Articolo 80-bis del Codice della Strada 2025 – Campagne di richiamo di sicurezza
Articolo 80-bis del Codice della Strada – Campagne di richiamo di sicurezza 1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, garantiscono l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato […]
Articolo 80-bis del Codice della Strada – Campagne di richiamo di sicurezza
1. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, garantiscono l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalità dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell’Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più tale rischio; i costruttori devono altresì svolgere una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5 e seguenti.
2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall’avvio della campagna di richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l’obbligo di inserire i relativi dati nell’elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.
4. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di accesso all’elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.
5. Chiunque circola con un veicolo presente nell’elenco telematico di cui al comma 2 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 80, comma 14.
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Articolo del nuovo Codice della Strada 2025 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it.
Le parti in neretto si riferiscono alle modifiche introdotte dalle Legge n. 177/2024 in vigore dal 14 dicembre 2024.