La procedura di conversione della patente rumena in italiana con i la documentazione richiesta, i costi e i casi particolari
In Italia la comunità rumena è la più numerosa in assoluto con oltre 1 milione di residenti. È facile quindi che molti di questi abbiano avuto, o avranno in futuro, la necessità di convertire la patente rumena in italiana. A beneficio di costoro riepiloghiamo la procedura, i documenti necessari e i costi per la richiesta.
Aggiornamento del 19 dicembre 2024 con le informazioni più recenti sulle modalità per convertire la patente rumena in patente italiana.
CONVERSIONE PATENTE RUMENA IN ITALIANA: QUANDO RICHIEDERLA
Dal 2007 la Romania fa parte dell’Unione Europea come l’Italia, per cui le questioni burocratiche relative alle patenti di guida sono diventate molto più semplici. Diciamo subito che con una patente rilasciata in Romania si può liberamente circolare in Italia senza limiti particolari. Solo quando la patente rumena scade di validità, oppure viene persa, distrutta, deteriorata o rubata, bisogna necessariamente convertirla in patente italiana presso un ufficio della Motorizzazione Civile. Importante: la conversione può essere richiesta anche prima dell’effettiva scadenza riportata sul documento; inoltre, in caso di patente senza scadenza o con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme UE, la conversione dev’essere effettuata entro e non oltre due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o residenza normale nel nostro Paese.
CONVERSIONE PATENTE RUMENA IN ITALIANA: PROCEDURA, DOCUMENTI E COSTI
Come già anticipato, la richiesta per convertire una patente della Romania in una patente italiana dev’essere presentata in Motorizzazione, personalmente dal diretto interessato o da un altro soggetto munito di delega. L’intera pratica può essere sbrigata anche da un’autoscuola o da un’agenzia di pratiche auto pagando i relativi costi di servizio.
Ecco la documentazione da allegare e i relativi costi:
- domanda su modello TT2112 (scarica qui) compilato e firmato;
- attestazione del versamento di 10,20 euro su bollettino PagoPA;
- attestazione del versamento di 32,00 euro su bollettino PagoPA;
- se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da 16,00 euro con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata (l’autentica della foto può essere richiesta direttamente allo sportello nel momento della presentazione della pratica);
- patente rumena in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
- codice fiscale in originale e in fotocopia.
CONVERSIONE PATENTE ROMANIA IN PATENTE ITALIA: ATTESTATO DI AUTENTICITÀ E TRADUZIONE
A partire da giugno 2020 i cittadini di nazionalità rumena residenti in Italia che vogliono convertire le loro patenti di guida della Romania in patenti di guida italiane non hanno più bisogno dell’attestato di autenticità rilasciato dalla missione diplomatica, che prima era spesso richiesto dagli uffici della Motorizzazione Civile. Leggi la circolare.
In determinate situazioni la Motorizzazione può richiedere la traduzione della patente di guida rumena. La traduzione può essere effettuata dal consolato della Romania o da un traduttore certificato presentando un documento di identità rumeno valido (carta di identità o passaporto) e la patente di guida in originale. Il servizio è esente dal pagamento delle tasse consolari.
Non è possibile rinnovare o convertire come italiane le patenti rumene rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità con l’Italia previste dall’articolo 136 del Codice della Strada.
Infine i cittadini extracomunitari residenti in Italia eventualmente in possesso di una patente di guida rumena che richiedono di convertirla in una patente italiana, oltre alla documentazione fin qui elencata devono anche esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno, più fotocopia, tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. È ritenuta valida anche la ricevuta postale attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, purché accompagnate da una fotocopia del documento di identità e da una fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.