Articolo 51 del Codice della Strada 2025 – Slitte

Articolo 51 del Codice della Strada – Slitte 1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. 2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di […]

14 Dicembre 2024 - 00:01

Articolo 51 del Codice della Strada – Slitte

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

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Articolo del nuovo Codice della Strada 2025 aggiornato attraverso la consultazione del sito ufficiale normattiva.it.

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