La patente italiana è ritirabile all’estero? Domanda che può interessare molti nostri connazionali: la patente italiana è ritirabile all'estero? E

La patente italiana è ritirabile all’estero?

Domanda che può interessare molti nostri connazionali: la patente italiana è ritirabile all'estero? E, nel caso, quando e come viene restituita?

22 Dicembre 2020 - 03:12

Cosa succede se si commette un’infrazione stradale in un altro Paese? E, nello specifico, la patente italiana è ritirabile all’estero? Una questione di non poco conto, soprattutto perché il ritiro della patente mentre si circola all’estero potrebbe pregiudicare il rientro in Italia (senza documento, infatti, non si può guidare). Perciò è opportuno conoscere bene la normativa in materia per non farsi trovare impreparati in caso di bisogno.

PATENTE ITALIANA ALL’ESTERO: È SEMPRE VALIDA?

Prima di affrontare la questione ricordiamo che la patente di guida conseguita in un Paese dell’Unione Europea è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, pertanto con la patente italiana si può liberamente circolare nelle altre nazioni UE/SEE. La patente del nostro Paese consente di guidare anche in diversi Stati extra-UE, mentre in altri è richiesta la patente internazionale. Anche chi si trasferisce, temporaneamente o definitivamente, in un altro Paese UE di solito non è obbligato a sostituire la patente con quella del nuovo Paese, per lo meno fino alla scadenza naturale del documento (ci sono però eccezioni e casi particolari, leggete qui). Chi si trasferisce invece in un Paese extra-UE deve procedere alla conversione della patente in tempi più stretti (di solito entro un anno) in base alla normativa specifica di quella nazione.

RITIRO PATENTE ALL’ESTERO: COSA SUCCEDE?

Fatta questa necessaria premessa, vediamo cosa succede se si prende una multa all’estero che prevede la sanzione accessoria del ritiro della patente. Secondo il principio di territorialità nell’ambito della circolazione internazionale dei veicoli, tutti coloro che si trovano nel territorio di un determinato Stato sono obbligati al rispetto delle norme di comportamento secondo la legislazione nazionale. Di conseguenza chi commette un’infrazione sarà perseguito secondo le procedure previste nel Paese in cui è accaduto il fatto, con le conseguenze giuridiche secondo il diritto vigente.

In particolare la Convenzione di Vienna del 1968 prevede che le Autorità competenti possano procedere al ritiro della patente di guida nei confronti di un conducente che commetta sul loro territorio un’infrazione che comporti il ritiro della patente di guida in virtù della loro legislazione, negandogli il diritto di usare sul loro territorio la patente stessa, nazionale o internazionale, di cui è titolare.

Nel dettaglio le Autorità possono farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo di sospensione o finché il conducente lasci il Paese, se tale partenza avviene prima della scadenza del suddetto periodo. In alternativa possono informare dell’avvenuto ritiro l’omologa Autorità che ha rilasciato la patente (ad esempio le Autorità tedesche, se l’infrazione è stata commessa in Germania, avvisano quelle italiane), chiedendo di avvertire l’interessato della decisione presa nei suoi confronti. Oppure, se si tratta di patente internazionale, apporre sull’apposito spazio la menzione che la patente non risulta più valida nel proprio territorio.

Quindi, considerando ciò e fermo restando che l’interdizione alla guida ha effetto solo nello Stato in cui si è commessa la violazione, le Autorità del luogo possono ritirare la patente. Ma l’automobilista può a sua volta ottenerne la restituzione nel momento in cui deve lasciare il territorio dello Stato dove ha commesso l’infrazione.

Patente ritirabile all'estero

RITIRO PATENTE ALL’ESTERO: LA DIRETTIVA EUROPEA 126/2006 E IL DECRETO LEGISLATIVO 59/2011

I principi cardine della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale sono sempre validi. Tuttavia prima con la Convenzione europea di Bruxelles del ‘76, oggi superata, e poi con la Direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, l’Europa ha legiferato in modo specifico riguardo i provvedimenti sulle patenti di guida unionali da parte delle Autorità degli Stati membri, stabilendo una norma generale di indirizzo comune, valida per tutti i Paesi UE/SEE, che lascia allo Stato membro l’applicazione delle proprie disposizioni di diritto interno riguardo alla limitazione del diritto a condurre. Ogni Stato può quindi applicare al titolare di patente rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare.

L’Italia ha recepito i concetti della direttiva 2006/126/CE con il D. Lgs. 59/2011, modificando di conseguenza l’articolo 129 comma 3 del Codice della Strada e creando ex-novo gli articoli 136-bis e 136-ter riguardanti “Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati UE/SEE” e “Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati UE/SEE”.

In sostanza l’impianto sanzionatorio concernente la patente estera vigente nel nostro Paese, pur prevedendo l’inibizione a guidare sul territorio italiano per un determinato periodo per sospensione o revoca del documento, obbliga, su richiesta del titolare della patente estera che intenda lasciare l’Italia prima della scadenza del provvedimento, il Prefetto alla restituzione della patente di guida in quanto la sospensione o revoca del titolo a condurre hanno esclusiva efficacia all’interno dei confini nazionali. Il Prefetto entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento di inibizione alla guida deve darne comunicazione all’Autorità dello Stato estero che ha emesso la patente.

PATENTE ITALIANA RITIRABILE ALL’ESTERO? LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Ma cosa fa l’Autorità estera una volta che ha ricevuto la comunicazione del ritiro della patente? Si tratta, questo, di un punto fondamentale anche per capire cosa succede nella situazione inversa, ossia quando a subire il ritiro della patente è un conducente italiano in uno Stato estero. È possibile che un automobilista inibito alla circolazione in un determinato Paese, anche per fatti gravi (si pensi alla guida per stato di ebbrezza), possa tranquillamente continuare a circolare in tutto il resto d’Europa se non addirittura del mondo?

Sulla questione è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza relativa alla causa C-260/13 del 23 aprile 2015. Stabilendo che la direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida ammette la possibilità di inibire la guida a un cittadino UE che commette una grave infrazione all’estero. Ma, specifica la Corte, solo lo Stato membro di residenza può adottare misure restrittive sulla licenza di guida. Tuttavia la stessa direttiva 2006/126/CE permette a ogni Stato membro di adottare misure di diritto interno in caso di infrazioni commesse sul territorio da parte del titolare di una patente ottenuta precedentemente in un altro Stato UE.

In definitiva l’Autorità di uno Stato membro non può mai sospendere o revocare la patente emessa in un altro Paese UE, ma solo inibire al titolare di circolare sul suo territorio. E come? Questo lo decide ciascun Stato, ma generalmente si procede con il ritiro ‘fisico’ della patente (come in Grecia) oppure con l’applicazione sul documento di un bollino che simboleggia, appunto, il ritiro (p.es. in Germania). Segue poi la comunicazione del provvedimento all’Autorità che ha emesso la patente, ma questo, in buona parte dei casi, accade solo in linea teorica.

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