categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia tra 751 e 12.000 kg; oppure complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata rientri tra 3.501 e 12.000 kg;

C: consente di guidare autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, con massa massima superiore a 3.500 kg e fino a 9 occupanti (incluso il conducente), anche trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

CE: consente di guidare complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

D1: agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

D1E: consente di guidare complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg;

D: agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

DE: consente di guidare complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

RIMORCHIO AUTO: LIMITI DI SAGOMA E DI MASSA

In base all’articolo 61 del Codice della Strada, la lunghezza totale di un veicolo, compresi gli organi di traino, non deve eccedere i 12 metri, con l’esclusione dei semirimorchi. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale di 16,50 metri, ma su percorsi specifici possono raggiungere i 18 metri. Gli autotreni e i filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri. Chi circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il rimorchio che supera i limiti di sagoma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 421 a 1.691 euro. L’articolo 62 CdS regola invece la massa limite dei veicoli, inclusi quelli con rimorchio.

RIMORCHIO AUTO: LIMITI DI VELOCITÀ

Qualsiasi complesso composto da un veicolo trainante e da un rimorchio viene identificato come un autotreno ed è tenuto a rispettare le norme che ne regolano la marcia, compresi i limiti di velocità: 70 km/h fuori dai centri abitati e 80 km/h sulle autostrade. Invece i carrelli appendice, non essendo considerati veri e propri rimorchi, non costituiscono un autotreno e quindi rientrano nel campo di applicazione dei limiti previsti per una normale autovettura, con le relative sanzioni.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X